Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1090/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno n. 1037/2021, pubblicata in data 23/04/21, con la quale sono stati accolti il ricorso n.1659/20; i motivi aggiunti al ricorso reg. n. 1659/20; gli ulteriori motivi aggiunti al ricorso r.g. n. 1659/20 e il ricorso incidentale r.g. n. 663/20;

Giustizia amministrativa202400585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del TAR Campania - Salerno n. 1037/2021, con conseguente attivazione del commissario ad acta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il giudizio riguarda l'ottemperanza alla sentenza del TAR Campania - Salerno n. 1037/2021. Con la successiva sentenza n. 1577 del 24 luglio 2024 il Tribunale aveva accolto il ricorso di ottemperanza, ordinando al Comune di Ottati di corrispondere le somme dovute in esecuzione del giudicato, comprensive del contributo unificato, degli interessi legali dalla domanda al soddisfo e delle spese di giudizio, detratto quanto già pagato. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza era stato nominato un commissario ad acta, poi individuato in una funzionaria della Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno. Il commissario ha depositato una relazione il 22 maggio 2026 dichiarando la piena esecuzione del giudicato e chiedendo la liquidazione del compenso. La questione residua concerneva quindi la determinazione del compenso spettante al commissario e l'individuazione del soggetto tenuto a sostenerlo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato esaurito l'incarico del commissario ad acta e ha liquidato in suo favore un compenso forfettario complessivo di euro 600,00, detratto quanto eventualmente già ricevuto a titolo di acconto. Il Collegio ha ritenuto applicabile, per effetto dell'equiparazione del commissario agli ausiliari del magistrato, la disciplina del D.P.R. n. 115/2002 e, per la determinazione dei compensi, il D.M. 30 maggio 2002 relativo alle perizie o consulenze tecniche in materia amministrativa. Ha inoltre precisato che la liquidazione può essere effettuata in via equitativa e forfettaria, considerando l'attività concretamente svolta, nonché la difficoltà, completezza e qualità della prestazione. In applicazione di tali criteri, il compenso è stato fissato in euro 600,00 e posto a carico del Comune di Ottati, quale ente tenuto all'esecuzione del giudicato, con detrazione degli eventuali acconti già corrisposti.

Norme richiamate

  • art. 57 d.P.R. 115/2002

    equipara il commissario ad acta agli ausiliari del magistrato per quanto concerne l'onorario, le indennità e spese di viaggio e le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico

    Il commissario ad acta è assimilato agli ausiliari del magistrato ai fini del trattamento economico relativo all'incarico.

  • art. 21 c.p.a.

    È richiamato quale disposizione coerente con l'equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato.

  • art. 2 allegato D.M. 30 maggio 2002

    perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa

    La disposizione costituisce il parametro per la determinazione del compenso degli ausiliari del giudice amministrativo, compreso il commissario ad acta.

  • art. 51 d.P.R. 115/2002

    il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita

    Nella liquidazione dell'onorario devono essere considerati la difficoltà, la completezza e il pregio dell'attività svolta.

Massime di principio

  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio amministrativo di ottemperanza è equiparato agli ausiliari del magistrato ai fini della liquidazione dell'onorario, delle indennità, delle spese di viaggio e delle spese sostenute per l'incarico.
  • Per la determinazione del compenso del commissario ad acta nel processo amministrativo può essere utilizzato, quale parametro, il D.M. 30 maggio 2002 relativo ai compensi per la perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa.
  • Il compenso del commissario ad acta può essere liquidato equitativamente e in misura forfettaria, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e della difficoltà, completezza e qualità della prestazione.
  • Quando il commissario ad acta è nominato per dare esecuzione a un giudicato nei confronti di un ente pubblico inadempiente, il compenso liquidato per l'attività svolta può essere posto a carico dell'ente obbligato all'esecuzione, detratto quanto eventualmente già corrisposto a titolo di acconto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.