Cassazione Civile, Ordinanza n. 06346/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dipendente pubblica, transitata nei ruoli del personale ex INPDAP e inquadrata formalmente nella posizione economica B2, che ha chiesto l’accertamento dello svolgimento di mansioni riconducibili all’area C, posizione C1, o in subordine all’area B, posizione B3, con conseguente condanna dell’ente al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale aveva inizialmente riconosciuto lo svolgimento di mansioni ascrivibili all’area C per un determinato periodo e aveva condannato l’ente al pagamento di una somma; la Corte d’appello, però, ha riformato integralmente le decisioni di primo grado e rigettato le domande. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione della disciplina contrattuale collettiva e della normativa sul pubblico impiego, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel pretendere, per l’area C, non solo lo svolgimento di tutte o quasi le fasi del processo, ma anche un livello di responsabilità incompatibile con l’area B; (2) violazione di norme processuali e sostanziali, nonché omesso esame di fatti decisivi, per la valutazione asseritamente illogica delle prove testimoniali e documentali e per la ritenuta attendibilità di alcuni testi; (3) ulteriore violazione della disciplina sull’inquadramento e omesso esame, per non avere la Corte d’appello pronunciato sulla domanda di differenze retributive assumendo un diverso inquadramento formale; (4) violazione della normativa IVA e previdenziale, per avere la Corte territoriale riconosciuto agli avvocati dell’INPS, dipendenti dell’ente, anche IVA e CPA sui compensi professionali. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, inammissibile il secondo e fondato il quarto, chiarendo che per l’area C rileva la competenza a svolgere tutte le fasi del processo con assunzione di responsabilità graduata, mentre per l’area B il dipendente opera per fasi con direttive predeterminate e responsabilità limitata alla singola fase; ha inoltre ribadito che il giudizio di merito sulla prova non è sindacabile in cassazione. Sul quarto motivo ha affermato che gli avvocati dipendenti dell’INPS non rendono una prestazione assoggettabile ad IVA e non hanno diritto alla CPA, essendo iscritti ad albo speciale e a una gestione previdenziale separata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il quarto motivo, rigettato il primo e il terzo, dichiarato inammissibile il secondo; ha cassato la sentenza d’appello limitatamente al capo relativo alle spese liquidate con IVA e CPA in favore degli avvocati dell’INPS e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando le domande originarie della ricorrente. Ha inoltre condannato la ricorrente a rifondere all’INPS le spese del doppio grado di merito, liquidate nella misura già indicata ma senza IVA e CPA, e ha compensato per un quarto le spese del giudizio di legittimità, ponendo il resto a carico della ricorrente.
Norme richiamate
artt. 13 CCNL dipendenti enti pubblici non economici del 1999
Le clausole collettive distinguono l’area B, caratterizzata dallo svolgimento di fasi di attività entro direttive di massima e procedure predeterminate e da responsabilità limitata alla singola fase, dall’area C, caratterizzata dalla competenza a svolgere tutte le fasi del processo e da una responsabilità graduata ma necessaria all’interno dell’area.
artt. 45-52 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamati come disciplina dell’inquadramento e delle mansioni nel pubblico impiego contrattualizzato.
artt. 36 e 97 Cost.
Richiamati a sostegno delle pretese sulla corretta retribuzione e sul buon andamento/imparzialità nell’impiego pubblico.
art. 2099 c.c.
Richiamato in tema di corrispettività della prestazione lavorativa e retribuzione dovuta.
art. 111 Cost.
Richiamato nei motivi di censura processuale.
artt. 116, 132, 246, 352, 359 c.p.c.
Richiamati nei motivi di ricorso relativi alla valutazione delle prove e allo svolgimento del processo.
art. 1 d.P.R. n. 633 del 1972
La prestazione resa dagli avvocati dipendenti dell’INPS in favore dell’ente non è soggetta ad IVA perché non integra una prestazione resa nell’esercizio di una professione nei confronti di terzi.
artt. 21-23 L. n. 247 del 2012
Richiamati per escludere la debenza della CPA in favore di avvocati dipendenti iscritti a albo speciale.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Usato per la decisione nel merito da parte della Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- In tema di inquadramento del personale del comparto enti pubblici non economici, l’area superiore si distingue dall’area inferiore non solo per il maggiore livello di conoscenze, ma soprattutto per la competenza a presidiare tutte le fasi del processo lavorativo e per l’assunzione di una responsabilità connessa al risultato complessivo, sia pure graduata secondo il livello di sviluppo professionale.
- Per il riconoscimento delle mansioni superiori non è necessario che il lavoratore abbia svolto materialmente tutte le fasi del processo, essendo sufficiente che sia risultato competente a svolgerle tutte; la verifica deve concentrarsi sulla natura delle mansioni attribuite e sulla struttura del processo gestito.
- Il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale probatorio: l’apprezzamento delle testimonianze e dei documenti, nonché la scelta delle prove ritenute attendibili, appartiene al giudice di merito ed è sottratto al controllo di cassazione salvo vizi specifici nei limiti consentiti.
- Gli avvocati dipendenti di una pubblica amministrazione, quando svolgono attività difensiva per il proprio ente, non effettuano una prestazione professionale assoggettabile ad IVA; inoltre, se iscritti ad albo speciale e non all’albo ordinario, non maturano il diritto alla CPA ordinaria.
- La Cassazione può cassare la sentenza limitatamente al capo viziato e decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, regolando direttamente anche le spese processuali correlate.
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