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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03793/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che, riformando la decisione di primo grado, aveva ritenuto inammissibile la domanda di rimborso dell'ICI/IMU relativa a un immobile accatastato in categoria F4, sul rilievo che non fosse stata proposta previamente un'istanza amministrativa di rimborso. La controversia nasceva da avvisi di accertamento per ICI 2010 e 2011 e IMU 2012, 2013 e 2014, emessi dal Comune qualificando l'immobile come area fabbricabile e richiedendo imposte, sanzioni, interessi e spese. Con il primo motivo la ricorrente lamentava nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse dichiarato assorbiti i motivi di appello relativi all'illegittimità degli avvisi, senza decidere sul loro oggetto effettivo; con il secondo deduceva la violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 per mancata declaratoria d'ufficio di inammissibilità delle nuove domande/eccezioni del Comune; con il terzo invocava l'art. 1, comma 164, l. 296/2006, affermando di essersi legittimamente rivolta al giudice per il rimborso di imposte indebitamente versate; con il quarto denunciava la violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, sostenendo l'ammissibilità della richiesta di rimborso nel processo tributario; con il quinto lamentava omesso esame di fatti decisivi e della documentazione che proverebbe l'illegittima tassazione del bene e l'avvenuto pagamento di imposte non dovute.

La decisione

La Corte ha accolto solo il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse erroneamente omesso di pronunciarsi sui motivi di appello inerenti alla legittimità degli avvisi di accertamento, qualificandoli impropriamente come assorbiti senza dare conto dei presupposti in fatto e in diritto della declaratoria di assorbimento. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese. Sono stati invece respinti i motivi dal secondo al quinto, perché la domanda di rimborso non può essere proposta nel medesimo giudizio di impugnazione degli avvisi di accertamento, dato il carattere impugnatorio del processo tributario e la sua limitazione al controllo degli atti impositivi elencati nell'art. 19 d.lgs. 546/1992.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    invocato per denunciare nullità della sentenza e del procedimento per error in procedendo e omessa pronuncia

  • art. 112 c.p.c.

    la sentenza deve corrispondere al chiesto e pronunciato; la declaratoria di assorbimento senza adeguata motivazione può integrare omissione di pronuncia

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    richiamato per le censure di violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 57, commi 1 e 2, d.lgs. 546/1992

    invocato per sostenere l'inammissibilità d'ufficio di nuove domande ed eccezioni in appello nel processo tributario

  • art. 1, comma 164, l. 296/2006

    richiamato dalla ricorrente a fondamento della pretesa di rimborso delle somme indebitamente versate

  • art. 19, lettera a), d.lgs. 546/1992

    richiamato per sostenere che la richiesta di rimborso non rientra tra gli atti impugnabili nel giudizio tributario e, quindi, non può essere proposta in tale sede

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    richiamato per dedurre l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la declaratoria di assorbimento di una questione o di un motivo impugnatorio richiede che il giudice indichi specificamente i presupposti in fatto e in diritto che la giustificano; in difetto, si verifica omessa pronuncia con nullità della decisione sul punto.
  • Il giudizio tributario ha natura impugnatoria ed è limitato al controllo della legittimità degli specifici atti impositivi impugnati; non è quindi la sede per introdurre una autonoma domanda di rimborso di crediti tributari.
  • La richiesta di rimborso di imposte indebitamente versate deve seguire il procedimento proprio previsto dall'ordinamento e non può essere sovrapposta alla contestazione degli avvisi di accertamento, salvo che la legge lo consenta espressamente.
  • Le eccezioni e le domande nuove in appello nel processo tributario sono soggette al regime di cui all'art. 57 d.lgs. 546/1992, ma la loro trattazione nel ricorso per cassazione resta condizionata alla corretta impostazione del thema decidendum del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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