Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1109/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione del Lotto 2 della procedura di gara per i servizi di manutenzione ricorrente delle opere in verde sulle strade statali, unitamente agli atti di gara, ai verbali e alla comunicazione ai non aggiudicatari

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto 2 disposta in favore del RTI controinteressato, deducendo quattro motivi. Con il primo ha sostenuto che l'aggiudicatario dovesse essere escluso per mancata dimostrazione del requisito di capacità tecnica e professionale relativo all'esecuzione di servizi analoghi negli ultimi dieci anni, contestando l'idoneità delle certificazioni rilasciate dal consorzio stabile di cui facevano parte le imprese esecutrici e l'assenza di una posizione di terzietà del certificante. Con il secondo motivo ha contestato la disponibilità e l'idoneità tecnica dei mezzi indicati nell'offerta dell'aggiudicatario, deducendo la mancanza di titoli comprovanti la disponibilità attuale ed esclusiva, l'inidoneità di alcune trattrici e mezzi per lo sfalcio e la raccolta dei residui, nonché caratteristiche ambientali e tecniche non conformi. Con il terzo motivo ha contestato i titoli e i livelli di inquadramento del personale dell'aggiudicatario, sostenendo che i contratti collettivi applicabili avrebbero riservato determinate mansioni a livelli superiori rispetto a quelli indicati e censurando la struttura delle squadre di lavoro. Con il quarto motivo, subordinato, ha denunciato la violazione dell'art. 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici per il mancato inserimento nella lex specialis di specifiche operative idonee a rendere concretamente applicabili i CAM per la gestione e manutenzione del verde pubblico, deducendo che il capitolato si fosse limitato a un richiamo generico alle fonti normative ambientali.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: il disciplinare consentiva di comprovare l'esperienza anche mediante servizi svolti in favore di committenti privati e ammetteva certificazioni del committente indicanti oggetto, importo e periodo di esecuzione, senza richiedere necessariamente un'attestazione espressa di regolare esecuzione. Il consorzio stabile, quale soggetto giuridico autonomo e committente nei rapporti interni con le consorziate esecutrici, poteva rilasciare le certificazioni esperienziali; la documentazione prodotta, integrata dagli atti depositati in giudizio, dimostrava comunque il possesso del requisito. Il secondo motivo è stato respinto: la previsione sulla dotazione dei mezzi configurava un requisito di esecuzione, non una condizione di partecipazione da dimostrare già mediante titoli di disponibilità esclusiva. Era sufficiente l'impegno ad acquisire i mezzi necessari, e l'offerta conteneva dichiarazioni sulla disponibilità dei mezzi, successivamente corroborate dai contratti di comodato. Le contestazioni sull'idoneità tecnica dei mezzi non evidenziavano errori di fatto, difetti di istruttoria o illogicità manifeste e ricadevano nell'ambito della discrezionalità tecnica della stazione appaltante. Il terzo motivo è stato respinto: l'impresa gode di discrezionalità organizzativa nella scelta del contratto collettivo applicabile; il RTI aggiudicatario aveva indicato profili professionali e livelli coerenti con le mansioni e con le patenti richieste. I livelli della contrattazione collettiva svolgono essenzialmente funzione retributiva, mentre i requisiti abilitativi per la sicurezza e l'esecuzione del servizio derivano dalla legislazione di settore. Le ulteriori censure sulla composizione interna delle squadre sono state ritenute inammissibili e comunque infondate, perché prive di base normativa e non contrastanti con i requisiti minimi della lex specialis. Il quarto motivo è stato dichiarato irricevibile: la censura sui CAM riguardava una lacuna originaria della legge di gara, idonea, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, a incidere sulla formulazione dell'offerta e sulla possibilità di partecipare consapevolmente. Doveva quindi essere proposta entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando, mentre il ricorso era stato notificato oltre tale termine. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, in favore di ciascuna parte vittoriosa.

Norme richiamate

  • art. 100, comma 11, d.lgs. 36/2023

    Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento, anche a favore di soggetti privati.

    La norma consente di richiedere l'esperienza relativa a contratti analoghi eseguiti anche in favore di privati; la comprova può avvenire secondo le modalità previste dalla lex specialis, senza necessità di un'attestazione espressa di corretto o buon esito quando non richiesta.

  • art. 57, comma 2, d.lgs. 36/2023

    Impone alle stazioni appaltanti di contribuire agli obiettivi ambientali mediante l'inserimento nella documentazione di gara di specifiche tecniche e clausole contrattuali relative ai CAM. La censura contro l'omessa o incompleta attuazione deve essere proposta tempestivamente quando la lacuna incide sulla formulazione dell'offerta.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Prevedono, nel rito appalti, la possibilità di chiedere la declaratoria di inefficacia del contratto; nel caso concreto la domanda non è stata esaminata favorevolmente perché il ricorso principale è stato respinto.

  • Par. 6.3 del Disciplinare di gara

    Regolare esecuzione negli ultimi 10 anni dalla data di indizione della procedura di gara, di servizi analoghi, svolti in favore di Amministrazioni od Enti pubblici, organismi di diritto pubblico ed altri soggetti pubblici o privati, riconducibili a minimo 1 (uno) e massimo 2 (due) contratti, per un valore complessivo almeno pari al 20% dell’importo a base di gara.

    Il requisito esperienziale poteva essere comprovato anche per servizi svolti in favore di committenti privati mediante certificazioni del committente indicanti oggetto, importo e periodo, oppure mediante contratti e documentazione dei pagamenti.

  • Par. 16.1 del Disciplinare di gara

    La dotazione minima di mezzi e attrezzature [...] potrà essere soddisfatta, oltre che con la proprietà dei mezzi anche [...] mediante il ricorso a contratti di locazione e noleggio con soggetti terzi.

    La disciplina di gara non imponeva necessariamente la proprietà o la disponibilità esclusiva dei mezzi già al momento dell'offerta e, in assenza di una previsione espressa contraria, il requisito è stato qualificato come requisito di esecuzione.

Massime di principio

  • Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale negli appalti di servizi, quando la lex specialis consente di provare l'esperienza mediante certificazioni del committente privato recanti oggetto, importo e periodo di esecuzione, non è necessaria un'ulteriore attestazione espressa di regolare o buon esito, salvo che tale specificazione sia richiesta dalla legge di gara.
  • Un consorzio stabile, quale soggetto giuridico autonomo e committente nei rapporti interni con le imprese consorziate designate come esecutrici, può rilasciare a queste ultime attestazioni relative ai servizi svolti; le consorziate possono spendere a fini curricolari l'esperienza materialmente maturata nell'esecuzione delle prestazioni, quando la lex specialis valorizza i servizi svolti e non la formale titolarità del contratto.
  • Quando la lex specialis non impone espressamente la disponibilità attuale ed esclusiva dei mezzi già al momento della presentazione dell'offerta, la dotazione dei mezzi necessari all'esecuzione costituisce requisito di esecuzione e può essere soddisfatta mediante un impegno ad acquisirli dopo l'eventuale aggiudicazione.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della stazione appaltante circa l'idoneità dei mezzi e la qualità dell'offerta è limitato alla verifica di errori di fatto, difetti di istruttoria, difetti di motivazione o manifesta illogicità; non consente di sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa in assenza di tali vizi.
  • La mancata o incompleta indicazione nella lex specialis delle modalità operative di applicazione dei CAM deve essere impugnata entro il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione del bando quando, secondo la prospettazione del ricorrente, la lacuna incide sulla formulazione consapevole e corretta dell'offerta; in tal caso la relativa censura è irricevibile se proposta solo dopo l'aggiudicazione oltre il termine di legge.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoProcedura di gara
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di capacità economica e tecnica
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardivitàConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.