Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7485/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Occhipinti impugna per tre motivi: 1) vizio di motivazione sulla responsabilità penale e sul nesso causale, sostenendo che non è stato provato che il rispetto del limite di velocità avrebbe evitato l'investimento; 2) omessa valutazione dell'eventuale interruzione del nesso eziologico dovuta alla condotta del pedone (movimento rapido, inatteso, imprevedibile); 3) illegittima subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale senza adeguata indagine sulle reali condizioni economiche della condannata.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo la ricostruzione dei giudici di merito adeguatamente motivata (eccessiva velocità, presenza di ostacolo, zona e giorno affollati; la condotta del pedone non ritenuta eccezionale o atipica e quindi non idonea a interrompere il nesso causale). Ha invece accolto il terzo motivo: ha annullato la parte della sentenza che subordinava la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania per nuovo esame sul punto, ordinando la regolazione delle spese relative al giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 590-bis cod. pen.

    Norma penale richiamata quale titolo di reato per le lesioni personali stradali; la condotta della imputata è stata ricollegata a questa fattispecie in ragione di negligenza, imprudenza e violazione del Codice della strada.

  • Codice della strada

    Violazioni di specifiche norme del Codice della strada (es.: velocità superiore al limite in luogo frequentato da pedoni, mancata moderazione della velocità) ritenute causalmente rilevanti per l'investimento.

  • Corte di Cassazione, Sez.4, Sentenza n. 1436 del 12/12/2023

    Sez. 4 , Sentenza n. 1436 del 12 dicembre 2023 - Rv. 285633 - 01g

    Principio secondo cui il giudice è tenuto a valutare le condizioni economiche del condannato quando intende subordinare la sospensione condizionale al pagamento della provvisionale; la mancata valutazione è censurabile.

  • Corte di Cassazione, Sez.4, Sentenza n. 29924 del 26/03/2019

    Sez. 4, Sentenza n. 29924 del 26 marzo 2019, Rv. 276597 - 01

    Principio per cui non è ammissibile subordinare la sospensione condizionale al pagamento della provvisionale anteriormente al passaggio in giudicato (esecuzione ante iudicatum).

  • Giurisprudenza di legittimità (principi sull'avvistabilità del pedone)

    ex plurimis Sez.4 n. 24414 del 06/05/2021; Sez.4 n. 33207 del 02/07/2013; Sez.4 n. 10635 del 20/02/2013

    Consolidato principio secondo cui il conducente è responsabile se la condotta imprudente altrui rientra nella prevedibilità: il conducente è tenuto all'avvistamento del pedone e ad adottare accorgimenti (moderare la velocità, fermarsi) salvo che il pedone abbia posto in essere un comportamento rapido, inatteso e imprevedibile tale da rendere impossibile l'osservazione anche adoperando normale diligenza.

Massime di principio

  • La Cassazione non rivede la valutazione delle prove di fatto se la decisione di merito è adeguatamente motivata: il ricorso per cassazione mira a censurare vizi di diritto o gravi errori logico-giuridici, non a riformulare una diversa ricostruzione fattuale.
  • Nel caso di investimento di pedone il giudice valuta la prevedibilità e l'avvistabilità: il conducente ha il dovere di moderare la velocità e vigilare, soprattutto in tratte frequentate da pedoni; la sola imprudenza del pedone non interrompe il nesso causale se il suo comportamento non è eccezionale, rapido e imprevedibile.
  • La condotta del conducente che eccede i limiti di velocità e non pone in essere manovre evasive è frequentemente ritenuta causalmente rilevante perché comprime i tempi di avvistamento e reazione.
  • Il giudice che subordina la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale è tenuto a valutare, anche sommariamente, le reali condizioni economiche del condannato; non è ammesso pretendere il pagamento anticipato della provvisionale prima del giudicato, pena la 'esecuzione ante iudicatum'.
  • Se in una situazione simile si intende impugnare una decisione di merito, è necessario indicare puntualmente, nel ricorso in cassazione, i vizi di motivazione e di diritto e non proporre generiche alternative ricostruzioni dei fatti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.