Sentenza del 23/02/2018 n. 784 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Imposte sui redditi - Accertamento - Società a ristretta base sociale - Presunzione semplice - Distribuzione utili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa presunzione di distribuzione pro quota degli utili extra-contabili è stata ritenuta applicabile ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi. L'accertamento è quindi legittimo in linea generale, salvo che il contribuente fornisca una prova contraria specifica e concreta circa il mancato trasferimento degli utili ai soci.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità della presunzione secondo cui, nelle società di capitali caratterizzate da una compagine sociale ristretta, i maggiori ricavi non contabilizzati accertati nei confronti della società siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni. Tale presunzione si fonda sulla comune complicità e sulla conoscenza reciproca che normalmente caratterizzano i gruppi societari ristretti. Il socio può tuttavia superarla dimostrando concretamente che gli utili non sono stati distribuiti, ma sono stati accantonati dalla società o reinvestiti.
Norme richiamate
Principi in materia di presunzioni semplici nell'accertamento tributario
La distribuzione ai soci degli utili extra-contabili di una società a ristretta base sociale può essere desunta mediante una presunzione semplice, purché fondata su elementi idonei e non automaticamente insuperabile.
Disciplina delle imposte sui redditi relativa agli utili distribuiti ai soci
Gli utili occulti accertati in capo alla società possono essere imputati ai soci pro quota quando, in ragione della ristrettezza della compagine sociale, sia ragionevole presumere la loro distribuzione.
Massime di principio
- Nelle società con pochi soci, l'accertamento di maggiori ricavi o utili non contabilizzati può comportare, anche senza prova diretta della consegna del denaro, la presunzione della distribuzione degli utili ai soci in proporzione alle partecipazioni.
- La presunzione non è assoluta: il contribuente può contestarla dimostrando con documentazione concreta che gli utili sono rimasti nella società, sono stati accantonati oppure sono stati reinvestiti.
- La mera negazione della distribuzione o la contestazione generica dell'accertamento normalmente non è sufficiente; occorre provare circostanze specifiche incompatibili con l'effettiva percezione degli utili.
- La ristrettezza della base sociale costituisce un elemento indiziario rilevante, ma l'Amministrazione deve comunque fondare l'accertamento su un ragionamento presuntivo coerente e verificabile.
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