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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14381/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a una società di persone poi cancellata dal registro delle imprese, notificato ai soci in qualità di successori e, secondo la prospettazione del contribuente, riferibile invece alla società estinta e non ai soci in proprio. Dopo il rigetto dei precedenti gradi di merito, il contribuente aveva proposto revocazione contro la sentenza di appello, sostenendo che il giudice avesse commesso un errore di fatto nel ritenere notificati gli accertamenti ai soci come successori della società estinta, mentre gli atti di verifica e accertamento riguardavano la società. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha dichiarato inammissibile la revocazione, ritenendo che non fosse individuabile un errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., ma solo una questione di diritto già controversa e decisiva nel merito. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2495 c.c. e 28 d.lgs. n. 175 del 2014 per asserita inesistenza o nullità degli atti di accertamento notificati a società cancellata; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità per omessa pronuncia, assumendo che la sentenza sulla revocazione non avesse esaminato il punto decisivo dell'errore di fatto; 3) omessa o apparente motivazione ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; 4) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sempre in relazione al preteso errore di fatto revocatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, in particolare per difetto di specificità e perché le censure miravano in realtà a contestare un errore di diritto e un apprezzamento su un punto controverso, non un errore di fatto revocatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non colpivano specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'inconfigurabilità dell'errore di fatto revocatorio, e che le doglianze prospettavano in sostanza un errore di diritto o una diversa lettura degli atti, estranei al perimetro della revocazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000, oltre accessori e spese prenotate a debito, con ulteriore statuizione ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto storico decisivo e non può coincidere con una questione di diritto o con l'apprezzamento di un punto controverso già deciso dal giudice.

  • art. 64 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La revocazione delle sentenze tributarie è ammessa nei limiti e secondo i presupposti previsti dal codice di procedura civile, richiamati dalla norma speciale.

  • art. 2495 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la cancellazione della società ne determina il venir meno come centro di imputazione giuridica e l'inesistenza degli atti notificati alla società estinta.

  • art. 28 d.lgs. n. 175 del 2014

    Richiamato dal ricorrente in collegamento con la disciplina degli effetti della cancellazione della società e delle notifiche agli ex soci.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non può essere usato per aggirare i limiti della revocazione e convertire in errore processuale una censura che in realtà investe il merito o la qualificazione giuridica dei fatti.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La denuncia di motivazione apparente è stata ritenuta non pertinente rispetto alla ratio della decisione impugnata, che aveva spiegato la non configurabilità dell'errore revocatorio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non atta a scalfire la base decisoria della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione non può essere fondato su una generica deduzione di violazione di legge che non si confronti con la specifica ratio della sentenza impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Le censure di nullità processuale devono essere pertinenti e specifiche rispetto al vizio dedotto; non possono essere usate per veicolare doglianze di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando la questione concerne un punto controverso già sottoposto a valutazione del giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata data atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

  • art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato nel racconto fattuale per indicare il coinvolgimento dei soci quali percettori di redditi di partecipazione.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio richiede una svista percettiva su un fatto storico risultante dagli atti, immediatamente riconoscibile e decisivo; non ricorre quando la doglianza investe l'interpretazione giuridica dei fatti o un punto già controverso e deciso.
  • Nel giudizio di cassazione contro la sentenza resa sulla revocazione, il ricorrente deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della declaratoria di inammissibilità; censure generiche o riproduttive delle difese di merito sono inammissibili per difetto di specificità.
  • I vizi di omessa pronuncia, motivazione apparente o omesso esame di fatto decisivo non possono essere utilizzati per trasformare in censura processuale una contestazione che, nella sostanza, mira a ottenere un nuovo esame del merito o a denunciare un errore di diritto.
  • Quando la questione attiene alla validità o legittimità dell'atto impositivo e alla corretta individuazione dei destinatari, essa integra normalmente un tema di merito o di diritto e non un errore revocatorio, se già oggetto di dibattito e valutazione del giudice.
  • La revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. non è esperibile per contestare la conclusione del giudice su un punto controverso della causa, ma solo per correggere una falsa percezione di un fatto non discusso e decisivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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