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Sentenza

Sentenza n. 43/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento definitivo di rigetto prot. 0153065/2023, emesso in data 06.03.2023 dalla Guardia di Finanza - Reparto tecnico logistico amministrativo Lombardia / Ufficio Amministrazione - Sezione Gestione Finanziaria e notificato all'interessato in pari data a mezzo PEC; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento e la corresponsione del compenso relativo al lavoro straordinario.

Giustizia amministrativa202300435

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: provvedimento definitivo di rigetto dell'istanza di riconoscimento e corresponsione del compenso per lavoro straordinario svolto in giornate festive e festive infrasettimanali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento e il pagamento delle ore lavorate nelle domeniche e nelle festività infrasettimanali, asseritamente eccedenti le 36 ore settimanali, per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2021. Ha sostenuto che il lavoro svolto nelle giornate destinate al riposo settimanale o festivo costituisce lavoro straordinario quando, oltre a superare la media giornaliera, eccede le 36 ore settimanali; l'indennità compensativa prevista per il lavoro festivo avrebbe invece la diversa funzione di remunerare il disagio e sarebbe cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione, sostenendo che l'Amministrazione avesse confuso le ore lavorate nelle giornate festive entro le 36 ore settimanali con quelle eccedenti tale limite. L'Amministrazione ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi e ha affermato che le ore di straordinario risultanti dai modelli IP1 erano state integralmente liquidate.

La decisione

Il TAR ha ritenuto la controversia devoluta alla propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., trattandosi di rapporto di lavoro del personale in regime di diritto pubblico. Ha esaminato preliminarmente la prescrizione, rilevando che i crediti retributivi si prescrivono in cinque anni e che l'istanza presentata il 31 dicembre 2022 costituiva atto interruttivo; pertanto, le pretese relative a compensi maturati anteriormente al 31 dicembre 2017 sono prescritte. Per il periodo successivo, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il giudice ha chiarito che l'indennità compensativa e il riposo compensativo spettano per il lavoro prestato nella giornata festiva, mentre il compenso per lavoro straordinario spetta per le ore che, in tale giornata, determinano il superamento delle 36 ore settimanali; i relativi istituti non sono alternativi. Tuttavia, dagli IP1 prodotti da entrambe le parti, sottoscritti dal militare e dal comandante della compagnia, risultava che le ore eccedenti le 36 ore settimanali erano state specificamente indicate come straordinario. La documentazione tratta dal terminale 3270 dimostrava inoltre che tali ore erano state integralmente liquidate con la prevista indennità di straordinario. Il ricorrente non aveva contestato né la documentazione né l'avvenuto pagamento. Tale fatto estintivo poteva quindi essere posto a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a. Il ricorso è stato definitivamente respinto, con compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.

    controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico

    La controversia sul pagamento del lavoro straordinario spettante a personale della Guardia di Finanza rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 3 d.lgs. 165/2001

    categorie non contrattualizzate

    Il personale militare rientra tra le categorie di pubblico impiego non contrattualizzato.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    termine di prescrizione ... quinquennale

    I crediti retributivi derivanti dal rapporto di lavoro, anche pubblico, si prescrivono in cinque anni.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    il principio di non contestazione ... può operare in relazione a fatti, costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato

    L'avvenuta liquidazione delle ore di straordinario, non contestata dal ricorrente e risultante dalla documentazione acquisita, può essere considerata fatto estintivo del diritto azionato.

  • art. 54 d.P.R. 164/2002

    L'indennità compensativa remunera il disagio derivante dal lavoro prestato nella giornata festiva e si distingue dal compenso per le ore di straordinario eccedenti le 36 ore settimanali.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative al trattamento economico del personale militare, appartenente alle categorie di pubblico impiego non contrattualizzato, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., anche quando la domanda è sostanzialmente diretta all'accertamento di un diritto soggettivo retributivo.
  • I crediti retributivi derivanti da un rapporto di pubblico impiego stabile si prescrivono in cinque anni e la prescrizione decorre, per le singole competenze, dalla loro progressiva maturazione; l'istanza di riconoscimento e pagamento costituisce atto interruttivo limitatamente ai crediti non ancora prescritti.
  • Il lavoro prestato da personale militare in una giornata destinata al riposo settimanale o festiva dà diritto all'indennità compensativa e al riposo compensativo per il solo svolgimento dell'attività in tale giornata, mentre il compenso per lavoro straordinario spetta per le ore che determinano il superamento delle 36 ore settimanali; i trattamenti hanno funzione distinta e sono cumulabili quando ne ricorrono i presupposti.
  • Quando i modelli di servizio sottoscritti dall'interessato indicano come straordinario le ore lavorate in giornate festive eccedenti le 36 ore settimanali e la documentazione amministrativa dimostra l'avvenuta liquidazione, la mancata contestazione specifica di tali fatti consente al giudice di considerarli fatti estintivi del diritto al pagamento ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

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