Sentenza n. 300/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento dei provvedimenti di diniego all’accesso adottati dall’Associazione rispetto all'istanza di accesso formulata dalla ricorrente in data 31 ottobre 2025; e per l'accertamento e la dichiarazione del diritto di Terrealte s.r.l. di accedere ai documenti indicati nell'istanza del 31 ottobre 2025; nonché per la condanna dell' Associazione all'ostensione completa della documentazione richiesta; e per la nomina di un Commissario ad acta ex art. 116, comma 3 c.p.a. che provveda, in via sostitutiva, all'ostensione completa della documentazione richiesta. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, anche mediante risposta interlocutoria, all'istanza di accesso del 31 ottobre 2025 relativa a documentazione assembleare, deliberativa, contabile e gestionale del consorzio
Esito
Favorevole al ricorrente (consorziata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, proprietaria di terreni inseriti nel comprensorio consortile e obbligatoriamente associata al consorzio, ha chiesto l'accesso a documenti relativi alle assemblee dei consorziati, alle deliberazioni e alle riunioni del consiglio di amministrazione, alla pubblicazione degli atti sull'albo online, alla rendicontazione delle spese ordinarie e straordinarie e agli atti delle assemblee. L'istanza era fondata sia sull'accesso documentale ex artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, sia sull'accesso civico ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, in relazione a un interesse difensivo connesso alla contestata gestione delle risorse idriche e alla trasparenza dell'attività consortile. Il consorzio ha risposto rilevando l'assenza di autonoma personalità giuridica del distretto San Biagio e l'esistenza di una controversia arbitrale, affermando genericamente che la documentazione sarebbe stata fornita al segretario, senza tuttavia consentirne l'ostensione. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 5, 5-bis, 12, comma 1, e 29 del d.lgs. n. 33/2013, dell'art. 97 Cost., degli artt. 3, 22, 24 e 25 della l. n. 241/1990, nonché difetto di motivazione, violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e pubblicità, illogicità ed ingiustizia manifesta. Ha inoltre sostenuto che la propria posizione di consorziata obbligatoria le conferisse un interesse concreto e attuale all'accesso e ha rinunciato in udienza alla richiesta di riunione con un precedente giudizio avente ad oggetto una diversa istanza di accesso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di accesso. Il consorzio, qualificato dallo statuto come consorzio di irrigazione e bonifica ai sensi dell'art. 45 della l.r. Piemonte n. 21/1999 e come consorzio privato di interesse pubblico, è soggetto passivo del diritto di accesso ex art. 22, comma 1, lett. e), della l. n. 241/1990, limitatamente all'attività di pubblico interesse. Le funzioni di irrigazione, bonifica e gestione della risorsa idrica rientrano nella fisiologica attività di interesse pubblico del consorzio. La ricorrente, quale associata obbligatoria incisa direttamente dall'attività consortile, dispone di un interesse concreto e sufficiente, anche in presenza di contestazioni generali sulla gestione e non soltanto di uno specifico contenzioso già pendente. Non ricorre un controllo generalizzato, perché la richiesta proviene da un soggetto titolare di una posizione qualificata e riguarda attività consortili puntualmente individuate. Il diniego o la risposta interlocutoria non hanno quindi legittimamente impedito l'accesso. Il TAR ha ordinato l'ostensione, entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza, della documentazione indicata in motivazione: convocazioni e avvisi delle assemblee, deliberazioni e verbali del consiglio di amministrazione con relativi allegati, prove di pubblicazione, rendiconti e documentazione contabile, atti e verbali delle assemblee dei consorziati, elenchi dei partecipanti, risultati delle votazioni e delibere approvate. Per i documenti già puntualmente disponibili nella sezione amministrazione trasparente, il consorzio può adempiere indicando il link diretto alla relativa documentazione. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventuale ulteriore inerzia. Il consorzio è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lett. e), l. 241/1990
soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse
I soggetti privati che svolgono attività di pubblico interesse sono soggetti passivi del diritto di accesso relativamente a tale attività; la regola si applica al consorzio di irrigazione e bonifica in relazione alle sue funzioni istituzionali.
artt. 22, 24 e 25 l. 241/1990
La posizione di consorziata obbligatoria, direttamente incisa dall'attività consortile, integra un interesse concreto e attuale all'accesso ai documenti relativi alla gestione del consorzio.
art. 5 d.lgs. 33/2013
Gli obblighi e gli strumenti di trasparenza costituiscono un ulteriore fondamento della pretesa ostensiva rispetto alla documentazione relativa all'attività di interesse pubblico.
art. 5-bis d.lgs. 33/2013
Il diniego di accesso civico deve rispettare i limiti previsti dalla disciplina della trasparenza; nel caso concreto non è stata evidenziata una ragione idonea a giustificare il diniego.
art. 12, comma 1, d.lgs. 33/2013
La disposizione è stata invocata in relazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza gravanti sul consorzio.
art. 29 d.lgs. 33/2013
La disposizione è stata richiamata in relazione agli obblighi di pubblicazione e trasparenza della documentazione consortile.
art. 116, comma 3, c.p.a.
La nomina del commissario ad acta può essere disposta in caso di ulteriore inerzia nell'esecuzione dell'ordine di ostensione; nel caso concreto il TAR ne ha riservato la valutazione.
art. 45 l.r. Piemonte n. 21/1999
consorzio privato di interesse pubblico
La qualificazione legislativa del consorzio di irrigazione e bonifica come consorzio privato di interesse pubblico conferma la riconducibilità della sua attività istituzionale all'ambito soggettivo dell'accesso.
Massime di principio
- Un consorzio privato di irrigazione e bonifica qualificato dalla legge come soggetto di interesse pubblico è soggetto al diritto di accesso ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. e), della l. n. 241/1990 relativamente ai documenti inerenti alle proprie funzioni istituzionali.
- Il consorziato obbligatorio, in quanto direttamente inciso dall'attività e dalle modalità di gestione del consorzio, possiede un interesse concreto e attuale all'accesso alla documentazione gestionale, assembleare, deliberativa e contabile, anche senza dover dimostrare la pendenza di uno specifico contenzioso.
- La richiesta di accesso formulata da un associato obbligatorio su atti puntualmente individuati non costituisce controllo generalizzato sull'attività del soggetto gestore, poiché deriva da una posizione giuridica qualificata e direttamente differenziata.
- Quando i documenti richiesti sono già puntualmente reperibili nella sezione amministrazione trasparente del sito del soggetto obbligato, l'ostensione può essere eseguita mediante indicazione all'interessato del collegamento diretto e immediato ai documenti, purché tale indicazione consenta effettivamente la reperibilità della documentazione richiesta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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