Cassazione Penale, Ordinanza n. 21405/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che, all'esito di applicazione della pena su richiesta delle parti, ha recepito l'accordo ex art. 444 c.p.p. in relazione alla detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente di diverso tipo (hashish e cocaina) per un peso complessivo superiore a 300 grammi, contestata in concorso ex art. 110 c.p. e art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. Con i ricorsi si deduceva vizio di motivazione, assumendo che il giudice non avesse esercitato alcun controllo, limitandosi ad accogliere l'accordo raggiunto dalle parti.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha rilevato che, trattandosi di patteggiamento successivo all'entrata in vigore della riforma del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso nei soli casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Il motivo dedotto, centrato sul difetto di motivazione e sul mancato controllo del giudice, non rientra tra quelli proponibili in sede di legittimità. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui l'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo quando risulti immediatamente e palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, circostanza non ravvisabile nel caso di specie. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza impugnata è stata emessa all'esito di patteggiamento.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli casi espressamente previsti.
art. 610, comma 5, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza particolari formalità procedurali.
art. 110 c.p.
norma sul concorso di persone nel reato, richiamata nel capo di imputazione.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice relativa alla detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, contestata per hashish e cocaina in quantità superiore a 300 grammi.
art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017
ha introdotto il regime restrittivo dei motivi di ricorso avverso il patteggiamento di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando il patteggiamento è successivo alla riforma del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Non è deducibile in cassazione, contro il patteggiamento, un generico vizio di motivazione o il mancato esercizio del potere di controllo del giudice, se la doglianza non si traduce in uno dei motivi espressamente consentiti.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto è censurabile solo quando emerga in modo immediato e palese dalla contestazione e dalla sentenza, non quando il ricorso richieda valutazioni critiche o rivalutazioni non evidenti del capo di imputazione.
- Nel giudizio di legittimità sulla sentenza di patteggiamento, la verifica dell'osservanza dell'art. 444, comma 2, c.p.p. va compiuta sulla base del capo d'imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi di ricorso.
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