Cassazione Penale, Sentenza n. 25539/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (terza interessata)
La controversia
Nel corso di un procedimento per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, era stato disposto e poi convalidato il sequestro probatorio di ingenti quantitativi di marijuana e hashish rinvenuti in un esercizio commerciale di prodotti a base di canapa e in un garage nella disponibilità dell'indagato e della titolare dell'impresa. La terza interessata aveva chiesto al tribunale del riesame la restituzione delle sostanze, sostenendo che la consulenza tecnica avesse escluso la capacità drogante dei reperti e che, per effetto del principio di offensività, la detenzione non integrasse reato. Il tribunale aveva però confermato il sequestro e rigettato la restituzione: pur dando atto del difetto di fumus del reato per carenza di offensività in concreto, aveva ritenuto le infiorescenze sottratte alla circolazione giuridica e quindi non restituibili. Con il ricorso per cassazione si deduceva, da un lato, violazione di legge per la mancata restituzione di cose ormai accertate come prive di effetto drogante e dunque lecite nella detenzione; dall'altro, violazione degli artt. 253 c.p.p. e 240, comma 2, n. 2, c.p. per non avere il tribunale considerato l'assenza di dolo e il legittimo affidamento maturato in base ai precedenti favorevoli e al mutamento normativo in materia di canapa.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenuto assorbente, e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Modena per un nuovo esame. Ha ritenuto contraddittoria la motivazione del riesame perché, dopo aver escluso la configurabilità del reato per difetto di offensività e quindi di fumus, aveva comunque negato la restituzione assumendo la natura di res extra commercium delle infiorescenze e il conseguente regime di confisca obbligatoria. La Cassazione ha chiarito che il divieto di restituzione ex art. 324, comma 7, c.p.p. opera solo per cose effettivamente soggette a confisca obbligatoria e che, in materia di stupefacenti, la confisca presuppone comunque la configurabilità della fattispecie criminosa o quanto meno l'efficacia drogante della sostanza. Non essendo stata indicata una base normativa idonea a confiscare la sostanza in assenza di reato, l'ordinanza è stata annullata con rinvio affinché il giudice del riesame verifichi la concreta assenza di efficacia drogante e chiarisca se, e a quale titolo, la sostanza possa essere sequestrata e confiscata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
In materia di stupefacenti, la commercializzazione dei derivati della cannabis può integrare reato anche sotto la soglia del THC prevista dalla legge 242/2016, salvo il caso di concreta assenza di efficacia drogante o psicotropa.
art. 324, comma 7, c.p.p.
Il divieto di restituzione delle cose sequestrate opera solo per i beni soggetti a confisca obbligatoria; non può essere applicato automaticamente in assenza di un titolo giuridico di confisca.
art. 240, comma 2, c.p.
La confisca obbligatoria richiede che il bene sia riconducibile a una fattispecie penalmente rilevante; non basta la mera astratta pericolosità se il fatto-reato è escluso.
art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La confisca delle cose che sono profitto o prodotto del reato presuppone la condanna o l'applicazione della pena e comunque la configurabilità del reato sottostante.
art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242
Le soglie di THC servono a tutelare gli agricoltori della filiera lecita della canapa e non rendono lecita la commercializzazione di derivati diversi da quelli consentiti; resta salva la verifica della concreta offensività.
art. 1, comma 3-bis, legge 2 dicembre 2016, n. 242
La disciplina della legge sulla canapa non si applica a una serie di condotte aventi ad oggetto le infiorescenze di canapa, ferme le disposizioni del testo unico stupefacenti.
art. 2, comma 3-bis, legge 2 dicembre 2016, n. 242
Sono vietate le condotte di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze di canapa e dei derivati indicati dalla norma, con applicazione delle sanzioni del testo unico stupefacenti.
art. 7 CEDU
Richiamato dalla difesa per il principio di prevedibilità della legge penale e del mutamento normativo; la Corte non fonda la decisione su tale profilo.
art. 5 c.p.
Richiamato dalla difesa in tema di ignoranza inevitabile della legge penale; la Corte non decide sul punto perché assorbito dal primo motivo.
art. 253 c.p.p.
Richiamato dalla difesa nel secondo motivo in relazione ai presupposti del sequestro probatorio; il motivo resta assorbito.
Massime di principio
- Nel giudizio su sequestro probatorio e restituzione di sostanze riferibili alla cannabis, il giudice non può negare la restituzione invocando la confiscabilità del bene se, prima, ha escluso la configurabilità del reato per difetto di offensività e di efficacia drogante della sostanza.
- Il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, c.p.p. non ha portata automatica: esso presuppone che il bene sia effettivamente soggetto a confisca obbligatoria, e tale presupposto deve risultare giuridicamente e logicamente compatibile con l'esclusione del fumus del reato.
- In materia di stupefacenti, la confisca del bene sequestrato richiede l'accertamento della concreta efficacia drogante o psicotropa della sostanza; l'astratta riconducibilità del bene al genus dei derivati della cannabis non è sufficiente se il giudice esclude l'offensività in concreto.
- Le modifiche normative sulla canapa industriale non consentono di considerare automaticamente illecita ogni infiorescenza di canapa: resta necessario verificare, in concreto, se il prodotto sia o meno dotato di capacità drogante e se rientri nelle ipotesi vietate dalla disciplina speciale.
- Quando il giudice del riesame esclude il fumus del reato per carenza di offensività, deve poi spiegare quale sia il titolo giuridico che consente di mantenere il vincolo reale; in mancanza, il diniego di restituzione è viziato da contraddittorietà.
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