Cassazione Civile, Ordinanza n. 03633/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La società aveva impugnato una cartella di pagamento e il relativo ruolo, emessi per IVA, sanzioni e interessi riferiti al periodo d'imposta 2012, contestando la pretesa anche quale responsabile in solido ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 472/1997 in relazione all'acquisto di azienda da altra società. Dopo il rigetto in primo e in secondo grado, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma prima della decisione ha depositato memoria dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributare prevista dalla l. n. 197/2022 e di rinunciare al ricorso, non essendovi più interesse alla decisione.
La decisione
La Corte ha esaminato in via preliminare la rinuncia al ricorso conseguente all'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie. Ha ritenuto la rinuncia rituale e conforme all'art. 390 c.p.c., non necessitando l'accettazione della controparte per produrre effetti processuali in cassazione. Di conseguenza ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Quanto alle spese, ha disposto la compensazione integrale, richiamando la disciplina speciale della definizione agevolata che osterebbe alla condanna alle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, non essendo la causa definita con rigetto o inammissibilità/improcedibilità del ricorso ma per rinuncia.
Norme richiamate
art. 14, commi 1 e 2, d.lgs. n. 472/1997
È richiamato come base della responsabilità solidale del cessionario d'azienda per le obbligazioni tributarie del cedente entro i limiti previsti dalla norma.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
È indicato nella cartella come fondamento del controllo automatizzato da cui sono scaturite le somme richieste.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
È indicato nella cartella come ulteriore fondamento del controllo automatizzato relativo all'IVA.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È la base del rito camerale di trattazione del ricorso per cassazione.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso in cassazione è stata ritenuta rituale e produttiva di effetti processuali senza necessità di accettazione della controparte.
art. 391, comma 2, c.p.c.
La Corte ha escluso la condanna alle spese in caso di rinuncia del contribuente nell'ambito della definizione agevolata, richiamando la specialità della disciplina fiscale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato è stato ritenuto non applicabile alla rinuncia al ricorso per cassazione, operando solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
l. n. 197/2022, artt. 231-252
La rinuncia è stata ricondotta all'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista da tali disposizioni.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se rituale e conforme all'art. 390 c.p.c., produce estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte.
- L'adesione del contribuente alla definizione agevolata delle controversie tributarie giustifica la compensazione integrale delle spese, poiché una condanna alle spese sarebbe incompatibile con la ratio deflattiva dell'istituto.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia al ricorso, poiché la norma lo collega solo al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità dell'impugnazione.
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