Cassazione Penale, Sentenza n. 18453/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale che ha rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del GIP applicativa della custodia cautelare in carcere. Il ricorso deduce violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari: lamentata assenza di un pericolo concreto e attuale di recidiva, valutazione indifferenziata rispetto agli altri indagati, mancata considerazione della giovane età e dell'assenza di precedenti penali del Fedele, nonché sproporzione della misura rispetto al rischio di reiterazione.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo generico che non confuta le argomentazioni del tribunale. Richiama il principio secondo cui l'attualità del pericolo ex art. 274 c.1 lett. c) richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, con analisi delle modalità della condotta, della personalità e del contesto socioambientale. Il tribunale aveva ritenuto rilevanti la gravità e l'allarme sociale dei fatti (rapina aggravata con modalità efferate), l'organizzazione dell'evento (reperimento arma e veicolo rubato, pianificazione con altri), e i collegamenti con ambienti criminali, elementi che giustificano il rischio concreto di reiterazione e la misura carceraria come unico strumento idoneo a incidere sui fattori causali. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; dispone gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Procedimento svolto secondo la forma speciale richiamata dalla norma; indicazione del regime procedurale applicato nella formazione del ricorso.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il requisito dell'attualità del pericolo si valuta in termini prognostici sulla possibilità di reiterazione del reato, tenendo conto delle modalità del fatto, della personalità dell'indagato e del contesto socio-ambientale; non richiede la dimostrazione di occasioni imminenti di recidiva.
art. 94, comma 1 ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Prescrive adempimenti di cancelleria correlati all'esito della decisione, ivi compresi gli obblighi di comunicazione e registrazione relativi alla condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Giurisprudenza citata: Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu Rv. 282991-01
Richiama il principio consolidato sul significato dell'attualità del pericolo nelle misure cautelari e la necessità di una valutazione prognostica fondata sugli elementi concreti del caso.
Massime di principio
- Per disporre la custodia cautelare per pericolo di reiterazione non è richiesta l'imminenza di nuove opportunità criminose, ma una valutazione prognostica sul rischio concreto di recidiva basata su fattori concreti.
- Modalità efferate del reato, organizzazione dell'azione (arma, veicolo rubato, pianificazione) e collegamenti con ambienti criminali possono giustificare la custodia carceraria anche in presenza di precedenti penali nulli o di giovane età dell'imputato.
- L'assenza di precedenti e la giovane età sono fattori attenuanti che devono essere valutati, ma non escludono automaticamente esigenze cautelari se gli elementi fattuali indicano un elevato rischio di reiterazione.
- La motivazione del giudice cautelare deve articolare in modo specifico perché misure meno afflittive (es. domiciliari) non siano idonee a neutralizzare i fattori di rischio; in cassazione argomentazioni generiche che non confrontano punto per punto le ragioni del giudice sono spesso inammissibili.
- In sede di impugnazione, il ricorso di cassazione contro misure cautelari richiede censure puntuali e confronti precisi con la motivazione del giudice di merito; una critica generica alla valutazione prognostica è insufficiente.
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