Ordinanza n. 39/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa adozione delle più opportune misure cautelari, - della prova orale del 06 ottobre 2025 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente chimico nonché delle integrali modalità di svolgimento e degli esiti della stessa; - della mancata predeterminazione e verbalizzazione dei criteri di valutazione delle prove orali da parte della commissione esaminatrice; - delle modalità di svolgimento della prova orale, laddove hanno illegittimamente violato la regola di trasparenza e pubblicità secondo cui "le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico”; - delle modalità di esecuzione della prova orale, laddove si è svolta con le tre medesime domande per tutti i candidati; - di tutti i verbali e gli atti della Commissione esaminatrice, laddove hanno previsto illegittime modalità di svolgimento dell'esame orale, dalle quali è derivata la valutazione di inidoneità conseguita dal ricorrente; - della graduatoria del 09/10/2025, Deliberazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, laddove non include il ricorrente tra gli idonei, in quanto lo stesso non ha riportato una valutazione di sufficienza nella prova orale; - nonché di eventuali altri atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prova orale e relative modalità di svolgimento ed esiti, atti della commissione esaminatrice e graduatoria concorsuale nella parte in cui non include il ricorrente tra gli idonei
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la prova orale del 6 ottobre 2025, le modalità di svolgimento e gli esiti della prova, la mancata predeterminazione e verbalizzazione dei criteri di valutazione, la violazione dei principi di trasparenza e pubblicità per lo svolgimento della prova in un'aula non aperta al pubblico, l'utilizzo delle medesime tre domande per tutti i candidati, i verbali e gli atti della commissione esaminatrice e la graduatoria del 9 ottobre 2025, nella parte in cui non lo include tra gli idonei per mancato conseguimento della sufficienza nella prova orale. Le domande diverse dall'impugnazione parziale della graduatoria risultano formulate come dirette all'annullamento dell'intera procedura concorsuale. Poiché l'eventuale accoglimento potrebbe pregiudicare tutti gli altri candidati risultati idonei, questi ultimi sono stati qualificati come controinteressati. Il ricorso era stato notificato all'amministrazione emanante e a una sola candidata, ultima classificata; il Collegio ha ritenuto necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori undici candidati utilmente collocati in graduatoria.
La decisione
Il Collegio non ha definito la domanda cautelare nel merito, ritenendo che le questioni sollevate e la natura della controversia richiedano l'approfondimento proprio della fase di merito e non si prestino all'esame sommario cautelare. Ha quindi disposto la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito per il 22 settembre 2026 ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., lasciando ferma, allo stato, l'efficacia e l'esecutività degli atti impugnati. Ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri undici candidati idonei, mediante notificazione individuale, anche tramite PEC o presso l'indirizzo di residenza, di un atto contenente il ricorso, gli atti difensivi indicati e l'ordinanza. L'adempimento deve essere eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi trenta giorni; l'inosservanza comporta l'improcedibilità del ricorso. L'amministrazione è tenuta a collaborare, fornendo, se richiesta, gli indirizzi dei controinteressati secondo canoni di lealtà processuale.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
Quando la domanda cautelare richiede un approfondimento incompatibile con l'esame sommario, il giudice può fissare sollecitamente l'udienza di merito, mantenendo ferma, allo stato, l'efficacia degli atti impugnati.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso è sufficiente la notificazione all'amministrazione emanante e ad almeno uno dei controinteressati; il giudice può comunque disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori controinteressati.
art. 41 c.p.a.
Sono controinteressati i soggetti titolari di un interesse qualificato, uguale e contrario a quello del ricorrente, alla conservazione degli atti impugnati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità delle parti quando ricorrono esigenze di tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale base normativa per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando un ricorso concorsuale contesta non soltanto la mancata inclusione del candidato nella graduatoria, ma anche le modalità della prova e gli atti della procedura in termini potenzialmente demolitori dell'intero concorso, tutti i candidati idonei che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento sono controinteressati necessari, titolari di un interesse qualificato alla conservazione degli atti impugnati.
- La notificazione del ricorso all'amministrazione emanante e ad almeno un controinteressato rende il ricorso ammissibile ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., ma non esclude il potere-dovere del giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori controinteressati.
- Quando le questioni dedotte in sede cautelare, per la loro complessità o per la natura della controversia, non sono suscettibili di esame sommario, il giudice può fissare l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere l'efficacia o l'esecutività degli atti impugnati.
- L'integrazione del contraddittorio ordinata dal giudice deve essere eseguita entro il termine perentorio stabilito nell'ordinanza e la prova dell'adempimento deve essere depositata entro il termine successivo indicato; l'inosservanza comporta l'improcedibilità del ricorso.
- L'amministrazione resistente deve collaborare con la parte ricorrente, secondo canoni di lealtà processuale, per consentire la notificazione ai controinteressati, anche fornendo gli indirizzi PEC o di residenza nella propria disponibilità.
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