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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1933

Regolamento (UE) 2019/1933 della Commissione, del 6 novembre 2019, che stabilisce l’«elenco Prodcom» dei prodotti industriali di cui al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R1933

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’"elenco Prodcom" dei prodotti industriali utilizzato dagli Stati membri per l’indagine statistica sulla produzione industriale prevista dal regolamento (CEE) n. 3924/91. L’obiettivo è garantire un quadro comune e comparabile per la raccolta dei dati, in coerenza con la CPA e con i dati del commercio estero. L’allegato contiene l’elenco completo dei prodotti, con codici, descrizioni, unità fisiche e note di riferimento. Il regolamento si applica dal 1º gennaio 2019.

Aggiornamento e pubblicazione dell’elenco Prodcom dei prodotti industriali da utilizzare per le statistiche sulla produzione industriale ai sensi del regolamento (CEE) n. 3924/91.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono utilizzare l’elenco Prodcom contenuto nell’allegato per l’indagine statistica sulla produzione industriale prevista dal regolamento (CEE) n. 3924/91. L’ambito materiale riguarda la classificazione e la rilevazione statistica di un’ampia gamma di prodotti industriali, definiti per codice NACE/CPA e per unità di misura, con finalità di comparabilità dei dati tra Stati membri e di raccordo con i dati del commercio estero e con la nomenclatura CPA. Il testo ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; si applica a decorrere dal 1º gennaio 2019 ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Regolamento (UE) 2019/1933 della Commissione sull’elenco Prodcom dei prodotti industriali

Il regolamento dà attuazione al regolamento (CEE) n. 3924/91, relativo a un’indagine comunitaria sulla produzione industriale, stabilendo l’elenco Prodcom aggiornato dei prodotti industriali da utilizzare per la rilevazione statistica. La Commissione richiama, nei considerando, l’esigenza di un elenco comune a tutti gli Stati membri per assicurare comparabilità dei dati, raccordo con il commercio estero e coerenza con la CPA.

Contesto e funzione dell’atto

L’atto è di natura eminentemente statistica: non introduce obblighi di mercato o regole settoriali sostanziali, ma definisce la nomenclatura dei prodotti da rilevare nella produzione industriale. L’aggiornamento è giustificato dall’evoluzione tecnologica e dai mutamenti strutturali dell’industria, al fine di mantenere l’elenco aderente alla realtà produttiva e confrontabile tra Stati membri.

Base giuridica

La base giuridica è individuata nel regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, in particolare nell’articolo 2, paragrafo 6. Il regolamento specifica che le misure adottate sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’elenco Prodcom si applica agli Stati membri dell’Unione europea, chiamati a eseguire l’indagine statistica sulla produzione industriale. L’ambito materiale copre una vasta gamma di prodotti industriali, classificati per codici NACE e CPA, con indicazione di unità fisiche (ad esempio kg, p/st, m2, l, m3, kW, ecc.) e di eventuali note di riferimento. L’allegato include anche alcune rubriche contrassegnate come modificate rispetto all’Elenco 2018.

Contenuto dell’allegato

L’allegato costituisce il cuore normativo dell’atto e riporta l’elenco dettagliato dei prodotti industriali Prodcom. Le voci sono organizzate per settori manifatturieri ed estrattivi e comprendono, tra gli altri, prodotti dell’industria alimentare, tessile, chimica, metallurgica, della carta, della gomma e plastica, elettronica, macchinari, mezzi di trasporto, mobili, articoli di consumo e servizi industriali rilevanti ai fini statistici. Per ciascuna voce sono indicati codice, descrizione e unità di misura; per alcune categorie sono previste annotazioni o esclusioni specifiche.

Entrata in vigore, applicazione e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1º gennaio 2019. Ciò comporta che l’elenco Prodcom aggiornato opera per la raccolta dei dati statistici riferiti a partire da tale data, pur essendo il testo pubblicato successivamente.

Effetti pratici per operatori e professionisti

Per avvocati, commercialisti e imprese con obblighi statistici o con attività industriali soggette a rilevazione Prodcom, il regolamento rileva soprattutto sul piano della corretta classificazione dei prodotti e dell’allineamento dei dati aziendali alle codifiche UE. È quindi essenziale verificare la corrispondenza tra prodotti realizzati, codici CPA/NACE e voci Prodcom riportate nell’allegato, anche in presenza di rubriche modificate rispetto alla precedente versione.

Disposizioni principali

Elenco Prodcom nell’allegato

L’articolo 1 stabilisce che l’elenco Prodcom figura nell’allegato. L’allegato contiene la classificazione dettagliata dei prodotti industriali rilevanti, organizzati per settore NACE e sottocategoria CPA, con indicazione delle descrizioni, delle unità fisiche di misura e di eventuali note/riferimenti.

Finalità statistica e aggiornamento dell’elenco

Dai considerando emerge che l’elenco è necessario per l’indagine statistica sulla produzione industriale prevista dal regolamento (CEE) n. 3924/91, per il raccordo tra dati di produzione e dati del commercio estero e per il confronto con la classificazione CPA. L’aggiornamento dell’elenco risponde all’esigenza di riflettere lo sviluppo tecnologico e i cambiamenti strutturali della produzione industriale.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a decorrere dal 1º gennaio 2019, quindi con efficacia retrodatata rispetto alla sua adozione del 6 novembre 2019 e alla pubblicazione del 29 novembre 2019.

Natura giuridica e destinatari

Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. I destinatari operativi sono gli Stati membri e le autorità statistiche competenti per la raccolta e trasmissione dei dati Prodcom.

Come è indicizzato

Materiestatisticaindustriaclassificazione dei prodottimercato interno

Testo integrale

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