Regolamento (UE) 2019/1859
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1859 della Commissione del 6 novembre 2019 che stabilisce regole ai fini dell’applicazione dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alla raccolta di taluni dati (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce come i costruttori di veicoli pesanti nuovi devono monitorare e trasmettere alla Commissione i file "sum exec" generati dallo strumento di simulazione, per consentire la valutazione della metodologia usata per le emissioni di CO2 di riferimento. Definisce i periodi di simulazione interessati, le scadenze di comunicazione e il canale tecnico di trasmissione tramite il database dell'Agenzia europea dell'ambiente. Prevede inoltre un potere di verifica della Commissione e la possibilità di rettificare i dati in caso di errori o discrepanze.
Regole per il monitoraggio e la comunicazione alla Commissione dei file "sum exec" relativi alla simulazione delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi, ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1242.
Ambito di applicazione
Si applica ai costruttori di nuovi veicoli pesanti che effettuano simulazioni tramite lo strumento di simulazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2400, con particolare riguardo ai veicoli con data di simulazione anteriore al 1o luglio 2021. Riguarda la raccolta, trasmissione e verifica dei file CSV "sum exec" (estensione .vsum) contenenti i risultati aggregati per profilo di emissione e condizione di carico simulati. La trasmissione avviene tramite il Business Data Repository gestito dall'Agenzia europea dell'ambiente. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1859 della Commissione
Il regolamento attua l'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1242, che disciplina i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi. La finalità è consentire alla Commissione di raccogliere dati tecnici specifici, in particolare i file "sum exec", per valutare la metodologia utilizzata per determinare le emissioni di CO2 di riferimento e verificarne la solidità e rappresentatività.
Finalità e contesto
I considerando chiariscono che la Commissione deve disporre dei dati generati dallo strumento di simulazione di cui al regolamento (UE) 2017/2400, perché tali file consentono di valutare l'impatto quantitativo degli adeguamenti dei dati relativi ai componenti del veicolo sulle emissioni di CO2 regolamentari. I file sono necessari sia per verificare l'eventuale necessità di correzioni sia, se del caso, per applicarle alle emissioni del veicolo. Il regolamento prevede inoltre l'uso del Business Data Repository gestito dall'Agenzia europea dell'ambiente per agevolare la raccolta dei dati.
Ambito soggettivo e oggettivo
L'obbligo grava sui costruttori di nuovi veicoli pesanti. L'oggetto della comunicazione è il file CSV "sum exec" (estensione .vsum), recante i risultati aggregati per profilo di emissione e condizione di carico simulati, generati dallo strumento di simulazione in versione GUI. L'obbligo opera per i veicoli con data di simulazione antecedente il 1o luglio 2021.
Periodi interessati e termini di comunicazione
Il regolamento distingue tre finestre temporali:
- per i veicoli con data di simulazione tra il 1o ottobre 2019 e il 30 giugno 2020, la comunicazione deve avvenire entro il 30 settembre 2020;
- per i veicoli con data di simulazione tra il 1o gennaio 2019 e il 30 settembre 2019, la comunicazione deve avvenire entro il 30 settembre 2021;
- per i veicoli con data di simulazione tra il 1o luglio 2020 e il 30 giugno 2021, la comunicazione deve avvenire entro il 30 settembre 2021.
Per i veicoli costruiti prima del 1o ottobre 2019, il considerando 3 spiega che la comunicazione comporta un maggiore sforzo e giustifica una scadenza differita.
Modalità di trasmissione e punti di contatto
I file devono essere trasmessi dal punto di contatto del costruttore mediante trasferimento elettronico di dati al Business Data Repository dell'Agenzia europea dell'ambiente. Il punto di contatto deve notificare alla Commissione e all'Agenzia la data di trasmissione tramite e-mail agli indirizzi indicati dal regolamento. Il punto di contatto incaricato del caricamento dei dati è quello nominato ai sensi del regolamento (UE) 2018/956, salvo diversa indicazione del costruttore alla Commissione entro il 1o settembre 2020.
Verifica, responsabilità dei dati e rettifiche
I costruttori restano responsabili dell'esattezza e della qualità dei dati comunicati e devono segnalare tempestivamente alla Commissione ogni errore individuato. La Commissione è autorizzata a verificare la qualità dei dati. Se emergono errori o discrepanze a seguito di segnalazioni o verifiche proprie, la Commissione può adottare le misure necessarie per rettificare i dati, previa consultazione del costruttore.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Obbligo di monitoraggio e comunicazione dei file "sum exec"
Per i nuovi veicoli pesanti con data di simulazione antecedente il 1o luglio 2021, i costruttori devono monitorare e comunicare alla Commissione il file CSV .vsum, con lo stesso nome del file di lavoro, contenente i risultati aggregati generati dallo strumento di simulazione del regolamento (UE) 2017/2400. L'obbligo riguarda i file "sum exec".
Periodi di simulazione e scadenze di comunicazione
I costruttori devono comunicare i dati relativi ai veicoli con data di simulazione: tra il 1o ottobre 2019 e il 30 giugno 2020 entro il 30 settembre 2020; tra il 1o gennaio 2019 e il 30 settembre 2019 entro il 30 settembre 2021; tra il 1o luglio 2020 e il 30 giugno 2021 entro il 30 settembre 2021.
Trasmissione tramite Business Data Repository e notifiche
I file "sum exec" sono trasmessi dal punto di contatto del costruttore mediante trasferimento elettronico di dati al Business Data Repository gestito dall'Agenzia europea dell'ambiente. Il punto di contatto deve notificare alla Commissione e all'Agenzia la data di trasmissione via e-mail agli indirizzi indicati nel regolamento.
Nomina del punto di contatto
Il punto di contatto responsabile del caricamento dei dati per ciascun costruttore è nominato ai sensi del regolamento (UE) 2018/956, salvo diversa indicazione del costruttore alla Commissione entro il 1o settembre 2020.
Verifica e rettifica dei dati
I costruttori sono responsabili dell'esattezza e della qualità dei dati comunicati e devono informare tempestivamente la Commissione di ogni errore. La Commissione può verificare la qualità dei dati e, in caso di errori o discrepanze accertate, adottare le misure necessarie per rettificarli previa consultazione del costruttore.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 6 nov 2019Regolamento (UE) 2019/1857
- Regolamento · 6 nov 2019Regolamento (UE) 2019/1858
- Regolamento · 6 nov 2019Regolamento (UE) 2019/1860
- Regolamento · 6 nov 2019Regolamento (UE) 2019/1933
- Regolamento · 5 nov 2019Regolamento (UE) 2019/1853
- Regolamento · 7 nov 2019Regolamento (UE) 2019/1939
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →