Ordinanza n. 77/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento 1) della “INGIUNZIONE di demolizione della struttura, già destinata a stazione di arrivo dell'impianto dismesso di risalita”, tramessa con nota n. 3184 del 14.08.2012 alla Siget dal Comune di Pietracamela, a firma del responsabile dell’Area Territorio ed Ambiente dello stesso, con la quale si ingiunge alla SIGET S.P.A. di demolire, nel termine di gg 90, la porzione di stazione di arrivo della dismessa sciovia, relativamente alla porzione insistente sul suolo del Comune di Pietracamela, in catasto al Fl. 24, particella n. 58, ed al ripristino dello stato dei luoghi; 2) di ogni atto, connesso, consequenziale e/o presupposto all’atto con il presente ricorso impugnato, ancorché non conosciuto, ed in particolare della eventuale Ordinanza di Demolizione che sugli stessi presupposti della ingiunzione il Comune dovesse in ipotesi emettere e per il risarcimento del danno ingiustamente cagionato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha definito la domanda di annullamento né quella risarcitoria. Rilevato che, a causa della risalenza del ricorso, non era conosciuto lo stato o l'eventuale esito del procedimento sugli usi civici, ha ordinato alle parti di informare il Tribunale, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, circa lo stato o l'esito del procedimento. Ogni ulteriore determinazione è stata riservata all'esito di tale adempimento.
Atto impugnato: ingiunzione comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a una porzione di stazione di arrivo di un impianto di risalita dismesso
Esito
La controversia
La società ha impugnato l'ingiunzione con cui il Comune di Pietracamela le aveva ordinato di demolire, entro novanta giorni, la porzione della stazione di arrivo della dismessa sciovia insistente sul suolo comunale, nonché di ripristinare lo stato dei luoghi. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, connessi e consequenziali, inclusa l'eventuale ordinanza di demolizione successivamente adottata, ed è stato chiesto il risarcimento dei danni. Il giudizio era stato sospeso con precedente ordinanza in attesa della definizione di un procedimento sugli usi civici pendente davanti al Commissario regionale per il Riordino degli Usi civici nella Regione Abruzzo. Dal testo non risultano specificamente illustrati i singoli motivi di illegittimità dedotti.
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