Cassazione Civile, Ordinanza n. 21710/2021 del 29/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Veneto che aveva confermato l'annullamento, in primo grado, di avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2007 emessi ai fini IVA, IRAP e IRPEF nei confronti di una società produttrice di cofani funebri e dei soci. L'ufficio contestava l'omessa contabilizzazione di ricavi per euro 348.102, ritenendo che parte dei feretri fosse stata venduta "in nero". I contribuenti avevano sostenuto, e i giudici di merito avevano condiviso, che il legno acquistato nel 2007 non potesse essere stato immediatamente impiegato nel processo produttivo perché necessitava di essiccazione per 18-24 mesi. La CTR aveva inoltre ritenuto inverosimile che fossero stati venduti in nero 1162 feretri allo stesso prezzo di quelli fatturati e aveva ritenuto errata la ricostruzione induttiva dell'ufficio, fondata anche su dati di magazzino e sugli studi di settore. Con il primo motivo l'Agenzia denunciava violazione degli artt. 39, comma 1, e 61, comma 3, del d.P.R. 600/1973, dell'art. 54 del d.P.R. 633/1972, degli artt. 2214 ss. c.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse male apprezzato le risultanze contabili, avesse indebitamente escluso la rilevanza indiziaria degli elementi posti a base dell'accertamento e avesse omesso che spettava al contribuente spiegare l'anomalia dell'utilizzo del legno. Con il secondo motivo lamentava omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse trascurato che la mancata contabilizzazione dell'IVA rendeva comunque conveniente l'acquisto in nero per il cliente, a prescindere dal prezzo di cessione dei feretri.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, cioè una rivisitazione del merito preclusa in sede di legittimità. Ha osservato che la CTR non aveva negato in astratto la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo, ma aveva escluso, con apprezzamento di fatto, la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni utilizzate dall'ufficio. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, alla luce dell'art. 360, n. 5, c.p.c. come riformato nel 2012, è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la critica al convincimento del giudice di merito o alla sua valutazione del materiale probatorio. Poiché la CTR aveva comunque motivato sulla ritenuta sottofatturazione e non sulla vendita in nero, il ricorso è stato integralmente rigettato. Nulla è stato disposto sulle spese, non essendosi i contribuenti costituiti.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
consente l'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, purché sorretto da presunzioni gravi, precise e concordanti
art. 61, comma 3, d.P.R. 600/1973
richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla disciplina dell'accertamento, senza specifiche ulteriori affermazioni della Corte
art. 2214 ss. c.c.
richiamato in relazione agli obblighi contabili dell'impresa, senza autonoma puntualizzazione della Corte
art. 54 d.P.R. 633/1972
norma richiamata a fondamento dell'accertamento IVA, nella medesima logica dell'accertamento induttivo/analitico-induttivo
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione all'onere del contribuente di fornire spiegazioni idonee rispetto all'anomalia contabile
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il motivo formalmente prospettato come violazione di legge è stato ritenuto in realtà diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012, consente di censurare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non il cattivo apprezzamento delle prove
art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012
ha ristretto l'ambito del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. ai soli fatti storici decisivi non esaminati
Cass. n. 20857 del 2007
richiamata a sostegno della legittimità dell'accertamento analitico-induttivo in presenza di presunzioni qualificate
Cass. n. 9084 del 2017
richiamata per la medesima affermazione sull'accertamento analitico-induttivo
Cass. n. 23336 del 2017
richiamata per ribadire che non è consentita in cassazione una rivisitazione del merito
Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014
richiamata per delimitare il nuovo perimetro del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
Cass. Sez. U, n. 19881 del 22/9/2014
richiamata per la medesima delimitazione del vizio motivazionale
Cass. n. 11892 del 10/6/2016
richiamata per affermare che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non integra il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle prove compiuta dal giudice di merito.
- L'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, ma richiede presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a porne seriamente in dubbio completezza e fedeltà; la verifica della loro effettiva consistenza appartiene al giudice di merito.
- Una censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile dopo la riforma del 2012, è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo, non quando contesta la ricostruzione argomentativa o il convincimento probatorio del giudice.
- Il cattivo o non condiviso apprezzamento di prove non legali da parte del giudice di merito non integra, di per sé, un vizio denunciabile in cassazione.
- Quando il giudice di merito espone le ragioni per cui ritiene inattendibile l'impostazione accertativa dell'ufficio, la doglianza che mira solo a sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio è inammissibile.
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