Cassazione Penale, Sentenza n. 19454/2022 del 18/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della pronuncia del GUP del Tribunale di Cagliari del 6.7.2021 con cui è stata dichiarata incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Lanusei relativamente al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 (detenzione a fini di spaccio di cocaina e marijuana e corresponsione di proventi). Il GUP aveva ritenuto che la sentenza del Tribunale di Lanusei dell'8.3.2019, diventata irrevocabile nella parte in cui aveva escluso il reato associativo, avesse fatto venir meno la connessione ex art. 51-bis comma 3-bis c.p.p. che aveva originariamente determinato la competenza distrettuale. Il Procuratore di Cagliari ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la competenza funzionale collegata alla Procura distrettuale è una deroga assoluta e, una volta insediata, non viene meno per vicende successive (perpetuatio jurisdictionis), invocando anche la giurisprudenza e la Costituzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha motivato l'inammissibilità rilevando che la sentenza del GUP che dichiara la propria incompetenza territoriale e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero non è impugnabile in Cassazione, neppure per abnormità, in virtù dell'art. 568, comma secondo, c.p.p. e del ricorso al procedimento specifico per la risoluzione dei conflitti di competenza (artt. 28 e 30 c.p.p.). Di conseguenza il provvedimento impugnato resta efficace e non è esaminabile in questa sede.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73
Norma del reato contestato (detenzione e traffico di sostanze stupefacenti): è il capo di imputazione centrale nel procedimento, rispetto al quale si discuteva la competenza territoriale.
d.P.R. 309/1990, art. 74
Richiamata come riferimento all'indagine originaria menzionata nel provvedimento impugnato; rilevante ai fini della contestazione originaria che aveva determinato la competenza distrettuale.
codice di procedura penale, art. 51-bis comma 3-bis
Disciplina la connessione fra procedimenti e la vis attractiva che può spostare la competenza verso il capoluogo del distretto; il GUP ha ritenuto che la precedente sentenza che ha escluso il reato associativo abbia fatto venir meno tale connessione.
codice di procedura penale, art. 16
Richiamato dal ricorrente quale norma rilevante nella doglianza sulla determinazione della competenza e sulle funzioni della Procura distrettuale; la Corte non ha deciso nel merito circa la violazione di questa norma per via dell'inammissibilità.
codice di procedura penale, art. 328
Invocato dal ricorrente in relazione al vizio denunciato; la Corte non è entrata nel merito della possibile violazione perche il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
codice di procedura penale, art. 568 comma secondo
La Corte interpreta questa norma nel senso che le sentenze sulla competenza del giudice che possono dar luogo a conflitto di competenza non sono impugnabili in Cassazione; tale previsione giustifica l'inammissibilità del ricorso.
codice di procedura penale, art. 28
Prevede il conflitto di competenza tra giudici; la pronuncia della Corte sottolinea che esiste uno specifico rimedio per le controversie di competenza che sostituisce la via della cassazione.
codice di procedura penale, art. 30
Regola il procedimento per la risoluzione del conflitto di competenza, proponibile dal Pubblico Ministero o dalle parti private; la Corte indica questo strumento come la via corretta per contestare pronunce di incompetenza.
Cassazione, sentenza n. 22232/2012
Giurisprudenza invocata dal ricorrente secondo cui la competenza funzionale del Gip/Gup del capoluogo del distretto non viene meno se cade l'imputazione originaria che l'aveva determinata; il Procuratore l'ha citata a sostegno del principio di perpetuatio jurisdictionis.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2006
Richiamata dal ricorrente per affermare che i parametri di individuazione del giudice devono essere precostituiti e che la qualificazione e l'iscrizione del fatto determinano la competenza iniziale; la questione è stata evocata ma non decisa dalla Corte di Cassazione per effetto dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Le sentenze del Gip o del Gup che dichiarano l'incompetenza territoriale e dispongono la trasmissione degli atti al pubblico ministero non sono impugnabili in Cassazione ai sensi dell'art. 568, comma secondo, c.p.p.; la via corretta per contestarle è il procedimento per conflitto di competenza (artt. 28 e 30 c.p.p.).
- La questione della persistenza della competenza distrettuale per effetto della cosiddetta perpetuatio jurisdictionis è oggetto di contrasto giurisprudenziale: chi sostiene tale principio deve però utilizzare gli strumenti processuali idonei e tempestivi per tutelarlo.
- La caduta successiva della qualificazione originaria che aveva determinato la connessione ex art. 51-bis può incidere sulla competenza territoriale, ma l'accertamento di tale incidenza richiede la valutazione del caso concreto tramite gli strumenti procedurali previsti.
- Per il Pubblico Ministero che intenda opporsi a pronunce di incompetenza territoriale, è consigliabile proporre il conflitto di competenza o adottare gli altri rimedi specifici previsti dalla legge invece di ricorrere direttamente alla Cassazione.
- In presenza di questioni complesse sulla connessione fra procedimenti e sulla vis attractiva, è opportuno documentare e dedurre compiutamente la relazione fattuale e giuridica della connessione nel momento in cui si iscrive il fatto e, subito dopo, monitorare eventuali sviluppi che possano incidere sulla competenza.
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