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Ordinanza

Ordinanza n. 13/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 6649/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202509607

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, n. 6649/2025, che aveva accolto la domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (controinteressata e ASL)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Tec Med S.r.l. ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva accolto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado da una parte non ulteriormente identificata nel testo. Il contenuto specifico dei motivi d'appello e l'oggetto sostanziale degli atti amministrativi contestati non sono indicati. Dal provvedimento emerge soltanto che il Consiglio di Stato ha esaminato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora, rilevando profili non implausibili di fondatezza nel ricorso introduttivo e l'assenza di pregiudizi gravi e irreparabili nelle more della decisione di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Pur rilevando la presenza di non implausibili profili di fumus boni iuris emergenti dal ricorso introduttivo, ha ritenuto insussistente il requisito del periculum in mora, poiché non risultavano pregiudizi gravi e irreparabili nelle more della definizione del giudizio di merito, già fissato dinanzi al TAR per il 10 marzo 2026. L'ordinanza cautelare di primo grado è quindi rimasta non accolta nella prospettiva dell'appello, secondo quanto emerge dal dispositivo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento dell'appello cautelare esaminato dal Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, la presenza di profili non implausibili di fumus boni iuris non è sufficiente da sola a giustificare la tutela cautelare, quando manchi la prova di un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della decisione di merito.
  • L'imminenza dell'udienza di merito, già fissata in tempi ravvicinati, può concorrere a escludere il periculum in mora qualora non siano dimostrati pregiudizi gravi e irreparabili nel periodo intermedio.
  • La domanda cautelare può essere respinta anche in presenza di un fumus boni iuris non implausibile, se il requisito del periculum in mora risulta assente.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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