Cassazione Penale, Sentenza n. 28763/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha negato il riconoscimento della continuazione tra più condanne. Chiede che si applichi la disciplina della continuazione tra le sentenze per reati commessi in tempi diversi: 1) condanna per evasione (Tribunale di Udine, 11/11/2015); 2) condanna per cessione di cocaina e hashish (Corte d'appello di Trieste, 20/05/2020) relative a fatti di maggio-settembre 2018; 3) condanna per tentata estorsione e lesioni (G.I.P. Tribunale di Udine, 10/06/2019) per fatti del 2/12/2018. Denuncia violazione dell'art. 81, secondo comma, c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che sussistono indici dell'unitarietà del disegno criminoso (vicinanza temporale, unicità territoriale, affinità del bene giuridico, identità del modus operandi, scopo e collegamento con il fratellastro) e che il giudice dell'esecuzione non avrebbe adeguatamente valorizzato tali elementi.
La decisione
La Corte suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato abbia correttamente applicato i principi richiesti per riconoscere la continuazione: è necessario dimostrare l'unicità del disegno criminoso, cioè una programmazione iniziale di più condotte dirette a un unico fine, anche se non dettagliata. Il ricorrente non ha indicato sufficienti 'collanti' o indicatori che i reati (in particolare quelli di spaccio e quelli di tentata estorsione/lesioni) fossero stati programmati, neanche in linea generale; la Corte ha sottolineato che le condotte estorsive derivarono da un evento non prevedibile (mancato pagamento nei confronti di un altro spacciatore), e quindi non potevano essere considerate parte del disegno criminoso già delineato durante l'attività di spaccio. Pertanto la statuizione dell'esecuzione è stata ritenuta legittima. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, codice penale
La norma richiede l'unicità del disegno criminoso per applicare la continuazione: deve esservi una programmazione iniziale di più condotte dirette a un unico fine, anche se genericamente delineata. La Corte ricorda i criteri probatori (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, ecc.) per accertare tale unicità.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla determinazione equitativa delle somme dovute alla Cassa delle ammende e alla valutazione della colpa nella presentazione del ricorso; la Corte di legittimità la usa per giustificare la condanna alla somma equitativa senza ritenere il ricorso posto in evidente mala fede.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, 'Gargiulo' e altre sezioni citate)
Tali precedenti vengono utilizzati per precisare i requisiti probatori per il riconoscimento della continuazione (programmazione iniziale, indicatori concreti, e che l'onere di indicare gli elementi sintomatici spetta a chi domanda il riconoscimento). Si ribadisce che non è sufficiente valorizzare solo alcuni indici se i reati successivi appaiono frutto di determinazione estemporanea.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione (art. 81, comma 2 c.p.) il ricorrente deve indicare elementi concreti che dimostrino l'esistenza di un 'disegno criminoso' programmato sin dall'inizio, anche se solo nelle linee generali.
- Gli indicatori rilevanti sono: omogeneità dei reati e del bene giuridico leso, contiguità spazio-temporale, identità o affinità del modus operandi, sistematicità dell'attività delinquenziale, e ragioni causali che colleghino le condotte.
- Se i reati successivi derivano da eventi imprevedibili o da rapporti esterni non collegati (es. comportamento di terzi, mancato pagamento verso altro soggetto), è difficile che sussista una preventiva programmazione unitaria.
- L'onere probatorio spetta a chi chiede la continuazione: il giudice dell'esecuzione deve esaminare le allegazioni e le sentenze acquisite, individuando e motivando i dati di possibile collegamento; la valutazione giudiziale non può essere semplicemente riformulata in Cassazione se si tratta di un diverso apprezzamento degli stessi elementi.
- La mera continuità temporale o la ripetizione di attività illecite non è di per sé sufficiente: occorre dimostrare la finalità unitaria e la previsione almeno generale delle condotte future al momento del primo reato.
- Nel processo esecutivo una valutazione parziale o omissiva degli indici dell'unitarietà comporta vizio motivazionale: quindi il giudice deve considerare tutti gli elementi rilevanti e motivare il loro apprezzamento.
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