Sentenza del 15/01/2019 n. 529 - Comm. Trib. Prov. Catania
IMPOSTA DI REGISTRO - OMESSA ALLEGAZIONE ATTO OGGETTO DI REGISTRAZIONE - NULLITA' DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE - SUSSISTE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto: l'avviso di liquidazione è stato dichiarato illegittimo e nullo per difetto di motivazione, poiché la mera indicazione della data e del numero del provvedimento non sostituisce l'obbligo di allegarne il contenuto quando tale atto costituisce il presupposto della pretesa tributaria.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'avviso di liquidazione perché l'atto indicava soltanto la data e il numero del provvedimento civile oggetto di registrazione, senza allegarne copia. Tale omissione impediva una conoscenza immediata e completa dei presupposti della pretesa tributaria e violava l'obbligo di motivazione e di allegazione previsto dall'art. 7 della legge n. 212/2000. Il contribuente sarebbe stato costretto a ricercare autonomamente il provvedimento, con una compressione del tempo effettivamente disponibile per predisporre l'impugnazione.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
L'obbligo di allegazione dell'atto richiamato mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle facoltà difensive.
Quando un atto richiamato costituisce il presupposto della pretesa fiscale, l'Amministrazione deve allegarlo all'avviso oppure riprodurne in modo adeguato il contenuto essenziale, così da consentire al contribuente di comprendere immediatamente la contestazione e difendersi senza svolgere attività di ricerca.
Massime di principio
- Un avviso tributario può essere nullo o illegittimo per difetto di motivazione se richiama un atto presupposto senza allegarlo e senza riportarne il contenuto essenziale.
- La semplice indicazione della data e del numero dell'atto richiamato, di regola, non è sufficiente quando il contribuente non ne abbia già piena e legale conoscenza.
- L'obbligo di allegazione tutela il diritto di difesa: il contribuente non deve essere costretto a reperire autonomamente documenti necessari per comprendere la pretesa e impugnarla.
- La violazione può essere rilevante soprattutto quando l'atto non allegato contiene elementi indispensabili per verificare la debenza, l'ammontare o i presupposti dell'imposta.
- In situazioni analoghe occorre verificare se l'atto presupposto sia stato effettivamente allegato, anteriormente conosciuto dal contribuente o integralmente riprodotto nell'avviso; in assenza di tali condizioni, può sussistere un vizio di motivazione.
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