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Ordinanza

Ordinanza n. 112/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dagli esiti delle prove preselettive e dagli atti successivi di un corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici e formativi provinciali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli esiti delle prove preselettive del corso-concorso per il reclutamento di 20 dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, nonché gli elenchi degli ammessi, i verbali, le valutazioni, le griglie, gli atti di accesso, le istruzioni delle prove, gli esiti e gli avvisi relativi alle successive prove scritte, pratiche e orali, il bando e i regolamenti presupposti, nella parte in cui ne è risultata l’esclusione. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto a partecipare alle prove scritte, anche suppletive, e la condanna in forma specifica dell’amministrazione a consentirne lo svolgimento. Il ricorso è stato affidato a un unico articolato motivo, con cui sono stati dedotti illogicità manifesta, eccesso di potere per violazione del principio di non contraddizione, violazione del principio del favor, violazione del buon andamento, violazione della normativa provinciale, violazione del giusto procedimento e della legge n. 241/1990, nonché travisamento dei fatti e dei presupposti di diritto. È stata proposta anche domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati. Il Ministero ha chiesto di essere estromesso dal giudizio; la Provincia Autonoma di Trento ha contestato il ricorso e ne ha chiesto il rigetto. Prima della camera di consiglio il ricorrente ha dichiarato di essere in procinto di proporre motivi aggiunti contro gli atti sopravvenuti, inclusi gli esiti delle prove pratiche e degli orali in corso, chiedendo il rinvio della decisione cautelare al merito.

La decisione

Il Collegio ha preso atto che la richiesta di rinvio della decisione cautelare al merito comportava una rinuncia implicita alla domanda cautelare, senza assumere decisioni definitive sulle questioni di rito o di merito. Ha quindi disposto il rinvio della causa a una prossima udienza di discussione, da fissarsi dopo il deposito dei motivi aggiunti e nel rispetto dei termini a difesa. Non sono stati esaminati né il merito delle censure contro l’esclusione né la richiesta di partecipazione alle prove suppletive. Il provvedimento non decide sulla richiesta di estromissione del Ministero. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Norme richiamate

  • l.p. n. 5/2026

    La norma provinciale è richiamata tra le disposizioni che il ricorrente assume violate, ma l’ordinanza non ne esamina il contenuto né ne offre un’interpretazione.

  • l. 241/1990

    La legge è richiamata dal ricorrente tra le fonti asseritamente violate in relazione al giusto procedimento, senza che il Collegio esamini nel merito la censura.

  • decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg

    Il regolamento sul reclutamento dei dirigenti scolastici e delle istituzioni formative provinciali è indicato tra gli atti impugnati, ma non viene interpretato nell’ordinanza.

  • decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg

    Il regolamento sull’accesso all’impiego provinciale e sul funzionamento delle commissioni esaminatrici è indicato tra gli atti impugnati, senza esame nel merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente, prima della decisione sulla domanda cautelare, chiede il rinvio della relativa decisione al merito in vista del deposito di motivi aggiunti contro atti sopravvenuti, tale richiesta può essere interpretata come rinuncia implicita alla domanda cautelare.
  • Il giudice amministrativo può rinviare la causa a una successiva udienza di discussione dopo il deposito di motivi aggiunti, assicurando il rispetto dei termini a difesa e del contraddittorio.
  • Il rinvio disposto in attesa dei motivi aggiunti non comporta una decisione sulle questioni di rito o di merito dedotte con il ricorso introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareDecisione e riti specialiMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentale

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