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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8572/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato e indagato per abuso d'ufficio e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, impugnava l'ordinanza del GIP del 7/07/2021 che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Nel ricorso si deduceva la carenza delle esigenze cautelari, in ragione della protratta sospensione dal servizio, della facilità dei controlli abitativi e del tempo trascorso dai fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il ricorrente, con dichiarazione autenticata del 16/02/2022, ha rinunciato al ricorso in quanto la misura cautelare custodiale era stata sostituita, nello stesso giorno, con gli arresti domiciliari. La Suprema Corte ha quindi pronunciato l'inammissibilità senza ulteriori statuizioni e ha richiamato il principio per cui l'inammissibilità dovuta a sopravvenuta carenza di interesse non comporta di regola la condanna alle spese, citando giurisprudenza consolidata e menzionando la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. quale ipotesi ordinaria.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Citato come norma che prevede la sanzione pecuniaria per impugnazioni abusive; la Corte ricorda che la sanzione può trovare applicazione ordinariamente, ma non quando l'inammissibilità deriva da sopravvenuta carenza di interesse, situazione più favorevole per l'impugnante.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)

    Richiamati principi consolidati secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse prevale sulla rinuncia ed esclude, in genere, la condanna alle spese; citate decisioni favorevoli al ricorrente in casi analoghi (es. Sez. 2, n. 4452/2019; Sez. 3, n. 57883/2017 e altre).

Massime di principio

  • Se l'interesse alla decisione viene meno per fatti sopravvenuti (es. sostituzione della misura cautelare ottenuta prima della decisione sull'impugnazione), il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta di regola la condanna alle spese processuali né l'applicazione automatica della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
  • La rinuncia formale al ricorso, se motivata da sopravvenuta mancanza di interesse, determina la declaratoria di inammissibilità; va comunque autenticata la sottoscrizione ove richiesta.
  • Ottenere la sostituzione della misura cautelare nel corso del procedimento può rendere inutile l'impugnazione e portare all'archiviazione o all'inammissibilità del gravame per sopravvenuta causa estintiva dell'interesse.
  • In situazioni analoghe è opportuno valutare tempestivamente l'opportunità di rinunciare all'impugnazione quando l'obiettivo concreto sia ormai raggiunto, per evitare inutile prosecuzione del processo e il rischio di sanzioni qualora non sussistano cause sopravvenute di segno favorevole.

Testo integrale

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