Regolamento (UE) 2019/1860
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1860 della Commissione del 6 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regime antidumping vigente per alcuni agrumi preparati o conservati importati dalla Cina, modificando il regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014. La modifica deriva dalla richiesta di cambio di denominazione sociale di un operatore e dalla verifica della Commissione circa l’assenza di collegamento con un’altra società ai fini antidumping. Vengono quindi aggiornate le aliquote specifiche del dazio e i relativi codici TARIC per i produttori/esportatori interessati.
Modifica del regolamento antidumping definitivo applicabile ad alcuni agrumi preparati o conservati originari della Repubblica popolare cinese, con aggiornamento dell’aliquota per Zhejiang Juzhou Foods Co., Ltd. e per Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese, già assoggettati al dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014. Incide in particolare sui produttori/esportatori indicati nell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento modificato, con aggiornamento del trattamento tariffario per Zhejiang Juzhou Foods Co., Ltd. (già Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd.) e precisazione della non collegabilità con Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd. La norma è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del dazio antidumping sui mandarini preparati o conservati originari della Cina
Il regolamento modifica il regime antidumping già in vigore per alcuni tipi di agrumi preparati o conservati, in particolare mandarini, originari della Repubblica popolare cinese. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/1036 sulla difesa contro le importazioni oggetto di dumping e riguarda l’aggiornamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014.
Contesto e motivazione dell’intervento
La Commissione prende atto della richiesta, presentata il 29 agosto 2018, di modifica della denominazione sociale di Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd., che ha indicato di aver cambiato nome in Zhejiang Juzhou Foods Co., Ltd. La società ha inoltre comunicato di non essere più collegata a Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd. Sulla base degli elementi di prova esaminati, la Commissione conclude che il cambio di nome non incide sui risultati del regolamento originario e che esistono elementi sufficienti per non considerare più le due società collegate ai fini della normativa antidumping dell’UE.
Regime del dazio antidumping definitivo
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014 e aggiorna le aliquote del dazio antidumping definitivo per i produttori/esportatori interessati. Le misure sono espresse in euro per tonnellata di peso netto del prodotto e sono collegate a specifici codici addizionali TARIC:
- Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang: 531,2 EUR/tonnellata; codice TARIC A886.
- Zhejiang Taizhou Yiguan Food Co. Ltd, Huangyan, Zhejiang: 361,4 EUR/tonnellata; codice TARIC A887.
- Zhejiang Juzhou Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang: 499,9 EUR/tonnellata; codice TARIC C528.
- Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Dangyang City, Hubei Province: 489,7 EUR/tonnellata; codice TARIC A888.
- Produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, non inclusi nel campione, figuranti nell’allegato: 499,6 EUR/tonnellata; codice TARIC A889.
- Tutte le altre società: 531,2 EUR/tonnellata; codice TARIC A999.
Effetti pratici per gli operatori economici
La revisione incide principalmente sulla corretta attribuzione del dazio antidumping ai soggetti interessati, in particolare alla nuova denominazione Zhejiang Juzhou Foods Co., Ltd. e alla distinta posizione di Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd. Per gli operatori importatori e per gli intermediari doganali, rilevano quindi la corretta identificazione del produttore/esportatore e l’applicazione del corrispondente codice TARIC e dell’aliquota specifica.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica delle aliquote antidumping per operatori specifici
L’articolo 1 sostituisce il paragrafo 2 dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014. Sono fissate aliquote specifiche del dazio antidumping definitivo, espresse in EUR/tonnellata di peso netto del prodotto, per i singoli produttori/esportatori elencati: Yichang Rosen Foods Co., Ltd. (531,2; TARIC A886), Zhejiang Taizhou Yiguan Food Co. Ltd. (361,4; TARIC A887), Zhejiang Juzhou Foods Co., Ltd. (499,9; TARIC C528), Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd. (489,7; TARIC A888), produttori esportatori collaboranti non inclusi nel campione (499,6; TARIC A889) e tutte le altre società (531,2; TARIC A999).
Cambio di denominazione e separazione societaria
La Commissione prende atto che Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. ha modificato la propria denominazione in Zhejiang Juzhou Foods Co., Ltd. e che non è più collegata a Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd. Dopo l’esame degli elementi di prova, la Commissione conclude che il cambio di nome non altera i risultati del regolamento originario e che la separazione societaria è supportata da elementi sufficienti ai fini della normativa antidumping dell’UE.
Finalità di garantire la riscossione efficace dei dazi
La modifica del regolamento originario è adottata per assicurare l’effettiva riscossione dei dazi antidumping in vigore, tenendo conto del margine di dumping individuale dei due produttori interessati. La Commissione comunica la divulgazione delle informazioni alle parti interessate e rileva l’assenza di osservazioni.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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