Cassazione Penale, Sentenza n. 7485/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Occhipinti impugna per tre motivi: 1) vizio di motivazione sulla responsabilità penale e sul nesso causale, sostenendo che non è stato provato che il rispetto del limite di velocità avrebbe evitato l'investimento; 2) omessa valutazione dell'eventuale interruzione del nesso eziologico dovuta alla condotta del pedone (movimento rapido, inatteso, imprevedibile); 3) illegittima subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale senza adeguata indagine sulle reali condizioni economiche della condannata.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo la ricostruzione dei giudici di merito adeguatamente motivata (eccessiva velocità, presenza di ostacolo, zona e giorno affollati; la condotta del pedone non ritenuta eccezionale o atipica e quindi non idonea a interrompere il nesso causale). Ha invece accolto il terzo motivo: ha annullato la parte della sentenza che subordinava la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania per nuovo esame sul punto, ordinando la regolazione delle spese relative al giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 590-bis cod. pen.
Norma penale richiamata quale titolo di reato per le lesioni personali stradali; la condotta della imputata è stata ricollegata a questa fattispecie in ragione di negligenza, imprudenza e violazione del Codice della strada.
Codice della strada
Violazioni di specifiche norme del Codice della strada (es.: velocità superiore al limite in luogo frequentato da pedoni, mancata moderazione della velocità) ritenute causalmente rilevanti per l'investimento.
Corte di Cassazione, Sez.4, Sentenza n. 1436 del 12/12/2023
Sez. 4 , Sentenza n. 1436 del 12 dicembre 2023 - Rv. 285633 - 01g
Principio secondo cui il giudice è tenuto a valutare le condizioni economiche del condannato quando intende subordinare la sospensione condizionale al pagamento della provvisionale; la mancata valutazione è censurabile.
Corte di Cassazione, Sez.4, Sentenza n. 29924 del 26/03/2019
Sez. 4, Sentenza n. 29924 del 26 marzo 2019, Rv. 276597 - 01
Principio per cui non è ammissibile subordinare la sospensione condizionale al pagamento della provvisionale anteriormente al passaggio in giudicato (esecuzione ante iudicatum).
Giurisprudenza di legittimità (principi sull'avvistabilità del pedone)
ex plurimis Sez.4 n. 24414 del 06/05/2021; Sez.4 n. 33207 del 02/07/2013; Sez.4 n. 10635 del 20/02/2013
Consolidato principio secondo cui il conducente è responsabile se la condotta imprudente altrui rientra nella prevedibilità: il conducente è tenuto all'avvistamento del pedone e ad adottare accorgimenti (moderare la velocità, fermarsi) salvo che il pedone abbia posto in essere un comportamento rapido, inatteso e imprevedibile tale da rendere impossibile l'osservazione anche adoperando normale diligenza.
Massime di principio
- La Cassazione non rivede la valutazione delle prove di fatto se la decisione di merito è adeguatamente motivata: il ricorso per cassazione mira a censurare vizi di diritto o gravi errori logico-giuridici, non a riformulare una diversa ricostruzione fattuale.
- Nel caso di investimento di pedone il giudice valuta la prevedibilità e l'avvistabilità: il conducente ha il dovere di moderare la velocità e vigilare, soprattutto in tratte frequentate da pedoni; la sola imprudenza del pedone non interrompe il nesso causale se il suo comportamento non è eccezionale, rapido e imprevedibile.
- La condotta del conducente che eccede i limiti di velocità e non pone in essere manovre evasive è frequentemente ritenuta causalmente rilevante perché comprime i tempi di avvistamento e reazione.
- Il giudice che subordina la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale è tenuto a valutare, anche sommariamente, le reali condizioni economiche del condannato; non è ammesso pretendere il pagamento anticipato della provvisionale prima del giudicato, pena la 'esecuzione ante iudicatum'.
- Se in una situazione simile si intende impugnare una decisione di merito, è necessario indicare puntualmente, nel ricorso in cassazione, i vizi di motivazione e di diritto e non proporre generiche alternative ricostruzioni dei fatti.
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