Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/12/2019 n. 33880 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava dazi doganali antidumping richiesti per l'importazione, nel 2006, di lampade fluorescenti di origine cinese dichiarate come di origine preferenziale malese. La CTR aveva accolto l'appello della S. s.r.l. ritenendo violato il contraddittorio endoprocedimentale, quale principio generale del diritto dell'Unione europea, anche se non espressamente previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 374 del 1990. Nel giudizio di cassazione, la società ha inoltre chiesto di beneficiare della transazione intervenuta tra l'Agenzia delle dogane e un altro coobbligato solidale, la D. s.p.a., sostenendo che tale accordo avesse estinto l'obbligazione anche nei suoi confronti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto applicabile anche in materia tributaria il principio dell'art. 1304, comma 1, c.c., secondo cui la transazione conclusa tra il creditore e un condebitore solidale produce effetti anche nei confronti degli altri condebitori che dichiarino di volerne profittare, purché riguardi l'intero debito. Ha ritenuto compatibile tale principio con il diritto dell'Unione europea, poiché la transazione costituiva una rinuncia parziale e riferita a uno specifico debito, non una rinuncia generale al potere impositivo. Poiché la S. s.r.l. aveva dichiarato di volere beneficiare della transazione e l'Amministrazione ne aveva confermato l'esistenza, la Corte ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento dell'obbligazione da parte dell'altro coobbligato. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 1304, comma 1, codice civile

    La transazione intervenuta tra il creditore e il condebitore in solido produce effetti nei confronti del condebitore solidale che ha dichiarato di volerne profittare, purché riguardi l'intero debito.

    La Corte ha applicato la norma anche in materia tributaria, riconoscendo al coobbligato solidale il diritto di beneficiare della transazione conclusa tra l'Amministrazione creditrice e un altro coobbligato, quando la transazione concerne l'intera obbligazione.

  • Art. 11 del D.Lgs. n. 374 del 1990

    La CTR aveva ritenuto che, anche in assenza di una previsione espressa nella norma, fosse applicabile il principio generale del contraddittorio endoprocedimentale derivante dal diritto dell'Unione europea.

  • Art. 375, comma 2, codice di procedura civile

    La Corte aveva inizialmente rinviato la causa a nuovo ruolo ritenendo che non fosse decidibile secondo il procedimento camerale previsto dalla disposizione.

  • Art. 380-bis.1 codice di procedura civile

    La resistente ha utilizzato la memoria prevista dalla norma per dedurre l'applicabilità della transazione conclusa con altro coobbligato solidale.

  • Art. 378 codice di procedura civile

    La società ha depositato un'ulteriore memoria illustrativa nel giudizio di cassazione.

  • Principio unionale di effettività della riscossione dei dazi doganali

    La Corte ha precisato che gli Stati devono garantire l'effettività della riscossione delle risorse proprie dell'Unione, ma possono farlo attraverso gli strumenti del diritto nazionale, inclusa una transazione riferita a uno specifico debito, purché non si tratti di una rinuncia generale e indiscriminata al potere di accertamento.

  • CGUE, causa C-546/14, Degano, 7 aprile 2016

    È stata richiamata per confermare che una rinuncia parziale alla pretesa fiscale può essere compatibile con il diritto dell'Unione quando è prevista dal diritto nazionale e riguarda una situazione specifica.

  • CGUE, causa C-132/06, Commissione c. Repubblica italiana, 17 luglio 2008

    È stata richiamata per distinguere le transazioni specifiche, ammissibili, dalle definizioni agevolate generali e indiscriminate che compromettano la riscossione delle entrate dell'Unione.

Massime di principio

  • In presenza di un'obbligazione solidale tributaria o doganale, una transazione conclusa tra l'Amministrazione e uno dei coobbligati può estendersi agli altri coobbligati che dichiarino espressamente di volerne beneficiare, se la transazione riguarda l'intero debito.
  • Il pagamento o la definizione dell'intera obbligazione da parte di un coobbligato può determinare la cessazione della materia del contendere anche nei giudizi promossi dagli altri coobbligati.
  • La possibilità di beneficiare della transazione non opera automaticamente: il coobbligato deve manifestare la propria volontà di profittarne e deve risultare che l'accordo riguardi lo stesso debito e l'intera obbligazione.
  • Il diritto dell'Unione europea, pur imponendo l'effettività della riscossione dei dazi e delle altre risorse proprie, non impedisce transazioni specifiche previste dal diritto nazionale, purché non si traducano in una rinuncia generale al potere di accertamento o riscossione.
  • Quando il processo si estingue o cessa per un fatto sopravvenuto, come il pagamento del debito da parte di un coobbligato, le spese possono essere compensate in ragione della sopravvenienza e dell'assenza di una vera soccombenza finale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.