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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06479/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comunisti)

La controversia

La controversia riguardava lo scioglimento di una comunione ereditaria su due immobili siti in Cerignola, originariamente caduti in comunione tra tre coeredi titolari di quote uguali. Il tribunale aveva approvato un primo progetto divisionale, con assegnazioni e conguagli, e l'attore aveva appellato chiedendo una nuova consulenza tecnica e un diverso progetto di divisione. In appello la Corte territoriale ha disposto una rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio e, recependone gli esiti, ha formato tre quote immobiliari, assegnato una quota all'appellante e disposto sorteggio tra gli appellati per le altre due, con relativi conguagli. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 789, 791 c.p.c. e 195 disp. att. c.p.c., sostenendo che il sorteggio dei lotti fosse stato fissato prima del passaggio in giudicato della sentenza sulle contestazioni al progetto divisionale; 2) violazione degli artt. 195, comma 3, e 196 c.p.c. nonché degli artt. 156 e 157 c.p.c., deducendo la nullità della consulenza tecnica perché il consulente, dopo le osservazioni di parte, avrebbe redatto una nuova relazione senza consentire un adeguato contraddittorio tecnico; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avrebbe aderito acriticamente alla consulenza senza considerare le specifiche contestazioni sulle stime immobiliari e sulle differenze di valutazione tra i cespiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la censura inammissibile, perché la sentenza impugnata non conteneva alcuna statuizione sulla data del sorteggio: si limitava a rinviare a una separata ordinanza, sicché l'eventuale vizio dell'ordinanza andava fatto valere nel momento e nelle forme proprie del provvedimento stesso. Sul secondo motivo ha escluso la nullità della consulenza: il regime dell'art. 195, comma 3, c.p.c. introdotto dalla legge n. 69 del 2009 non era applicabile perché la causa era stata introdotta nel 2006; nel regime anteriore non esisteva un obbligo del c.t.u. di trasmettere una bozza della relazione alle parti, essendo sufficiente il contraddittorio sulle operazioni e la possibilità di formulare osservazioni dopo il deposito. Sul terzo motivo ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo sufficiente e non acritico l'adesione alla consulenza, valorizzando l'assenza di comparabili recenti, il ricorso ai criteri OMI e la diversa edificabilità dei beni; le ulteriori contestazioni del ricorrente miravano solo a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 789 c.p.c.

    nel procedimento di divisione si può procedere all'estrazione a sorte dei lotti solo dopo che le contestazioni al progetto divisionale siano state risolte con sentenza passata in giudicato; il sorteggio anticipato non è però direttamente censurabile con ricorso per cassazione contro la sentenza se il provvedimento è contenuto in una successiva ordinanza revocabile.

  • art. 791 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 789 c.p.c. nel contesto delle operazioni divisionali e del sorteggio dei lotti.

  • art. 195 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare lo svolgimento della consulenza tecnica e i chiarimenti del c.t.u.; la Corte esclude che dal testo invocato derivi, nel regime applicabile al caso, la nullità dedotta.

  • art. 195, comma 3, c.p.c.

    la disciplina introdotta dalla legge n. 69/2009 non si applica ai giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009; nel regime previgente non esisteva un obbligo di trasmissione preventiva della bozza di relazione alle parti.

  • art. 196 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in combinazione con l'art. 195 c.p.c. per sostenere la nullità della consulenza, ma la censura è stata respinta.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per la dedotta nullità processuale; la Corte non ne ha ravvisato la violazione.

  • art. 157 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente con riferimento alla tempestività dell'eccezione di nullità; la censura è stata comunque respinta per infondatezza.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    il ricorrente lo invoca per i primi due motivi, ma la Corte esclude le dedotte violazioni di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    invocato per denunciare omesso esame di fatti decisivi; la Corte esclude il vizio perché la sentenza impugnata aveva esaminato le contestazioni rilevanti.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel passaggio in cui la Corte esclude l'impugnabilità con ricorso per cassazione dell'ordinanza di sorteggio, perché priva di decisorietà.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione camerale del ricorso in sede di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    serve come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di divisione, il sorteggio dei lotti può avvenire solo dopo la definitività della sentenza che ha risolto le contestazioni sul progetto divisionale; tuttavia un'eventuale ordinanza di sorteggio anticipato, se avente natura istruttoria e revocabile, non è di per sé immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione contro la sentenza che si limita a rinviare alle successive operazioni.
  • Nel regime processuale anteriore alla riforma del 2009, la consulenza tecnica d'ufficio non è nulla perché il c.t.u. non abbia trasmesso alle parti una bozza della relazione prima del deposito: il contraddittorio tecnico si esercita sulle operazioni peritali e con le osservazioni successive al deposito dell'elaborato.
  • I chiarimenti resi dal consulente tecnico dopo le osservazioni di parte, anche se incidono sulle conclusioni finali, non comportano di per sé una nuova consulenza né impongono alle parti un diritto di partecipare alla stesura dei chiarimenti stessi.
  • Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non sussiste quando il giudice di merito abbia effettivamente considerato le contestazioni formulate contro la consulenza tecnica e abbia esplicitato le ragioni della scelta valutativa, mentre la critica che mira soltanto a una diversa ponderazione del merito è inammissibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDivisione ereditaria
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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