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Sentenza

Sentenza n. 1838/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202310089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria n. 685/2023, che aveva dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino n. 30/2020

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR sostenendo, con il primo motivo, che il giudice di primo grado avesse erroneamente ritenuto l'ordinanza comunale n. 30/2020 una mera reiterazione dell'ordinanza n. 22/2012, poiché i due provvedimenti avrebbero riguardato circostanze, atti e manufatti diversi. Sono stati dedotti errori di giudizio, illogicità, carenza, contraddittorietà, arbitrarietà, irragionevolezza, travisamento dei fatti e violazione della disciplina applicabile. Con il secondo motivo è stata censurata la mancata o contraddittoria valutazione del fumus boni iuris e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.; l'appellante ha inoltre riproposto le censure formulate in primo grado, relative alla violazione dell'art. 33 d.P.R. 380/2001 e degli artt. 3 e 6 l. 241/1990, al difetto di istruttoria e di motivazione, al travisamento dei fatti, all'illogicità e allo sviamento. In particolare, è stato sostenuto che il Comune avrebbe utilizzato il potere repressivo edilizio per dare esecuzione a una sentenza civile resa in una controversia tra privati, senza autonomamente verificare l'esistenza degli abusi. È stata altresì contestata la verificazione disposta dal TAR, perché il sopralluogo sarebbe stato svolto senza contraddittorio e senza verbale. L'appellante ha infine riferito dell'esistenza di una nuova ordinanza comunale del 2023 e di una precedente istanza di sanatoria, prospettando la possibile improcedibilità del giudizio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha escluso l'improcedibilità derivante dall'ordinanza comunale del 23 giugno 2023, poiché essa era stata adottata in conseguenza e dipendenza degli atti impugnati e sussisteva quindi un nesso di presupposizione e consequenzialità tale da mantenere l'interesse alla decisione sull'ordinanza del 2020. Ha escluso anche l'improcedibilità connessa alla dedotta istanza di sanatoria, rilevando che la circostanza non era stata documentata, non era certa la coincidenza degli interventi e, comunque, l'istanza ex art. 36 d.P.R. 380/2001 impedisce solo temporaneamente l'adozione dei provvedimenti repressivi, fino alla formazione del silenzio-rigetto. Quanto alla verificazione, il Collegio ha affermato che la scelta del TAR di disporre un'istruttoria e poi decidere prescindendo dai suoi esiti non determina di per sé un vizio della sentenza: l'acquisizione e la valutazione dei mezzi di prova rientrano nella disponibilità del giudice, il quale può anche discostarsi dagli esiti della verificazione. Il vizio rileva solo se le circostanze di fatto siano state erroneamente accertate o valutate. Nel merito, sulla base della documentazione fotografica e degli atti comunali, il Consiglio di Stato ha ritenuto dimostrata l'identità tra i manufatti oggetto dell'ordinanza del 2012 e quelli dell'ordinanza del 2020, nonostante la diversa formulazione descrittiva. Ha inoltre ritenuto che gli interventi coincidessero con quelli considerati dalla sentenza civile del 2017, ma ha escluso che l'ordinanza comunale fosse stata adottata esclusivamente per dare esecuzione al giudicato civile o per fornire una copertura pubblicistica a una pretesa privatistica. L'ordinanza del 2020 richiamava infatti autonomamente l'art. 33 d.P.R. 380/2001 e si fondava sull'abusività degli interventi, già accertata dal Comune nel 2012, nonché sulla loro realizzazione in assenza di titolo abilitativo. Le attestazioni e la documentazione fotografica di fonte pubblica sono state ritenute attendibili fino a querela di falso, non risultando quest'ultima proposta. È stata esclusa anche la carenza di motivazione: il presupposto di fatto era costituito dall'abuso edilizio e quello di diritto dalle disposizioni del testo unico edilizia che impongono la repressione degli interventi abusivi. Non è stata accolta la censura di sviamento, non emergendo dagli atti un intento dell'amministrazione di favorire alcuni privati. La sentenza del TAR è stata quindi confermata nella sostanza, con rigetto dell'appello. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si è costituito in appello.

Norme richiamate

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    per le ipotesi di interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in assenza di permesso di costruire

    La disposizione costituisce il fondamento giuridico dell'ordine comunale di demolizione e rimessione in pristino degli interventi edilizi abusivi, imponendo all'amministrazione di reprimere l'attività edilizia illecita.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    impedisce solo in via temporanea l’adozione da parte dell’Ente locale dei provvedimenti inibitori

    La presentazione dell'istanza di accertamento di conformità preclude temporaneamente l'adozione dei provvedimenti repressivi, fino a quando il decorso del termine determina la formazione del silenzio-rigetto.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'ordinanza repressiva è sufficientemente motivata quando indica il presupposto fattuale dell'abuso edilizio e il fondamento normativo del potere esercitato; nel caso concreto tali elementi risultavano dal provvedimento e dagli atti richiamati.

  • art. 6 l. 241/1990

    La censura di omessa istruttoria è stata respinta, poiché l'amministrazione aveva autonomamente accertato l'abusività degli interventi e la loro coincidenza con quelli già contestati.

  • art. 73 c.p.a.

    La precedente sentenza del Consiglio di Stato aveva disposto il rinvio al primo giudice perché non erano stati rispettati i termini per garantire l'espletamento delle memorie difensive dopo il deposito della verificazione.

  • art. 105, comma 1, c.p.a.

    È stato applicato per disporre il rinvio al giudice di primo grado nella precedente fase processuale, a causa della violazione delle garanzie difensive connesse all'istruttoria.

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è stata ritenuta sussistente.

Massime di principio

  • La presentazione di un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001 impedisce temporaneamente l'adozione dei provvedimenti repressivi edilizi, ma tale effetto dura solo fino alla formazione del silenzio-rigetto sull'istanza.
  • L'adozione di un nuovo provvedimento repressivo edilizio non determina la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione del precedente provvedimento quando il nuovo atto sia stato adottato in conseguenza e dipendenza del primo, sussistendo un rapporto di presupposizione e consequenzialità.
  • Il giudice amministrativo può disporre un mezzo istruttorio e successivamente decidere prescindendo dai suoi esiti; tale modalità non determina di per sé un vizio processuale o di giudizio, salvo che l'accertamento o la valutazione delle circostanze rilevanti risultino erronei.
  • Il giudice, quale peritus peritorum, può discostarsi dagli esiti della verificazione e valutare autonomamente il materiale probatorio acquisito.
  • Un'ordinanza comunale di demolizione non è illegittima per il solo fatto di richiamare una sentenza civile resa tra privati, quando il provvedimento accerti autonomamente l'abuso edilizio e indichi la disposizione del testo unico edilizia posta a fondamento della repressione.
  • Le attestazioni e la documentazione provenienti da organi pubblici sono assistite da efficacia probatoria fino a querela di falso, ove la contestazione riguardi la veridicità dei fatti attestati.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioIstruttoria processualeAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereSopravvenuta carenza di interesse

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