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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29183/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un avvocato conveniva in giudizio un collega deducendo che questi, in una conversazione telefonica intercorsa con un terzo, aveva espresso valutazioni gravemente offensive sulla sua capacità professionale, consigliando al terzo di non farsi assistere dal medesimo. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda risarcitoria, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione e rigettato la domanda ritenendo non provati dolo o colpa, il nesso causale tra condotta e danno e l'antigiuridicità della condotta, valorizzando il contesto privato delle espressioni. Il ricorrente denunciava: 1) nullità della sentenza per mancanza di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il destinatario delle espressioni non fosse un cliente ma un coimputato; 2) nullità della sentenza per avere escluso dolo e colpa, insistendo sulla natura offensiva e deontologicamente rilevante delle frasi e sulla pretesa consapevolezza dell'antigiuridicità da parte del convenuto; 3) censura astratta sull'affermazione della sentenza d'appello, con ampio richiamo ai limiti del diritto costituzionale di critica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo nella parte relativa alla nullità per motivazione mancante, perché la motivazione della sentenza d'appello esisteva ed era intellegibile; ha dichiarato inammissibile il medesimo motivo nella parte relativa all'omesso esame, perché il rapporto tra autore e destinatario delle frasi era irrilevante ai fini dell'illecito. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato quanto alla dedotta nullità e, nella sostanza, inammissibile perché non attaccava la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contrapporre mere affermazioni fattuali e valutazioni non sindacabili in cassazione. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente inammissibile perché privo di una censura effettiva alla decisione impugnata e consistito in un'esposizione astratta di principi generali estranei alla ratio decidendi. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, in capo al ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    la nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o sia oggettivamente incomprensibile; non basta prospettare un errore di diritto o una motivazione ritenuta erronea

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    l'ulteriore importo è pari a quello previsto per il ricorso introduttivo

Massime di principio

  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione è configurabile solo in ipotesi estreme: motivazione del tutto assente o radicalmente incomprensibile; non è sufficiente denunciare un errore di valutazione o di diritto del giudice di merito.
  • In sede di legittimità, la censura deve colpire la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della decisione; censure che si limitino a prospettare fatti diversi o argomenti astratti, senza aggredire la concreta ragione del rigetto, sono inammissibili.
  • Quando il giudice di merito ha rigettato una domanda risarcitoria per difetto di prova dell'elemento soggettivo dell'illecito, il ricorrente deve specificamente censurare tale ratio e non sostituirla con meri rilievi sulla offensività delle espressioni o sulla asserita conoscenza dell'illiceità, se tali rilievi restano assertivi e fattuali.
  • L'ammissibilità del ricorso per cassazione richiede una critica specifica e pertinente alla decisione impugnata; una trattazione meramente generale di principi di diritto, svincolata dalla motivazione della sentenza, non integra un valido motivo di ricorso.
  • I profili fattuali relativi alla natura del rapporto tra i soggetti coinvolti sono irrilevanti se non incidono sugli elementi costitutivi del fatto illecito ritenuti decisivi dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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