Ordinanza n. 244/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) dell’ordinanza n. 7 del 5 febbraio 2026, con il quale il Responsabile dell’area tecnica edilizia privata del Comune di Positano ha ordinato la demolizione e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 31 del T.U edilizio approvato con D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004; b) dell’atto di avvio del procedimento in data 10 dicembre 2025 prot. 0020199 finalizzato all’emissione ed applicazione delle sanzioni amministrative a firma del Responsabile dell’Area tecnica edilizia privata del Comune di Positano e del Responsabile del procedimento per la tutela paesaggistica; c) nonché di tutti gli atti anteriori, preordinati, connessi e conseguenziali, impugnati dalla ricorrente con ricorso proposto dinanzi a codesto Tribunale ed iscritto al numero di R.G. 226/2026, tra cui: c1) il provvedimento n. prot. 0019922 del 4 dicembre 2025 con il quale il Responsabile dell’Area tecnica edilizia privata del Comune di Positano, geom. Sergio Ponticorvo, sottoscritta anche dal Responsabile del procedimento per la tutela del paesaggio, geom. Giuseppe Guarracino, ha negato la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica connessa alla richiesta di accertamento di conformità urbanistica delle opere oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 28/2024 del 20 novembre 2024, attraverso Scia in sanatoria sottoscritta in data 20 novembre 2024 dalla dott.ssa Donatella Del Gaizo ed alla quale ha aderito il fratello, avv. Danilo Del Gaizo, delle opere oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 28/2024; c2) il preavviso di diniego prot. 019290 del 18 dicembre 2024 del citato Responsabile dell’Area tecnica edilizia privata del Comune di Positano ex art. 10bis della legge n. 241 del 1990; c3) la nota, di cui non si conoscono gli estremi, con la quale il Responsabile dell’Area tecnica edilizia privata del Comune di Positano chiede alla Commissione Locale per il paesaggio (CLP) presso il Comune di Positano di esprimere il parere di propria competenza; c4) il parere reso dalla Commissione Locale Paesaggio del Comune di Positano, reso con verbale in data 9 gennaio 2025; c5) il preavviso di diniego dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino prot. 0012092 del 28 maggio 2025; c6) il parere contrario all’istanza di sanatoria presentata dalla ricorrente, reso in data 30 settembre 2025, prot. 0023648, dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino; d) ed ancora, l’ordinanza di demolizione n. 28 dell’8 agosto 2024, impugnata dalla ricorrente con ricorso proposto dinanzi a codesto Tribunale ed iscritto al numero di R.G. 1909/2024; e comunque in via gradata per ottenere la pronuncia di accertamento della legittimità della formazione del silenzio assenso sulla SCIA in sanatoria presentata dalla dott.ssa Donatella Del Gaizo con nota del 20 novembre 2024 iscritta al n. di prot. 17381 e ribadita con nota del 17 gennaio 2025 dall’avv. Danilo Del Gaizo, oggetto del giudizio R.G. n. 226/26.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino di un immobile, con conseguente rischio di acquisizione gratuita al patrimonio comunale; sono stati inoltre impugnati gli atti del procedimento di sanatoria urbanistica e paesaggistica
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 7 del 5 febbraio 2026, con cui il Comune di Positano ha ordinato la demolizione e la rimessione in pristino dell’immobile di cui è comproprietaria, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004. Sono stati impugnati anche l’avvio del procedimento sanzionatorio, il diniego dell’accertamento di compatibilità paesaggistica connesso alla richiesta di accertamento di conformità urbanistica, il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990, gli atti e i pareri della Commissione Locale per il Paesaggio e della Soprintendenza, nonché una precedente ordinanza di demolizione. In via subordinata è stato chiesto l’accertamento della formazione del silenzio-assenso sulla SCIA in sanatoria. In sede cautelare la ricorrente ha dedotto il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della demolizione e, in particolare, dalla possibile acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale decorso il termine di novanta giorni.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza n. 7 del 5 febbraio 2026. Il giudice ha rilevato che l’ordinanza produce effetti conseguenziali: in caso di mancata demolizione entro novanta giorni, può determinarsi l’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale. Tale conseguenza è stata ritenuta idonea a integrare il periculum in mora, poiché comporta il rischio di perdita della proprietà nelle more del giudizio. L’accoglimento è stato disposto ai soli fini di impedire il consolidamento dell’effetto acquisitivo sino alla definizione del merito; il TAR ha espressamente rinviato ogni valutazione sul fumus boni iuris alla fase di merito. L’udienza pubblica per la discussione del merito è stata confermata per il 15 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione della natura interinale e sommaria della decisione e della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti e la decisione sulla domanda cautelare; il TAR ha esaminato la richiesta nella fase cautelare e ha disposto la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
Costituisce la base normativa dell’ordinanza comunale di demolizione e del meccanismo conseguente di acquisizione gratuita dell’immobile in caso di mancata esecuzione dell’ordine di demolizione.
art. 167 d.lgs. n. 42/2004
È richiamato quale fondamento dell’ordinanza impugnata nell’ambito della tutela paesaggistica.
art. 10-bis l. n. 241/1990
È richiamato quale base normativa del preavviso di diniego impugnato nel procedimento relativo alla sanatoria.
Massime di principio
- In sede cautelare, il rischio che un’ordinanza di demolizione determini, decorso il termine assegnato, l’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale può integrare un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza.
- La sospensione cautelare dell’ordinanza di demolizione può essere disposta anche al solo fine di impedire, nelle more del giudizio, il consolidamento dell’effetto acquisitivo conseguente alla mancata demolizione, rinviando alla fase di merito la valutazione del fumus boni iuris.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 297/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 298/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 209/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 210/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 211/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 212/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →