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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06240/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La lite nasce dal cambio di affidatario del servizio di trasporto infermi 118 per conto di una ASL. I lavoratori, già impiegati dal precedente gestore dell'appalto, sono stati assunti dal nuovo affidatario in applicazione della clausola sociale del capitolato speciale, che imponeva l'utilizzo prioritario del personale uscente e la garanzia di un inquadramento giuridico e di un trattamento economico non inferiori a quelli goduti presso l'impresa di provenienza. I lavoratori hanno chiesto di accertare il loro diritto a mantenere il precedente trattamento retributivo, assumendo che la retribuzione applicata dal nuovo affidatario, calcolata secondo il CCNL Misericordie, fosse inferiore a quella già percepita e che dovesse invece applicarsi il CCNL AIOP sanità privata, oltre a sostenere in via subordinata l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. per asserito trasferimento d'azienda. La società appaltatrice ha impugnato la sentenza d'appello con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme sulla prova, lamentando che i giudici avrebbero invertito l'onere probatorio sul mantenimento del livello retributivo e avrebbero dovuto disporre una CTU contabile; (2) violazione delle regole di interpretazione contrattuale, dell'art. 41 Cost., dell'art. 7.2 del capitolato e dell'art. 118 d.lgs. 163/2006, sostenendo che la clausola sociale richiamasse il CCNL applicabile e dunque consentisse l'applicazione del CCNL Misericordie; (3) violazione dell'art. 2070 c.c. e dell'art. 118 d.lgs. 163/2006, per omesso esame della natura di CCNL nazionale del CCNL Misericordie; (4) omesso esame e carenza di motivazione sull'inapplicabilità dell'art. 2112 c.c. al rapporto in questione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, salvo alcuni profili di inammissibilità, perché la Corte d'appello aveva correttamente interpretato la clausola sociale nel senso che il richiamo al CCNL applicabile doveva intendersi riferito al contratto collettivo del settore oggettivamente pertinente al servizio appaltato, e aveva correttamente applicato il principio secondo cui la clausola impone di garantire ai lavoratori un trattamento non inferiore a quello di provenienza. Ha inoltre ritenuto inammissibili il terzo e il quarto motivo perché non pertinenti alla ratio decidendi: la decisione di merito non si fondava sulla natura del CCNL Misericordie né sull'art. 2112 c.c., ma sulla clausola sociale del capitolato come pattuizione a favore di terzo e sulla mancata prova, da parte della datrice di lavoro, che il nuovo trattamento retributivo complessivamente percepito fosse pari o superiore al precedente. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2099 c.c.

    Richiamato come norma sulla retribuzione, ma la Corte non ne ricava un criterio autonomo decisivo; il punto centrale resta la prova del mantenimento del trattamento economico complessivo in presenza della clausola sociale.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte esclude un'inversione illegittima dell'onere della prova: i lavoratori avevano allegato e provato la maggiore paga oraria del CCNL di settore, mentre spettava al datore di lavoro dimostrare il mantenimento del livello retributivo complessivo.

  • art. 61 c.p.c.

    Citato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo, senza autonomia decisiva nella ratio della decisione.

  • art. 191 ss. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di CTU contabile, ma la Corte ribadisce che la scelta di disporla è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 1362 c.c.

    La Corte reputa corretta l'interpretazione letterale della clausola sociale: il richiamo al 'CCNL applicabile' va riferito al contratto collettivo del settore della prestazione appaltata, non a quello scelto dall'impresa affidataria.

  • art. 7.2 del Capitolato speciale d'appalto

    Clausola sociale letta come obbligo di assunzione prioritaria del personale uscente e di garanzia di un trattamento economico e giuridico non inferiore a quello di provenienza, nel rispetto del CCNL applicabile al settore.

  • art. 118 d.lgs. 163/2006

    La Corte lo usa come criterio sistematico per interpretare il CCNL 'applicabile' nel senso del contratto collettivo vigente per il settore e la zona di esecuzione delle prestazioni.

  • art. 30, comma 4, d.lgs. 50/2016

    Richiamato come disposizione di analogo tenore al previgente art. 118 d.lgs. 163/2006, a conferma della lettura della clausola sociale in chiave di tutela uniforme dei lavoratori e di leale concorrenza.

  • art. 1411 c.c.

    La clausola sociale del capitolato è qualificata come pattuizione a favore di terzo, da cui nasce un diritto soggettivo dei lavoratori nei confronti dell'appaltatore.

  • art. 41 Cost.

    Citato nel ricorso a sostegno della libertà d'impresa, ma la Corte privilegia la funzione della clausola sociale e della normativa sui contratti pubblici di evitare concorrenza al ribasso e tutelare i lavoratori.

  • art. 2070 c.c.

    Invocato per sostenere la rilevanza del settore di appartenenza del CCNL, ma il motivo è dichiarato inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 2112 c.c.

    La Corte dichiara il motivo inammissibile perché la decisione di merito non si fondava su un trasferimento d'azienda; la questione dell'applicabilità dell'art. 2112 c.c. era estranea alla ratio decidendi.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per osservare che, se vi fosse stata omessa pronuncia sul tema dell'art. 2112 c.c., la censura avrebbe dovuto essere proposta come nullità della sentenza e non come violazione di legge o vizio motivazionale.

Massime di principio

  • La clausola sociale inserita in un capitolato di appalto pubblico, quando garantisce ai dipendenti riassorbiti un trattamento economico non inferiore a quello goduto presso l'impresa uscente, deve essere letta come obbligo dell'aggiudicatario di conservare un livello retributivo complessivo almeno pari al precedente, senza che l'appaltatore possa liberamente parametrare le retribuzioni a un contratto collettivo del tutto estraneo al settore della prestazione.
  • Il richiamo al 'CCNL applicabile' in una clausola sociale va interpretato, secondo il criterio letterale e sistematico, come rinvio al contratto collettivo pertinente al settore oggettivo dell'appalto e alla zona di esecuzione delle prestazioni, non al contratto collettivo prescelto dall'impresa affidataria per il proprio personale.
  • La clausola sociale del capitolato può integrare un contratto a favore di terzo, attribuendo ai lavoratori un diritto soggettivo all'osservanza delle previsioni collettive e del trattamento minimo garantito verso l'appaltatore.
  • In tema di riparto dell'onere della prova, una volta che il lavoratore alleghi e dimostri la differenza tra il trattamento precedente e quello applicato dal nuovo affidatario, spetta al datore di lavoro provare che, nonostante la diversa paga oraria o la diversa contrattazione applicata, il trattamento economico complessivo sia rimasto invariato o migliorativo.
  • La mancata ammissione di una CTU contabile non integra di per sé violazione di legge, poiché la scelta di disporre consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo i limiti dell'illogicità manifesta o della violazione delle regole processuali.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, ad esempio deducendo l'inapplicabilità dell'art. 2112 c.c. o la natura del CCNL prescelto quando la decisione di merito si fonda invece esclusivamente sulla clausola sociale e sulla corretta individuazione del CCNL di settore.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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