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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33121/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato, affetto da broncopneumopatia cronica ostruttiva in terapia broncodilatatoria e da sindrome delle apnee ostruttive del sonno, aveva chiesto ai sensi dell'art. 299 c.p.p. la revoca o, in subordine, la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, deducendo l'incompatibilità delle proprie condizioni di salute con la detenzione. La richiesta era fondata, in particolare, sulla necessità di utilizzare un dispositivo CPAP, prescritto per prevenire le apnee notturne e i possibili eventi ischemici. Dopo un precedente annullamento con rinvio, il Tribunale del riesame aveva svolto ulteriori accertamenti presso l'amministrazione penitenziaria, la struttura carceraria e l'autorità sanitaria locale. Era emerso che il dispositivo poteva essere acquistato direttamente dal paziente oppure ottenuto tramite la procedura per l'aggravamento dell'invalidità, procedura non ricompresa nei LEA e comportante anche oneri economici; inoltre, non risultavano istituti penitenziari già dotati di CPAP. Il Tribunale aveva comunque confermato il rigetto, ritenendo che il detenuto si fosse rifiutato di procedere mediante una delle alternative prospettate e che non potesse, con la propria condotta, ostacolare o ritardare le cure. Il ricorrente ha dedotto, con unico motivo, la violazione degli artt. 275, 286-bis, comma 3, 299, comma 4-ter, c.p.p. e il vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale non avesse adeguatamente considerato il diritto alla salute, l'assenza di disponibilità economica per l'acquisto del dispositivo o per incaricare uno specialista, la mancanza di un medico di riferimento e il fatto che il mancato reperimento della CPAP dipendesse da carenze amministrative e sanitarie, non da un rifiuto del trattamento. Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso; la difesa ha insistito per l'accoglimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e annullato con rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo un nuovo esame da parte del Tribunale del riesame di Caltanissetta. La Corte ha rilevato che il Tribunale aveva qualificato apoditticamente la condotta dell'imputato come rifiuto del trattamento sanitario, senza confrontarsi adeguatamente con la sua precisazione di non essersi opposto alla CPAP, ma di non ritenere gravante su di lui l'onere di avviare la domanda di aggravamento dell'invalidità o di procurarsi uno specialista. Secondo la Corte, tale condotta non equivale necessariamente a un rifiuto delle cure, potendo invece integrare un rifiuto di collaborare a un procedimento amministrativo con oneri anche economici. Il Tribunale non aveva inoltre adeguatamente considerato che la struttura penitenziaria non disponeva del dispositivo, che la disponibilità del medico esterno era ridotta e che le disfunzioni amministrative o gli ostacoli burocratici dell'autorità sanitaria non possono impedire la concreta somministrazione delle terapie necessarie. In sede di rinvio dovranno essere approfondite le ragioni del mancato avvio, da parte dell'autorità sanitaria competente, della domanda di aggravamento dell'invalidità e dovrà essere verificato se vi sia stato un effettivo rifiuto dell'imputato oppure se il mancato avvio dipenda da fattori a lui non imputabili.

Norme richiamate

  • art. 275 c.p.p.

    Richiamato tra le norme la cui violazione è stata dedotta; il testo non espone una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

  • art. 286-bis, comma 3, c.p.p.

    Richiamato tra le norme la cui violazione è stata dedotta in relazione alla compatibilità della custodia cautelare con le condizioni di salute; il testo non espone una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

  • art. 299 c.p.p.

    Costituisce la base della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare fondata sull'incompatibilità delle condizioni di salute.

  • art. 299, comma 4-ter, c.p.p.

    Richiamato tra le norme la cui violazione è stata dedotta; il testo lo collega alla valutazione giudiziale della richiesta di modifica della misura cautelare per ragioni sanitarie.

  • art. 2, comma 283, legge 24 dicembre 2007, n. 244

    La Corte lo richiama per evidenziare il trasferimento delle funzioni sanitarie penitenziarie al Servizio sanitario nazionale, comprese le attività relative alle patologie croniche, ai monitoraggi diagnostici e agli interventi specialistici.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per gli adempimenti spettanti alla cancelleria a seguito della decisione.

  • art. 52 D.Lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento, a tutela della riservatezza.

Massime di principio

  • Il mancato reperimento, da parte del detenuto, delle risorse economiche o degli adempimenti amministrativi necessari per ottenere un dispositivo medico non può essere automaticamente qualificato come rifiuto del trattamento sanitario; il giudice deve distinguere il rifiuto della cura dal rifiuto di collaborare a una procedura amministrativa onerosa.
  • Nel valutare la compatibilità della custodia cautelare con le condizioni di salute, il giudice deve verificare concretamente la possibilità di erogare nella specifica struttura penitenziaria la terapia prescritta, non limitarsi alla compatibilità astratta della patologia con la detenzione.
  • Le disfunzioni amministrative, l'assenza del dispositivo nella struttura penitenziaria o gli ostacoli burocratici imputabili all'autorità sanitaria non possono, di per sé, ostacolare la concreta somministrazione delle terapie necessarie alla tutela della salute del detenuto.
  • Quando il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare si fonda sul presunto rifiuto del detenuto di attivare una procedura sanitaria o amministrativa, il giudice deve accertare in concreto se vi sia stato un effettivo rifiuto e se il mancato avvio della procedura dipenda invece da fattori non imputabili all'interessato.
  • La motivazione sulla compatibilità della custodia cautelare con le condizioni di salute è carente quando non si confronta con gli elementi concreti relativi alla disponibilità e all'utilizzabilità nella struttura penitenziaria del presidio medico necessario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelare
RamiProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieCarcere
IstitutiNullità processuale

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