Sentenza n. 276/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del decreto prot. n. -OMISSIS- del 24 luglio 2023, Cat.-OMISSIS-, con cui il Questore di Lecce ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia; -ove occorra, della nota prot. n. -OMISSIS-, CAT-OMISSIS-, del 26 maggio 2023, della Questura di Lecce; -ove occorra, della nota prot. n. -OMISSIS- del 7 ottobre 2023,Cat.-OMISSIS-Div.Pas., della Questura di Lecce; -di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Lecce di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché gli atti presupposti e la nota di rigetto dell’istanza di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, deducendo violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta, illogicità, contraddittorietà e violazione dell’art. 97 Cost., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5, 11, 42 e 43 T.U.L.P.S. Ha sostenuto che la Questura avesse posto a fondamento della revoca elementi diversi e ulteriori rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento, che l’unico episodio riferito dalla moglie non fosse sufficiente, che dalle indagini penali non fossero emersi elementi certi di reato e che il procedimento penale fosse destinato all’archiviazione. Ha inoltre richiamato la separazione coniugale intervenuta e chiesto la sospensione o l’annullamento in autotutela del provvedimento. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito la tardività del ricorso e, nel merito, ne hanno chiesto il rigetto. Il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, prescindendo dall’esame dell’eccezione di tardività per ragioni di economia processuale. Ha affermato che il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma un’eccezione al generale divieto di circolare armati, subordinata alla piena affidabilità del titolare e alla sicurezza circa il corretto uso delle armi. L’Autorità di pubblica sicurezza può quindi fondare il giudizio prognostico di non affidabilità su elementi indiziari e su considerazioni probabilistiche, senza necessità di una condanna penale, di un accertato abuso delle armi o di una compiuta valutazione di pericolosità sociale. Nel caso concreto, la denuncia della moglie riferiva che, durante una discussione, il ricorrente aveva prelevato un’arma dalla cassaforte, inserito un caricatore e l’aveva maneggiata per intimidirla; erano inoltre stati segnalati l’assidua assunzione di alcol e dubbi sulle condizioni psico-fisiche, nonché una grave conflittualità familiare sfociata in reciproche denunce. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a mettere ragionevolmente in dubbio la permanenza dell’affidabilità richiesta. Il Collegio ha escluso che il decreto fosse fondato soltanto sulla conflittualità coniugale o che presentasse una motivazione diversa e illegittima rispetto all’avvio del procedimento. Ha ritenuto il provvedimento adeguatamente motivato, immune da illogicità, irrazionalità o errori manifesti e avente natura preventiva, non sanzionatoria. La prospettata archiviazione penale non è stata ritenuta decisiva, poiché la valutazione amministrativa di affidabilità è autonoma rispetto all’accertamento penale. È stata inoltre esclusa la sussistenza di un pericolo grave e irreparabile, non essendo l’attività venatoria necessaria al sostentamento del ricorrente. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di revoca è stato ritenuto adeguatamente motivato e non affetto da motivazione apparente o insufficiente.
art. 97 Cost.
Non è stata ravvisata violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa.
art. 11 T.U.L.P.S.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
La disposizione consente di negare o revocare autorizzazioni di polizia quando vengano meno le condizioni di affidabilità o emergano circostanze indicative della possibile inidoneità del titolare.
art. 42 T.U.L.P.S.
È stato richiamato quale disciplina della licenza di porto d’armi; la decisione si fonda sul carattere discrezionale e preventivo della valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza.
art. 43 T.U.L.P.S.
La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
La licenza può essere negata o revocata sulla base di un giudizio prognostico di non affidabilità, anche in assenza di condanna penale o di abuso già accertato.
art. 21 l. 1034/1971
La tutela cautelare richiede la sussistenza di danni gravi e irreparabili; il TAR ha escluso tale presupposto nel caso concreto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei dati personali relativi alla parte ricorrente.
Massime di principio
- Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma un’eccezione al generale divieto di circolare armati; il suo rilascio e la sua conservazione presuppongono una valutazione rigorosa dell’affidabilità del titolare e della sicurezza circa il corretto uso delle armi.
- Ai fini della revoca della licenza di porto d’armi, l’Autorità di pubblica sicurezza può formulare un giudizio prognostico di non affidabilità sulla base del criterio del “più probabile che non”, senza necessità di una certezza probatoria, di una condanna penale, di un accertato abuso delle armi o di un autonomo giudizio di pericolosità sociale.
- La valutazione di non affidabilità può fondarsi anche su elementi meramente indiziari e su episodi privi di rilievo penale, quando siano idonei a far sorgere ragionevoli dubbi sulla capacità del titolare di fare un uso corretto delle armi.
- Una grave conflittualità familiare o di coppia, caratterizzata da tensioni, litigi, minacce o denunce, può costituire autonomamente un indice rilevante ai fini della revoca del porto d’armi, senza che sia necessario accertare la commissione di un reato.
- La valutazione amministrativa preventiva sull’affidabilità nel porto d’armi è autonoma rispetto all’accertamento penale: la richiesta o l’eventuale disposizione di archiviazione del procedimento penale non impone, di per sé, la restituzione della licenza o l’annullamento della revoca.
- La revoca della licenza di porto d’armi ha natura preventiva e non sanzionatoria, poiché mira a scongiurare il rischio di abuso e a tutelare l’ordine pubblico e l’incolumità collettiva; nel relativo bilanciamento prevale l’interesse pubblico alla sicurezza rispetto all’interesse privato all’esercizio dell’attività venatoria.
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