Sentenza del 04/12/2018 n. 5689 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Massima n. 97/2018 IVA - omessa dichiarazione a credito - riporto in successiva dichiarazione - compete - condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di riportare nella dichiarazione IVA dell’anno successivo un’eccedenza a credito maturata in un periodo per il quale era stata omessa o presentata tardivamente la dichiarazione annuale. Il contribuente sosteneva che l’omissione dichiarativa non comportasse la perdita del credito, purché fossero dimostrati i requisiti sostanziali della detrazione. In giudizio, era necessario produrre le fatture relative agli acquisti e dimostrarne l’annotazione nei registri IVA.
La decisione
È stato affermato che l’omessa o tardiva presentazione della dichiarazione non determina, di per sé, la decadenza dal diritto di utilizzare il credito IVA nella dichiarazione successiva. Il credito può essere riconosciuto se il contribuente dimostra effettivamente l’esistenza delle operazioni, mediante l’esibizione delle fatture di acquisto e la loro regolare annotazione nei registri IVA, oltre al rispetto degli altri requisiti sostanziali della detrazione. Il giudice tributario può quindi riconoscere direttamente l’eccedenza d’imposta, anche nell’ambito dell’impugnazione della cartella emessa dal controllo automatizzato.
Norme richiamate
Principio di neutralità dell’IVA armonizzata
La perdita del credito IVA non può derivare automaticamente da una violazione meramente formale, come l’omessa o tardiva dichiarazione, quando il contribuente dimostri l’effettiva esistenza del credito e il rispetto dei requisiti sostanziali per la detrazione.
Disciplina della detrazione IVA e degli obblighi di documentazione e registrazione
Per ottenere il riconoscimento del credito, il contribuente deve provare la realtà delle operazioni imponibili e il collegamento con l’attività economica, producendo le fatture di acquisto e dimostrando la loro annotazione nei registri IVA.
Massime di principio
- L’omessa o tardiva dichiarazione IVA non comporta automaticamente la perdita del credito risultante dalle operazioni effettivamente compiute.
- Il contribuente deve però fornire una prova concreta e documentale del credito, in particolare mediante fatture, registri IVA e dimostrazione dei requisiti sostanziali della detrazione.
- In caso di cartella derivante da controllo automatizzato, il giudice tributario può verificare nel merito l’esistenza del credito e riconoscerlo, se la documentazione dimostra che l’IVA era realmente detraibile.
- La neutralità dell’IVA impedisce che un’irregolarità formale determini un indebito arricchimento dell’Erario, ma non esonera il contribuente dall’onere di provare il credito.
- Il semplice riporto del credito nella dichiarazione successiva non è sufficiente da solo: occorre conservare e produrre la documentazione contabile idonea a dimostrare l’effettività e la corretta registrazione degli acquisti.
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