Cassazione Civile, Ordinanza n. 02597/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia originava da un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativo all'anno d'imposta 2005, per euro 133.439,00 oltre sanzioni e interessi, emesso all'esito di verifica fiscale presso la sede della società. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello della contribuente ritenendo irrilevante il superamento del termine di permanenza dei verificatori, valorizzando documentazione extracontabile rinvenuta in sede di accesso e negando rilievo alle giustificazioni della società su acquisti di carburanti, fatture da ricevere e altre riprese. In cassazione la società ha proposto dieci motivi: (1) ultrapetizione per avere la CTR deciso su una violazione dell'art. 12, comma 5, L. 212/2000 non riproposta in appello; (2)-(3) omessa pronuncia e, in subordine, motivazione apparente sulla dedotta violazione dell'art. 52 d.P.R. 633/1972 per mancata esibizione/carenza dell'ordine di servizio; (4)-(5) omessa pronuncia e motivazione apparente sull'omessa allegazione del PVC all'avviso di accertamento; (6)-(7) omessa pronuncia e motivazione apparente sul diniego delle agevolazioni per la cooperazione ex d.P.R. 601/1973 e sui recuperi IRES, anche per asserita violazione del divieto di doppia presunzione; (8) e (9) violazione dell'art. 109 TUIR e difetto di motivazione sulle riprese per fatture da ricevere e per fatture ritenute inesistenti; (10) violazione dell'art. 132 c.p.c. e motivazione apparente sul valore probatorio delle dichiarazioni di terzi. Nel corso del giudizio di legittimità, però, è stata depositata rinuncia agli atti del giudizio da parte del difensore della società, sottoscritta dal commissario liquidatore e comunicata alla controparte prima dell'udienza.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia agli atti, ritenendo la rinuncia perfezionata perché comunicata alla controparte prima dell'udienza e qualificandola come atto unilaterale recettizio che estingue il processo indipendentemente dall'accettazione della controparte; ha inoltre compensato le spese di lite tra le parti per la natura della controversia. Ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in ragione dell'estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 2545-septiesdecies c.c.
«1. L'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione. 2. Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori»
La norma è richiamata solo per individuare la sopravvenuta legittimazione processuale del commissario liquidatore subentrato al legale rappresentante della cooperativa in liquidazione.
art. 112 c.p.c.
È invocato dai ricorrenti per denunciare ultrapetizione e omessa pronuncia.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È invocato per censurare l'apparente o insufficiente motivazione della sentenza di merito.
art. 52 d.P.R. 633/1972
È richiamato per contestare la legittimità dell'accesso/verifica e la necessità dell'ordine di servizio.
art. 12, comma 5, L. 212/2000
È richiamato come violazione dedotta in ricorso originario ma non riproposta in appello secondo la prospettazione dei ricorrenti.
art. 7, comma 1, L. 212/2000
È richiamato con riferimento alla dedotta omessa allegazione del PVC all'avviso di accertamento.
d.P.R. 601/1973, titolo III
È richiamato per il diniego delle agevolazioni fiscali riconosciute alla cooperazione.
art. 109 TUIR
È richiamato per contestare le riprese fiscali relative a fatture da ricevere e fatture inesistenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude la debenza dell'ulteriore contributo unificato perché il giudizio si è estinto per rinuncia.
Cass., Sez. U., 24 dicembre 2019, n. 34429
È richiamata per il principio secondo cui la rinuncia agli atti, se conosciuta dalla controparte prima dell'udienza, estingue il processo anche senza accettazione.
Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485
È richiamata per escludere l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, quando sia portata a conoscenza della controparte prima dell'udienza, perfeziona l'estinzione del processo anche in mancanza di accettazione, trattandosi di atto unilaterale recettizio.
- L'accettazione della rinuncia rileva solo ai fini della regolazione delle spese, non ai fini dell'effetto estintivo del giudizio.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
- La sopravvenuta nomina del commissario liquidatore in una cooperativa sciolta comporta il subentro di quest'ultimo nella legittimazione processuale della società in liquidazione.
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