Regolamento (UE) 2019/1853
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1853 della Commissione del 5 novembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, che disciplina talune restrizioni economiche e finanziarie nei confronti dell’Iraq. La modifica recepisce una decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 30 ottobre 2019, con la cancellazione di due voci dall’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi in tutti gli Stati membri.
Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 per sopprimere due voci dall’elenco delle entità soggette a congelamento di fondi e risorse economiche relative all’Iraq.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione relative all’Iraq, con effetti sugli enti, organismi, entità, persone fisiche e giuridiche elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003. La modifica riguarda in particolare due soggetti cancellati dall’elenco delle persone o entità soggette al congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell’Iraq il 22 maggio 2003. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo all’Iraq
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1853 aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione relativo all’Iraq, intervenendo sul regolamento (CE) n. 1210/2003. L’atto recepisce l’evoluzione dell’elenco ONU dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche, con la conseguente soppressione di due voci dall’allegato III.
Contesto e finalità
Il considerando principale rileva che l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca enti pubblici, entità giuridiche e agenzie, nonché persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell’ex governo iracheno cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell’Iraq al 22 maggio 2003. Il 30 ottobre 2019 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare due voci dall’elenco, rendendo necessario l’adeguamento dell’allegato UE.
Modifica sostanziale dell’elenco
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 secondo l’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato sopprime espressamente:
- la voce n. 183, relativa a "STATE ORGANIZATION FOR IRRIGATION PROJECTS" (con alias "GENERAL ESTABLISHMENT FOR IRRIGATION PROJECTS"), con i relativi indirizzi a Baghdad;
- la voce n. 184, relativa a "STATE ORGANIZATION FOR LAND RECLAMATION", con diversi alias e i relativi indirizzi in Iraq.
Effetti pratici della soppressione
La cancellazione dall’elenco comporta la rimozione di tali soggetti dal novero delle entità assoggettate al congelamento dei fondi e delle risorse economiche previsto dal regolamento (CE) n. 1210/2003. Per gli operatori economici e finanziari, ciò implica la necessità di aggiornare i controlli di compliance e le verifiche sanzionatorie sulla base del nuovo elenco vigente.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è vincolante in tutti i suoi elementi, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, sono soppresse le voci n. 183 e n. 184, relative rispettivamente a STATE ORGANIZATION FOR IRRIGATION PROJECTS e STATE ORGANIZATION FOR LAND RECLAMATION, con i relativi alias e indirizzi indicati nell’allegato.
Base della modifica e raccordo con le decisioni ONU
Nei considerando si precisa che l’aggiornamento deriva dalla decisione del 30 ottobre 2019 del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha cancellato due voci dall’elenco delle persone o entità soggette a congelamento dei fondi e delle risorse economiche. La Commissione modifica quindi l’allegato III per mantenerlo allineato all’elenco ONU.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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