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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22978/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in secondo grado, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado condannando Facciuti per bancarotta fraudolenta impropria (capo C) e ritenendo assorbita la bancarotta patrimoniale (capo A); il ricorrente denunciava: 1) per il capo A la mancanza del dolo richiesto per la bancarotta patrimoniale, essendo il deterioramento dei beni dovuto a negligenza e a difficoltà economiche (beni collocati presso familiari) e non a distrazione o distruzione dolosa; 2) per il capo C la mancata prova del carattere sistematico e doloso dell'omissione dei pagamenti fiscali e contributivi, essenziale per integrare le "operazioni dolose" dell'art. 223, comma 2, r.d. 267/1942; 3) la violazione dell'art. 219 circa l'aggravante del danno patrimoniale essendo stata valutata sulla mera differenza passivo/attivo senza dimostrare il valore dei beni sottratti; infine contestava la motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi: 1) per il capo A la motivazione delle corti di merito fondava la responsabilità sulla negligenza (colpa) e non sul dolo necessario per la bancarotta fraudolenta patrimoniale; 2) per il capo C le corti non hanno dimostrato la sistematicità e la consapevole scelta gestionale di omettere i pagamenti tributari e contributivi come operazioni dolose; inoltre l'aggravante del danno patrimoniale è stata applicata senza corretta quantificazione del valore dei beni sottratti. Il secondo motivo (sull'art. 219) è stato anch'esso accolto. Il terzo motivo è stato assorbito. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    art. 216, art. 219, art. 223, secondo comma, n. 2

    Art. 223: per la bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose occorre dimostrare operazioni dolose, in particolare la sistematicità dell'omissione dei pagamenti come scelta gestionale finalizzata ad autofinanziamento; Art. 216 e 219: la qualificazione della fattispecie patrimoniale richiede il dolo e per l'aggravante del danno patrimoniale deve essere valutato il valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale e non la mera differenza tra passivo e attivo.

  • Codice di procedura penale

    Prevede l'estinzione della pena per precedente sentenza di applicazione di pena; rilevante ai fini della valutazione della recidiva o del pericolo di commissione di nuovi reati ai fini della sospensione condizionale della pena.

Massime di principio

  • Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale è imprescindibile la prova del dolo (intenzione di distrarre, distruggere o dissipare i beni); la mera negligenza o incapienza economica non integra il reato.
  • Per configurare la bancarotta impropria per "operazioni dolose" (art. 223, comma 2, n.2) la Procura deve dimostrare la sistematicità e la consapevole scelta gestionale di omettere i pagamenti tributari/previdenziali come strumento anomalo di autofinanziamento, non la semplice successione di scelte gestionali errate.
  • L'aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" (art. 219) va quantificata sul valore complessivo dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale o deteriorati per effetto delle condotte, non sul rapporto generico tra passivo e attivo.
  • La valutazione della sospensione condizionale della pena deve essere coerente: non è logico negare la sospensione sostenendo pericolosità reiterativa e al contempo riconoscere la scarsa capacità a delinquere come attenuante prevalente; le corti devono motivare in modo congruente entrambe le valutazioni.
  • Il pubblico ministero ha l'onere di specificare e provare il nesso causale tra le condotte dell'amministratore e l'aggravamento del dissesto aziendale; l'accertamento giudiziale non può limitarsi ad affermazioni generiche sul passivo accumulato.
  • In presenza di fatti commessi anni prima e di beni effettivamente rinvenuti (anche se deteriorati), va attentamente valutata la distinzione tra obsolescenza/deterioramento per cause esterne e azioni dolose o distrattive dell'amministratore.

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