Sentenza n. 1835/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 1° febbraio 2024 per un cittadino straniero, richiesto nell’ambito dei flussi 2023
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, operante nella ristorazione, ha impugnato la revoca del nulla osta rilasciato per un lavoratore straniero. Con il primo motivo ha contestato la valutazione di insufficiente capacità economica: ha dedotto che nel 2023 e nel 2024 il fatturato lordo superava la soglia di 30.000 euro indicata dalla circolare INL n. 3/2022 e che nel 2023 il reddito d’impresa era pari a 87.414 euro; ha sostenuto inoltre che il criterio del fatturato netto fosse applicabile soltanto alle imprese agricole e ha invocato il criterio cronologico per sostenere che la domanda relativa al lavoratore in questione, a suo dire la prima presentata, avrebbe dovuto essere accolta. Con il secondo motivo ha contestato l’affermata incompletezza documentale, deducendo di avere prodotto l’asseverazione del professionista e la proposta di contratto di soggiorno e provando il pagamento di una cartella INPS di 42,24 euro. Ha lamentato difetto di istruttoria e di motivazione.
La decisione
Il ricorso è respinto. Il TAR ha ritenuto che la revoca fosse sorretta da una motivazione autonoma e sufficiente relativa all’incapacità economico-finanziaria della società. Pur superando nel 2023 le soglie di fatturato e reddito indicate dalla circolare INL, la società presentava un differenziale negativo tra fatturato e acquisti: nel 2023, 122.953 euro di fatturato a fronte di 148.846 euro di acquisti; nel 2024, 113.631 euro di fatturato a fronte di 152.943 euro di acquisti. Il disavanzo era quindi cresciuto da 25.893 a 39.312 euro. La Prefettura aveva indicato specificamente tali elementi e invitato la società a controdedurre; nelle osservazioni procedimentali la società si era limitata a richiamare il superamento delle soglie, senza spiegare lo squilibrio, documentare investimenti idonei a giustificarlo o indicare prospettive circostanziate di crescita. La valutazione è stata ritenuta ragionevole e pertinente alla verifica della capacità di sostenere le retribuzioni e gli oneri connessi, anche considerando i sei lavoratori già impiegati. La soglia di 30.000 euro, dimostrabile alternativamente mediante reddito o fatturato, non esaurisce il controllo sostanziale sull’affidabilità e sulla sostenibilità dell’assunzione. Il criterio cronologico è stato ritenuto inconferente, perché opera in caso di accoglibilità soltanto parziale delle istanze, mentre l’Amministrazione aveva escluso in generale la capacità di effettuare ulteriori assunzioni; inoltre, non risultava dimostrato che la domanda controversa fosse la prima in ordine cronologico. Quanto alla documentazione, il TAR ha riconosciuto che l’asseverazione del 26 maggio 2025, successiva alla domanda del 2 dicembre 2023, e gli altri documenti prodotti nel procedimento o in giudizio potevano essere valutati come sopravvenienze idonee a sanare le carenze documentali. Ciò non ha però determinato l’annullamento, perché la motivazione relativa all’incapacità economica restava autonomamente sufficiente a sorreggere la revoca, secondo il principio di resistenza degli atti plurimotivati. Spese compensate per la complessità delle questioni e per ragioni di equità sostanziale.
Norme richiamate
art. 44 d.l. 73/2022, conv. in l. 122/2022
Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del tipo di attività svolta dall’impresa.
La verifica di congruità deve considerare in modo complessivo la capacità patrimoniale, l’equilibrio economico-finanziario, il fatturato, i dipendenti e l’attività dell’impresa; il superamento di una soglia di reddito o fatturato non impedisce un successivo controllo sostanziale sull’effettiva sostenibilità dell’assunzione.
art. 30-bis, comma 8, d.P.R. 394/1999
In ogni caso, ai sensi dell’art. 30-bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1999, la congruità della capacità economica andrà valutata in riferimento al numero di domande presentate dal medesimo datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal medesimo Ministero.
La congruità economica va valutata anche in rapporto al numero delle domande presentate dal medesimo datore e al costo del lavoro applicabile; il controllo concerne la sostenibilità concreta degli impegni retributivi e assicurativi.
art. 9, comma 4, d.m. 27 maggio 2020
L’invocato criterio opera invero solo per i casi nei quali la P.A. accerti l’accoglibilità parziale dell’istanza dell’impresa.
Il criterio cronologico per individuare i lavoratori per i quali rilasciare i nulla osta opera soltanto quando l’Amministrazione ritenga accoglibile parzialmente l’insieme delle istanze, non quando escluda in radice la capacità economica del datore di lavoro.
art. 42 d.l. 73/2022
Per quanto qui interessa veniva rilasciato, con la procedura semplificata di cui all’art. 42 del D.L. 73/2022, il nulla osta relativo al signor Rahman Habibur (pratica 2023/105341), afferente ai flussi 2023, oltre a un ulteriore nulla osta per il 2023 e ai due richiesti per il 2024.
La disposizione è richiamata nel testo per identificare la procedura semplificata utilizzata per il rilascio originario del nulla osta; la decisione non ne sviluppa ulteriormente l’interpretazione.
Massime di principio
- Nella verifica dei requisiti economici per il nulla osta al lavoro di cittadini stranieri, il superamento della soglia minima di reddito o fatturato prevista dagli indirizzi amministrativi non esaurisce l’accertamento: l’Amministrazione deve svolgere un controllo sostanziale e motivato sull’effettiva capacità patrimoniale e sull’equilibrio economico-finanziario del datore, tenendo conto degli impegni lavorativi già assunti e di quelli richiesti.
- Il differenziale negativo tra fatturato e acquisti non determina automaticamente l’incapacità economica: la valutazione deve essere complessiva e sostanziale. Se l’Amministrazione evidenzia uno squilibrio rilevante e crescente, il datore può contestarlo fornendo spiegazioni concrete, ad esempio sulla natura degli acquisti, sugli investimenti o su prospettive di crescita affidabili e circostanziate.
- Il criterio cronologico di accoglimento delle domande di nulla osta opera soltanto quando la capacità economica del datore consenta un accoglimento parziale delle istanze; non è applicabile quando l’Amministrazione, con valutazione motivata, escluda in generale la capacità di sostenere ulteriori assunzioni.
- Nel giudizio in materia di immigrazione possono assumere rilievo elementi documentali sopravvenuti, anche se prodotti dopo l’istanza o nel corso del processo, quando incidano sulla situazione giuridica sostanziale. Tuttavia, la regolarizzazione documentale non comporta l’annullamento di un provvedimento plurimotivato se permane una distinta motivazione autonomamente legittima e sufficiente a sorreggerlo.
- Quando un provvedimento è fondato su più motivazioni autonome, la validità di una sola di esse è sufficiente a sostenerne il contenuto, anche se altre ragioni risultino superate o le relative censure siano fondate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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