Sentenza n. 1410/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 176 del 23 aprile 2024 del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la somma complessiva di euro 2.000,00, tramite la Carta o altro mezzo equipollente, oltre a interessi o rivalutazione, nonché al pagamento delle spese del giudizio. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto il pagamento degli interessi legali, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza al Ministero, avvenuta il 7 maggio 2024, e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la sentenza posta in esecuzione era stata regolarmente notificata al Ministero, era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e risultava passata in giudicato. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché dagli atti non risultava l’avvenuta esecuzione della sentenza. Il Ministero è stato quindi ordinato di corrispondere alla ricorrente, entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza se anteriore, la somma liquidata nel giudicato, con gli accessori dovuti. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il termine di 60 giorni dalla richiesta della parte successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00, oltre al rimborso del contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato e agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso inutilmente del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione è stato ritenuto necessario ai fini dell’ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato dal giudicato presupposto quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione.
art. 107 l. n. 107/2015
È indicata nel testo quale fonte del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario posta in ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, l’azione è ammissibile quando il titolo sia stato notificato all’amministrazione, sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge e il titolo sia passato in giudicato.
- Accertata la mancata esecuzione di un giudicato recante la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato, comprensivo degli accessori dovuti secondo il giudicato.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuando il soggetto, consentendogli eventualmente di delegare le attività e stabilendo il termine per l’esecuzione sostitutiva.
- La mancata costituzione dell’amministrazione resistente non impedisce l’accoglimento del ricorso di ottemperanza quando dagli atti risulti, in modo sufficiente, l’esistenza del giudicato e la sua inesecuzione.
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