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Ordinanza

Ordinanza n. 2579/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza dell’ordinanza ex art. 814 c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli in data 14-22.11.2011, nel giudizio R.G. n. 5928/2011, notificata al procuratore costituito in data 4.5.2012.

Giustizia amministrativa202501294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: fase di esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 5909/2025, relativa al pagamento di somme dovute in forza di un’ordinanza ex art. 814 c.p.c. del Tribunale di Napoli

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti avevano promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione dell’ordinanza ex art. 814 c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli nel 2011, concernente i compensi spettanti per le attività svolte quali presidente e componenti di un collegio arbitrale. Con sentenza n. 5909/2025 il TAR aveva accolto il ricorso, condannando IACP e ACER al pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto, e nominando un commissario ad acta per l’esecuzione. Il commissario delegato ha riferito di avere verificato l’integrale pagamento delle somme da parte del commissario liquidatore di IACP e ha chiesto la liquidazione del proprio compenso per l’attività svolta.

La decisione

Il TAR ha ritenuto regolarmente adempiuto l’incarico del commissario ad acta, non essendo stati formulati rilievi documentati dalle parti. Ha quindi accolto la richiesta di liquidazione del compenso, determinandolo in € 169,53, corrispondenti a 20 vacazioni. L’importo è stato liquidato al netto delle imposte e degli oneri contributivi, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, ed è stato posto a carico di IACP e ACER in solido tra loro.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La sentenza di ottemperanza del TAR aveva imposto agli enti debitori il pagamento delle somme risultanti dal titolo giudiziale.

  • art. 814 c.p.c.

    Costituisce la base del titolo giudiziale del Tribunale di Napoli relativo alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti del collegio arbitrale.

  • art. 1, comma 2, d.m. 20 luglio 2012, n. 140

    Il compenso del commissario ad acta è liquidato al netto delle imposte e delle voci contributive.

Massime di principio

  • Quando il commissario ad acta documenta l’integrale esecuzione dell’incarico e le parti non formulano rilievi documentati, il giudice dell’ottemperanza può ritenere regolarmente adempiuta l’attività commissariale.
  • Il compenso del commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, può essere liquidato nella misura richiesta quando essa risulti coerente con l’attività svolta e non sia contestata con rilievi documentati.
  • Il compenso liquidato al commissario ad acta deve essere determinato al netto delle imposte e delle voci contributive previste dalla disciplina applicabile.
  • Quando l’attività commissariale è stata resa nell’interesse dell’esecuzione del giudicato e le amministrazioni risultano soccombenti, il relativo compenso può essere posto a loro carico in solido.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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