Sentenza n. 671/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo n. 317/2025, con ordine al Ministero dell'istruzione e del merito di dare alla stessa sentenza esatta ottemperanza; con richiesta di: - nominare un commissario ad acta incaricato dell'ottemperanza della menzionata sentenza, in caso di prorogata inerzia dell'Amministrazione resistente; - fissare, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) la somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente che si dichiara antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo n. 317/2025, relativa al pagamento di somme capitali e interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore vittorioso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, con pagamento del capitale e degli interessi legali liquidati, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La sentenza azionata era stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., notificata al Ministero tramite PEC il 16 aprile 2025 presso il domicilio reale e, al momento della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese di merito e non ha contestato l’inadempimento né dedotto l’integrale e corretto pagamento delle somme dovute. Il ricorrente ha quindi provato il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza; l’Amministrazione non ha fornito elementi idonei a escludere la fondatezza della pretesa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e di pagare tutte le somme liquidate in favore del ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l’esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari della Direzione generale competente, con ulteriori sessanta giorni per l’adempimento. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., fissandola nella misura degli interessi legali sulle somme ancora dovute, in aggiunta agli interessi già previsti dal titolo civile. La penalità decorre dalla notificazione della sentenza e cessa con l’adempimento, anche tardivo, oppure, in caso di persistente inerzia, dal momento in cui diviene efficace la nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. La pronuncia è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione dell’inerzia ministeriale e della serialità di analoghi inadempimenti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una somma dovuta dall’Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme ancora dovute.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Individua l’azione di ottemperanza per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni, ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
Nella formulazione vigente, consente l’attestazione di conformità del titolo esecutivo; la necessità della spedizione in forma esecutiva è stata ritenuta abrogata dal 28 febbraio 2023.
art. 115, comma 1, c.p.c.
Il principio di non contestazione, applicabile al processo amministrativo tramite l’art. 39 c.p.a., comporta che i fatti non specificamente contestati debbano ritenersi provati.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui il principio di non contestazione.
art. 2697 c.c.
Impone al ricorrente di provare i fatti costitutivi del diritto azionato; nel caso concreto tale onere è stato assolto mediante la produzione del titolo e della prova dell’inadempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza civile nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorrente deve provare il titolo giudiziale, la sua definitività, la notificazione all’Amministrazione e l’inadempimento, nonché il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996; assolto tale onere, spetta all’Amministrazione dimostrare l’integrale e corretto adempimento o allegare circostanze idonee a escludere la pretesa.
- La mancata contestazione specifica, da parte dell’Amministrazione costituita, dei fatti posti a fondamento dell’azione di ottemperanza consente l’applicazione del principio di non contestazione e la conseguente considerazione di tali fatti come provati, ai sensi dell’art. 115, comma 1, c.p.c., applicabile tramite l’art. 39 c.p.a.
- In caso di persistente inerzia nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente e consentendogli di delegare l’esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari dell’amministrazione competente.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme ancora dovute e si aggiunge agli interessi legali già riconosciuti dal titolo giudiziale, avendo funzione sanzionatoria e sollecitatoria; essa decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l’adempimento o con l’efficacia della nomina del commissario ad acta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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