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Ordinanza

Ordinanza n. 2536/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 1404/2025.

Giustizia amministrativa202604704

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia, Sezione I, n. 1404/2025, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

La parte appellante ha impugnato la sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. Il testo non specifica né l'atto amministrativo originariamente contestato né i singoli motivi d'appello. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che tali motivi richiedano un adeguato approfondimento nella successiva fase di merito a cognizione piena. In sede cautelare ha quindi proceduto al bilanciamento degli interessi sottesi alla controversia.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente nei limiti dell'art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la fissazione dell'udienza pubblica di merito al 24 settembre 2026. Non ha sospeso gli effetti della sentenza impugnata. La decisione cautelare è stata giustificata dalla necessità di approfondire i motivi d'appello nella fase di merito e dal bilanciamento dei diversi interessi coinvolti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare e la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata; la domanda è stata esaminata dal Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando l'esame della domanda cautelare richiede approfondimenti incompatibili con la decisione immediata, di fissare la discussione del merito, eventualmente senza sospendere il provvedimento impugnato; nel caso concreto l'istanza è stata accolta soltanto a tali limitati fini.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando i motivi d'appello cautelare necessitano di un adeguato approfondimento incompatibile con la decisione immediata, il giudice può accogliere l'istanza ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando la discussione del merito senza sospendere gli effetti della sentenza impugnata.
  • Nella fase cautelare d'appello, il giudice deve bilanciare i diversi interessi sottesi alla controversia e può negare la sospensione dell'atto o della sentenza impugnata pur fissando l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • L'accoglimento dell'istanza cautelare limitato alla fissazione ravvicinata dell'udienza di merito non comporta la sospensione degli effetti della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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