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Sentenza

Sentenza n. 13878/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del giudizio definitivo di non idoneità attitudinale espresso dalla Commissione per gli Accertamenti Attitudinali del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, notificato a mezzo PEC in data 18.02.2026, con conseguente esclusione della ricorrente dal concorso; - del verbale della Commissione n. -OMISSIS- SEL, per gli accertamenti attitudinali e di tutti gli atti endoprocedimentali presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi gli esiti del colloquio collegiale di verifica e delle prove psicologiche/attitudinali svolte in data 16 e 18 febbraio 2026; - della relazione psicologica redatta dall'Ufficiale psicologo; - della scheda di valutazione attitudinale redatta dall'Ufficiale perito selettore; - ove occorra, delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso. Nonché del bando di concorso per l'ammissione di 4918 allievi carabinieri effettivi, pubblicato sul Portale del Reclutamento il 6 giugno 2025 e di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque lesivo, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, fermi restando gli atti favorevoli di idoneità sanitaria e psico-fisica, non contestati e richiamati quali elementi sintomatici dell'illogicità e contraddittorietà del successivo giudizio di non idoneità attitudinale. NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E DECLARATORIA del diritto della ricorrente ad essere giudicata idonea alla procedura per il reclutamento di n. 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale con conseguente CONDANNA anche in via cautelare dell'Amministrazione resistente, previa dichiarazione di idoneità del ricorrente, all'adozione di ogni provvedimento necessario a consentire alla Sig.ra -OMISSIS- la prosecuzione della procedura concorsuale o il suo inserimento in graduatoria, ovvero, in via principale, mediante rinnovazione degli accertamenti attitudinali innanzi a diversa Commissione esaminatrice, ovvero, ove ciò non fosse più possibile, alla dichiarazione di idoneità dello stesso con conseguente risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per effetto dell'illegittima esclusione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16/6/2026: PER L’ANNULLAMENTO Previa sospensione dell’efficacia: - del decreto del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri prot. n. 167/11-4-2024 CC del 4 aprile 2026, recante approvazione della graduatoria finale di merito relativa ai candidati della riserva di posti di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), del bando di concorso CAR25; - della graduatoria finale di merito relativa ai candidati della riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) (civili), del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di n. 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale (codice concorso CAR25), allegata al verbale n. 194 del 1° aprile 2026 della Commissione esaminatrice ed approvata con il predetto decreto prot. n. 167/11-4-2024 CC del 4 aprile 2026, pubblicata sul sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri in data 14 aprile 2026.

Giustizia amministrativa202604453

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio definitivo di non idoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, nonché la successiva graduatoria finale nella parte in cui non include la candidata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità attitudinale espresso dalla Commissione nell’ambito del concorso per 4.918 allievi carabinieri, nonché gli atti endoprocedimentali, la relazione psicologica, la scheda di valutazione e, con motivi aggiunti, la graduatoria finale. La Commissione aveva rilevato profili di inidoneità nelle aree comportamentale e di assunzione di ruolo. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 641 del d.lgs. n. 66/2010, degli artt. 11 e 12 del bando, delle norme tecniche e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere, carenza e apparenza della motivazione, illogicità manifesta, contraddittorietà e sviamento. In particolare, ha sostenuto che la motivazione fosse generica, stereotipata e non collegasse i risultati dei test, le osservazioni del colloquio e il giudizio conclusivo; ha inoltre dedotto che il protocollo testologico non evidenziasse profili incompatibili con il servizio militare e che il giudizio fosse contraddittorio rispetto agli esiti favorevoli degli accertamenti sanitari e psico-fisici. Con un secondo motivo ha lamentato l’incongruenza del giudizio rispetto alla finalità degli accertamenti attitudinali, sostenendo che la valutazione non fosse il risultato di una reale sintesi tecnico-discrezionale delle prove e che il collegamento tra i dati raccolti e l’esito finale non fosse dimostrato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha qualificato il giudizio di idoneità attitudinale come espressione di ampia discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile solo in presenza di evidente illogicità, manifesta irragionevolezza, sviamento logico o errore sui fatti, senza possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione a quella della Commissione. Ha ritenuto che la procedura fosse articolata in più fasi — somministrazione e correzione dei test, valutazione del raccoglitore delle prove, colloquio collegiale e giudizio definitivo — e che il giudizio finale potesse fondarsi sulla complessiva performance della candidata, non soltanto sull’esito dei test o sul colloquio. La motivazione è stata ritenuta adeguata perché la Commissione aveva indicato elementi concreti emersi dai questionari e dal colloquio: elevate difese e autorappresentazione socialmente desiderabile nei test; tensione, insicurezza, postura chiusa, scarsa assertività e persuasività, conoscenza superficiale delle funzioni del carabiniere, difficoltà ad argomentare autonomamente, interferenze emotive e maturità globale ancora in formazione. Il Collegio ha escluso contraddizioni tra i giudizi dei componenti, tra i risultati dei test e il colloquio, nonché tra l’esito attitudinale e i precedenti accertamenti sanitari favorevoli. Ha inoltre richiamato il principio di attualità della valutazione, per cui il giudizio deve riferirsi alla performance resa nella specifica procedura e non può essere superato da precedenti idoneità o esperienze positive in altre procedure o in altri corpi. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 641 d.lgs. n. 66/2010

    La norma è richiamata dalla ricorrente quale parametro della disciplina degli accertamenti attitudinali e dei requisiti per il reclutamento militare; il giudice respinge le censure ritenendo legittimo il giudizio tecnico della Commissione.

  • artt. 11 e 12 del bando di concorso CAR25

    Le disposizioni del bando disciplinano, unitamente alle norme tecniche, lo svolgimento degli accertamenti attitudinali; il giudice ritiene rispettata la procedura articolata in test, valutazione degli atti, colloquio collegiale e giudizio definitivo.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    L’obbligo di motivazione è ritenuto assolto mediante l’indicazione degli elementi concreti emersi dai test e dal colloquio, idonei a rendere intelligibile il giudizio di non idoneità.

  • art. 60 c.p.a.

    Sussistendone i presupposti e previa comunicazione alle parti, il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata.

Massime di principio

  • Il giudizio di non idoneità attitudinale espresso da una commissione concorsuale specializzata costituisce valutazione tecnico-discrezionale sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, sviamento logico o errore sui fatti; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione.
  • L’accertamento attitudinale per il reclutamento nelle forze di polizia può riguardare la complessiva personalità del candidato, con funzione prognostica rispetto allo svolgimento del servizio, e può fondarsi unitariamente su test intellettivi, di personalità e comportamentali, questionari, osservazioni durante il colloquio e valutazioni collegiali di più professionalità.
  • La motivazione del giudizio di inidoneità attitudinale è sufficiente quando espone in modo comprensibile gli elementi concreti desunti dai test e dal colloquio che hanno condotto all’esito negativo; non è necessario che il provvedimento riproduca una valutazione analitica separata di ogni singolo dato, purché il percorso valutativo complessivo sia intelligibile.
  • La valutazione attitudinale è soggetta al principio di attualità: l’idoneità o il superamento di prove in precedenti concorsi, così come precedenti esperienze positive in altri corpi o ruoli militari, non vincolano la Commissione nella specifica procedura concorsuale, caratterizzata da propri compiti e requisiti.
  • Gli esiti favorevoli degli accertamenti sanitari o psico-fisici non sono di per sé incompatibili con un successivo giudizio negativo di idoneità attitudinale, poiché si tratta di verifiche diverse, aventi oggetto e criteri valutativi distinti.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubblici
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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