Sentenza n. 5325/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva accolto il ricorso di primo grado, liquidando le spese processuali in euro 500,00 per il carattere seriale della controversia
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR esclusivamente nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite, ritenendo l’importo di euro 500,00 meramente simbolico, non conforme al decoro della professione e considerevolmente inferiore ai parametri ministeriali. Ha dedotto la violazione dei D.M. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, sostenendo l’inderogabilità dei minimi o, comunque, l’illegittimità di una riduzione superiore ai limiti tabellari senza adeguata motivazione. Sono state inoltre prospettate violazioni dell’art. 2233 c.c., degli artt. 24, 111 e 113 Cost., dell’art. 26 c.p.a., dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 6 CEDU, in relazione al principio di effettività della tutela giurisdizionale e all’equo processo. L’appellante ha chiesto la riforma della sentenza e la liquidazione di euro 1.189,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e riformato la sentenza di primo grado limitatamente alle spese processuali. Ha chiarito che, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, non sussiste un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari: i parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati, costituiscono criteri di riferimento, dai quali il giudice può discostarsi, purché indichi i criteri della liquidazione quando lo scostamento sia apprezzabile e rilevante. L’unico limite legale è il divieto, derivante dall’art. 2233, comma 2, c.c., di liquidare somme meramente simboliche e non consone al decoro della professione. Nel caso concreto, il TAR si era limitato a richiamare il carattere seriale della controversia, senza motivare adeguatamente la drastica riduzione delle spese. La serialità, inoltre, non giustificava automaticamente la compensazione o la riduzione, potendo anzi assumere rilievo contrario quando l’amministrazione abbia reiteratamente mantenuto una posizione già riconosciuta illegittima. La liquidazione di euro 500,00, manifestamente inferiore a quella desumibile dai parametri e priva di congrua motivazione, è stata ritenuta lesiva dell’effettività della tutela giurisdizionale. In riforma della sentenza, le spese del primo grado sono state liquidate equitativamente in euro 800,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado d’appello sono state compensate per il parziale accoglimento della domanda, essendo stata richiesta una somma maggiore.
Norme richiamate
art. 2233, comma 2, c.c.
la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione
Costituisce l’unico limite legale individuato dal Collegio alla libertà di determinazione giudiziale delle spese, vietando la liquidazione di somme simboliche e non consone al decoro professionale.
artt. 4 e 5 D.M. 10 marzo 2014, n. 55
tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento
I parametri ministeriali devono essere considerati dal giudice nella liquidazione delle spese; lo scostamento apprezzabile e rilevante richiede una motivazione specifica, ma non opera come inderogabile tariffa minima.
art. 13, comma 6, l. n. 247/2012
il compenso è liquidato dal giudice con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia
Costituisce la base legislativa del sistema parametrico cui il giudice deve fare riferimento quando il compenso non sia stato determinato per iscritto.
art. 9, comma 1, l. n. 27/2012
abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico
Ha comportato il venir meno del vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari previsto dal previgente sistema.
artt. 24 e 113 Cost.
Sono richiamati a tutela del principio di effettività della tutela giurisdizionale, che può essere compromesso da una liquidazione delle spese manifestamente insufficiente e non motivata.
art. 47 CDFUE
È richiamato quale fondamento sovranazionale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
art. 26 c.p.a.
Rileva nella disciplina della liquidazione delle spese del processo amministrativo.
art. 91 c.p.c.
È richiamato quale regola generale sulla condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
Massime di principio
- Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi non costituiscono minimi inderogabili, ma criteri di riferimento dai quali il giudice può discostarsi.
- Quando la liquidazione delle spese processuali si discosta in modo apprezzabile e rilevante dai parametri ministeriali, il giudice deve indicare i criteri concreti che hanno determinato la quantificazione.
- L’art. 2233, comma 2, c.c. impedisce comunque la liquidazione di somme meramente simboliche e non adeguate all’importanza dell’attività difensiva e al decoro della professione.
- Il mero carattere seriale della controversia non giustifica, senza ulteriore motivazione, una drastica riduzione delle spese processuali né la loro compensazione; la motivazione deve confrontarsi con la concreta attività difensiva svolta.
- Una liquidazione delle spese manifestamente insufficiente e priva di adeguata motivazione può ledere il principio di effettività della tutela giurisdizionale, soprattutto quando il ricorso sia stato necessario per ottenere il riconoscimento giudiziale di una posizione già reiteratamente disconosciuta dall’amministrazione.
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