Sentenza n. 5687/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, n. 507/2025, che aveva riconosciuto il diritto al CIA per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (personale ATA)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, n. 507/2025, pubblicata il 10 marzo 2025 e passata in giudicato. La pronuncia aveva condannato il Ministero a riconoscere il Compenso Individuale Accessorio in relazione ai contratti di supplenza temporanea svolti come personale ATA negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e a versare € 1.478,70, oltre agli interessi legali dalla maturazione al saldo. Il ricorrente ha dedotto l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, senza pagamento, e ha chiesto la condanna dell’Amministrazione all’adempimento, oltre alla nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: ha verificato che la sentenza ordinaria fosse passata in giudicato, che l’azione fosse tempestiva e che fosse decorso senza esito il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Poiché il Ministero non ha fornito prova dell’adempimento, gli ha ordinato il pagamento integrale delle spettanze secondo il titolo, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV, con facoltà di delega a un funzionario competente, da attivare su richiesta del ricorrente e incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni, compiendo gli atti necessari anche di modifica del bilancio. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 800, oltre IVA, CPA, spese generali e contributo unificato se dovuti, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate ingiudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;
L’ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, limitatamente al caso deciso.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Nel caso di specie, risulta rispettato tanto il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine processuale per la proposizione dell’azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Nel caso di specie, risulta rispettato tanto il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali richiamati per la trattazione in camera di consiglio del giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
L’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione è preceduta dal decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo; nel caso concreto tale termine era inutilmente decorso.
artt. 479 c.p.c. e 115 c.p.a.
La sentenza ottemperanda risulta notificata in data 10.03.2025 presso la sede della resistente amministrazione ai sensi degli artt. 479 c.p.c. (come novellato dal D.lgs. n. 149/2022, art. 3, comma 34, lett. “e”, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva) e 115.c.p.a., ed è passata in giudicato, come da certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale (all. 1 e 2 ric. e all. 2 doc. 5.10.2026).
La sentenza ordinaria è stata notificata all’Amministrazione come titolo esecutivo; in base alla disciplina richiamata, la copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale costituisce titolo esecutivo senza necessità della formula esecutiva.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere che una pubblica amministrazione dia esecuzione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, nei limiti dell’obbligo di conformarsi al caso deciso.
- Accertati il passaggio in giudicato del titolo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata contro le pubbliche amministrazioni, l’assenza di prova dell’adempimento giustifica l’ordine di esecuzione integrale del titolo entro il termine assegnato dal giudice.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta e attribuirgli i poteri necessari a dare attuazione al titolo, compiendo anche gli atti di modifica del bilancio necessari al pagamento.
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