Cassazione Civile, Sentenza n. 04968/2026 del 05/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gastaldi impugnava per violazione e falsa applicazione di norme civili e processuali, sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente esteso a lui la responsabilità in solido ricollegandola a un rapporto di appalto e avendo confuso una domanda di chiamata in garanzia con una domanda di responsabilità diretta; contestava inoltre l'applicabilità dell'art.2055 c.c. e la qualificazione del suo ruolo come professionale ex art.2229 c.c. Il Re di Pietra impugnava per tre motivi principali: (1) errata qualificazione del rapporto come appalto e applicazione dell'art.1669 c.c.; (2) mancato riconoscimento della rescissione per lesione ultra dimidium e delle relative doglianze probatorie; (3) mancato riconoscimento di responsabilità penale e/o dolo delle Gastaldo, che avrebbero giustificato la risoluzione o la rescissione dei negozi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale di Costanzo Gastaldi sia il ricorso incidentale de Il Re di Pietra. Ha accolto preliminarmente l'istanza di rimessione in termini della società Il Re di Pietra per un problema tecnico non a essa imputabile nella iscrizione telematica. Sul merito, la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente interpretato la domanda di chiamata in causa come effettiva indicazione di responsabilità e che il progettista possa essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art.1669 c.c. unitamente all'appaltatore quando la sua progettazione concorre efficientemente ai vizi dell'opera; ha inoltre confermato che l'azione ex art.1669 c.c. può valere anche al di là della qualificazione negoziale (vendita vs appalto). Quanto alle doglianze sulla rescissione per lesione e sul presunto dolo/estorsione, la Corte ha ritenuto che la valutazione del fatto e delle prove sia di merito e non soggetta a riconsiderazione in questa sede. Per tali ragioni i ricorsi sono stati respinti. Le spese di giudizio in Cassazione sono compensate tra i due ricorrenti (Gastaldi e Il Re di Pietra), ma ciascuno è condannato al pagamento in favore delle controricorrenti (Maria Beatrice e Teresa Gastaldo) della somma liquidata in dispositivo (euro 6.700,00 oltre oneri), con indicazione della sussistenza dell'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1669 c.c.
L'art.1669 è applicato per la responsabilità per vizi delle costruzioni anche quando il rapporto negoziale sia di vendita e non di appalto; il progettista e l'appaltatore possono rispondere insieme quando le rispettive azioni od omissioni contribuiscono efficientemente al vizio.
art. 2229 c.c.
Indica la responsabilità del professionista (progettista); la Corte ha ritenuto compatibile la responsabilità professionale con la responsabilità ex art.1669 quando la progettazione concorre ai vizi.
art. 2055 c.c.
Richiamato in relazione alla responsabilità extracontrattuale per fatti che concorrono a produrre il danno; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di responsabilità extracontrattuale con concorso di diverse responsabilità.
art. 1362, art. 1314, art. 1292, art. 1655 c.c.
Richiamate nel ricorso principale in tema di interpretazione delle domande e qualificazione delle obbligazioni; la Corte ha ritenuto che la valutazione di merito sull'interpretazione delle domande non sia sindacabile in questa sede.
art. 1667 c.c.
Citato in relazione alla responsabilità per difetti dell'opera; la decisione conferma il principio di tutela dell'acquirente/committente per vizi dell'opera.
art. 1448 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di rescissione per lesione; la Corte ha ritenuto che la sussistenza dei requisiti (stato di bisogno, approfittamento, sproporzione) non sia stata provata o adeguatamente dimostrata in fatto, essendo valutazione di merito.
art. 2727 c.c.
Richiamato in relazione agli oneri probatori; la Corte ha richiamato la non riconscrivibilità in Cassazione delle valutazioni probatorie di merito.
art. 629 c.p.
Richiamato dalla ricorrente per asserita rilevanza penale (estorsione patrimoniale); la Corte ha confermato che non è stata dimostrata responsabilità penale sufficiente a fondare la domanda civile di risoluzione.
art. 1449 e 2947 c.c.
Richiamati in connessione con la rescissione e termini; la Corte ha ritenuto insussistenti o prescritti gli elementi dedotti.
art. 1730 c.c.
Richiamato dalla Corte d'appello in relazione all'inderogabilità di effetti transattivi; la Cassazione non ha riformato quella valutazione.
art. 106, 183, 112 c.p.c.
Richiamati nel ricorso per presunte violazioni procedurali; la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero insussistenti o attinenti a valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti, ai sensi delle norme sulla contribuzione per i ricorsi in Cassazione.
Massime di principio
- Il progettista che con la propria progettazione concorre efficientemente ai vizi di un'opera può essere ritenuto responsabile ai sensi dell'art.1669 c.c. unitamente al costruttore, anche se i rapporti contrattuali sono diversi (es. vendita anziché appalto).
- La qualificazione formale di una domanda (es. chiamata in garanzia vs domanda diretta) può essere superata dalla valutazione sostanziale del giudice di merito: la Corte d'appello può interpretare la domanda secondo la sua sostanza e tale valutazione non è agevolmente sindacabile in Cassazione.
- Le questioni che implichino rivalutazione del merito e delle prove (ad es. sussistenza di stato di bisogno per rescissione, dolo/estorsione) restano di competenza dei giudici di merito e non costituiscono motivo pienamente efficace in sede di legittimità.
- Problemi tecnici nella registrazione telematica non imputabili alla parte possono giustificare la rimessione in termini per il deposito del ricorso.
- In caso di reciproca soccombenza tra ricorrenti, le spese di Cassazione possono essere compensate tra di loro, salvo che ciascuno sia tenuto a rimborsare le spese delle controparti che abbiano svolto difese autonome; va inoltre valutato l'eventuale ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa.
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