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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5774/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Borrata ha chiesto la revisione della condanna definitiva per partecipazione ad associazione armata di stampo mafioso (clan dei Casalesi), fondando l'istanza su dichiarazioni rese dopo la sentenza dal collaboratore di giustizia Nicola Schiavone. Ha sostenuto che tali dichiarazioni, assunte come nuova prova ai sensi dell'art. 630 lett. c) c.p.p., dimostrano l'inesistenza della "messa a disposizione" contestata e l'assenza di intestazioni fittizie che giustificassero la sua condanna a 9 anni, e che la Corte di appello ha oltrepassato il mero vaglio di ammissibilità compiendo valutazioni di merito e omettendo di considerare riscontri forniti da altri collaboratori

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che la Corte di appello di Roma ha adeguatamente motivato ritenendo le dichiarazioni di Schiavone vaghe, generiche e non riscontrate da elementi esterni, e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le "nuove prove" devono essere tali da mettere in discussione, in termini di ragionevole sicurezza, il compendio probatorio originario. Inoltre la Corte ha ricordato un precedente annullamento (ex art. 625-bis) in cui il verbale di Schiavone era già stato ritenuto non idoneo a influire concretamente sulla decisione di merito, poiché la sentenza di condanna si fondava prevalentemente su intercettazioni e altri elementi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di impugnazione dal ricorrente; la questione attiene alla disciplina procedurale sulla revisione e sulle modalità di impugnazione, ma la Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione di tale norma.

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione e al procedimento: la Corte di Cassazione non ha ravvisato violazioni procedurali tali da rendere ammissibile il ricorso di revisione.

  • art. 630 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla Corte come riferimento per la nozione di "nuova prova": la prova sopravvenuta deve essere idonea, in termini di ragionevole certezza, a mettere in crisi il compendio probatorio originario; nel caso concreto le dichiarazioni di Schiavone non sono state ritenute tali.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte per ricordare un precedente annullamento relativo a diverso motivo (errore straordinario) nel quale il verbale di Schiavone era già stato valutato come non capace di influire concretamente sulla decisione di merito; usato per confermare la non novità e la non rilevanza dirimente delle dichiarazioni in esame.

Massime di principio

  • Per ottenere l'ammissione del procedimento di revisione la "nuova prova" deve essere effettivamente nuova e tale da mettere in dubbio, in termini di ragionevole sicurezza, la responsabilità penale accertata nella sentenza definitiva
  • La fase di vaglio di ammissibilità della revisione riguarda una delibazione sommaria della idoneità della prova nuova; tuttavia, il giudice può già ritenere inammissibile l'istanza quando la prova appare manifestamente vag a, generica o priva di riscontri esterni
  • La testimonianza di un collaboratore di giustizia, se non corroborata da elementi esterni o se contiene affermazioni generiche, difficilmente costituisce di per sé prova nuova idonea a ribaltare una sentenza fondata su altri elementi (es. intercettazioni)
  • Non è ammissibile presentare al giudizio di revisione prove o dichiarazioni il cui scopo sia solo ottenere una diversa rivalutazione di prove già esaminate nella sentenza di condanna
  • È consigliabile, in casi analoghi, accompagnare le dichiarazioni sopravvenute con riscontri esterni indipendenti (documentali, intercettazioni, dichiarazioni di terzi) che ne aumentino la credibilità e l'incidenza sul compendio probatorio originario
  • La mancata ammissione della revisione può comportare condanne per spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. cassa delle ammende), pertanto occorre valutare preliminarmente la concretezza e la riscontrabilità delle prove nuove prima di proporre l'istanza

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