Regolamento (UE) 2019/1858
Regolamento (UE) 2019/1858 della Commissione del 6 novembre 2019 che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato V del regolamento cosmetici per inserire una nuova voce relativa all’HEPB, autorizzandone l’uso come conservante. La modifica recepisce i pareri del CSSC, che hanno ritenuto sicuro l’impiego della sostanza entro il limite dello 0,7 % nei prodotti indicati. Il testo è di natura tecnica e mira ad adeguare la disciplina al progresso scientifico.
Modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 per autorizzare l’uso del conservante Hydroxyethoxyphenyl Butanone (HEPB) nei prodotti cosmetici entro un limite massimo di concentrazione.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dal regolamento (CE) n. 1223/2009, con riferimento all’impiego della sostanza 4-(3-etossi-4-idrossifenil)butan-2-one (Hydroxyethoxyphenyl Butanone, HEPB) come conservante. L’autorizzazione riguarda i prodotti cosmetici da sciacquare, per il cavo orale e da non sciacquare, nei preparati pronti per l’uso, nel territorio dell’Unione europea e nel SEE, a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento. Non disciplina altri usi della sostanza diversi da quelli indicati nell’allegato V modificato.
Modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 per l’HEPB
Il regolamento (UE) 2019/1858 della Commissione interviene sul regolamento cosmetici per adeguare l’elenco delle sostanze ammesse come conservanti. La misura si fonda sui pareri scientifici del CSSC e sul richiamo al progresso tecnico e scientifico, che hanno portato a ritenere ammissibile l’uso di Hydroxyethoxyphenyl Butanone (HEPB) entro un preciso limite di concentrazione.
Finalità e contesto
I considerando evidenziano che la sostanza 4-(3-etossi-4-idrossifenil)butan-2-one, nota come HEPB, svolge funzione di conservante e di condizionante cutaneo, ma non era ancora inclusa nell’elenco del regolamento (CE) n. 1223/2009. Il CSSC, con parere del 7 aprile 2017, aveva già ritenuto la sostanza sicura in uno scenario di esposizione aggregata fino allo 0,7 % nei prodotti cosmetici da sciacquare, per il cavo orale e da non sciacquare, pur chiedendo dati aggiuntivi sull’irritazione oculare. Successivamente, alla luce di osservazioni degli Stati membri e di nuovi dati, il parere del 5 marzo 2019 ha concluso che l’uso è sicuro anche con riguardo al profilo di irritazione oculare.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i prodotti cosmetici soggetti al regolamento (CE) n. 1223/2009 e, in particolare, l’uso della sostanza HEPB come conservante. L’autorizzazione è circoscritta ai prodotti cosmetici da sciacquare, per il cavo orale e da non sciacquare, e ai preparati pronti per l’uso. Non emergono dal testo ulteriori estensioni o deroghe applicative.
Contenuto della modifica normativa
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 secondo l’allegato del regolamento. Nell’allegato viene inserita la nuova voce n. 60, che identifica la sostanza con la denominazione chimica 4-(3-etossi-4-idrossifenil)butan-2-one, la denominazione comune Hydroxyethoxyphenyl Butanone, il numero CAS 569646-79-3 e il numero CE 933-435-8.
Condizioni di utilizzo
La sostanza è autorizzata come conservante entro un limite massimo di concentrazione pari allo 0,7 % nei preparati pronti per l’uso. Il testo non prevede ulteriori avvertenze o modalità d’impiego oltre a quelle risultanti dalla voce inserita nell’allegato.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica degli atti UE di natura regolamentare.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’HEPB come conservante
L’HEPB (4-(3-etossi-4-idrossifenil)butan-2-one), identificato anche con il numero CAS 569646-79-3 e il nome INCI Hydroxyethoxyphenyl Butanone, viene autorizzato come conservante nei prodotti cosmetici da sciacquare, per il cavo orale e da non sciacquare.
Limite di concentrazione massimo
L’uso della sostanza è consentito solo nei preparati pronti per l’uso a una concentrazione massima dello 0,7 %.
Base scientifica della modifica
La modifica si fonda sui pareri del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) del 7 aprile 2017 e del 5 marzo 2019, che hanno valutato sicuro l’uso aggregato dell’HEPB entro il limite indicato e hanno superato i dubbi iniziali sull’irritazione oculare.
Modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato V del regolamento cosmetici secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento, con l’inserimento della nuova voce n. 60.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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