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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39214/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP del 6/3/2024 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per i reati di partecipazione ad un'associazione transnazionale finalizzata a truffe allo Stato e all'UE e riciclaggio aggravato. Il difensore ha censurato: 1) la presunta errata applicazione dell'art. 274 lett. a) c.p.p. (pericolo di inquinamento probatorio) ritenendo illogico dedurre tale rischio da una conversazione intercettata e da vicende pregresse non direttamente pertinenti; 2) la sussistenza del pericolo di fuga ai sensi dell'art. 274 lett. b) c.p.p., nonostante la mancanza di elementi che indichino volontà di sottrarsi; 3) l'irragionevolezza del rifiuto di attenuare la misura al regime degli arresti domiciliari (eventualmente con controllo elettronico) ai sensi degli artt. 274 lett. c), 275, 284 e 275-bis c.p.p., anche alla luce della presunta neutralizzazione del vertice del sodalizio e dell'idoneità di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e, comunque, manifestamente infondato. Ha confermato la legittimità della valutazione del Tribunale cautelare circa: il pericolo di inquinamento probatorio fondato sulle conversazioni captate (con riferimento a un "server spy" in Romania e a pratiche corruttive pianificate), la prognosi di pericolo di fuga fondata su elementi oggettivi (dimore e attività all'estero, rapporti finanziari, consistenza economica, precedenti) e l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere rispetto al rischio di reiterazione e alla personalità dell'indagato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Consente la trattazione con contraddittorio cartolare; la corte ha proceduto in tale forma ai sensi della norma

  • art. 274 cod. proc. pen., lett. a)

    Il pericolo di inquinamento probatorio sussiste quando l'indagato possa realmente turbare la formazione della prova; può essere desunto da intercettazioni che dimostrano pianificazione di mezzi (es. "server spy", pratiche corruttive) e può riferirsi anche a comportamenti di coindagati se diretti a inquinare il quadro probatorio comune e collegati temporalmente e funzionalmente al procedimento in corso

  • art. 274 cod. proc. pen., lett. b)

    Il pericolo di fuga richiede una valutazione prognostica ancorata alla situazione concreta (residenze estere, attività e interessi all'estero, disponibilità economiche, precedenti), non necessariamente prove di atti materiali di fuga

  • art. 274 cod. proc. pen., lett. c), art. 275, art. 275-bis, art. 284 cod. proc. pen.

    Il rischio di reiterazione va valutato con riferimento alla gravità del fatto, alla struttura del sodalizio, alla personalità dell'indagato e alla capacità di rispettare misure meno afflittive; in presenza di sprezzo delle regole e inclinazione a delinquere la detenzione cautelare può ritenersi necessaria e proporzionata, anche quando siano possibili misure alternative come il controllo elettronico

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47

    Richiamata come modifica al testo dell'art. 274 lett. b) in tema di esigenze cautelari e per ricordare i parametri applicabili alla valutazione prognostica del pericolo di fuga

  • art. 94 disp. att.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria e per la condanna alle spese/proventi a favore della Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • Per dimostrare il pericolo di inquinamento probatorio è necessario collegare gli elementi probatori (per es. intercettazioni) al procedimento in corso: occorrono fatti specifici, collocazione temporale e ruolo dei soggetti che rendano probabile l'intento di alterare le fonti di prova
  • Il pericolo di fuga si valuta prognosticamente sulla base della situazione di vita dell'indagato (dimore, attività e interessi all'estero, disponibilità economiche, precedenti e pendenze); non è necessaria la prova di atti concreti di fuga, ma serve un apprezzamento concreto e verificabile
  • La sussistenza del rischio di reiterazione richiede valutazione della personalità dell'indagato, della gravità e della pericolosità sociale dei reati e della struttura organizzativa del sodalizio; misure meno afflittive (arresti domiciliari, controllo elettronico) possono essere inidonee se vi è affidamento improbabile sul rispetto delle prescrizioni
  • In sede di legittimità il sindacato è limitato: censure generiche o aspecifiche sulla motivazione sono inammissibili; la Corte verifica la logicità della motivazione e la sussistenza di elementi oggettivi a sostegno delle esigenze cautelari
  • Se la difesa propone misure alternative, è utile indicare prescrizioni concrete e tecniche (es. divieti specifici, controllo elettronico, limitazioni di contatti) e fornire elementi che attestino la capacità e la volontà dell'indagato di osservarle

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