Sentenza n. 585/2026 - Bari, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, n. -OMISSIS-, passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario del medesimo Tribunale in data 24 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile. Ha dedotto il persistente e integrale inadempimento dell'Amministrazione rispetto alle obbligazioni pecuniarie derivanti dal titolo giudiziale, chiedendo che fosse ordinato il pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della misura prevista dall'art. 114, comma 3, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che dagli atti non risultava l'integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, mediante il pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore della ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione. La richiesta di nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventualità di un persistente inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato. È stata invece respinta la richiesta della misura di cui all'art. 114, comma 3, lettera e), c.p.a., in considerazione del fatto che, in controversie analoghe, il ritardo risultava determinato da carenze di organico dell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, per spese di lite. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La richiesta nomina del Commissario ad acta viene riservata all’eventualità che, dopo il termine previsto, si protragga l’inadempimento
Il giudizio di ottemperanza consente al giudice di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta; la relativa nomina può essere riservata a una fase successiva alla scadenza del termine assegnato.
art. 114, comma 3, lettera e), c.p.a.
esclude altresì l’accoglimento dell’istanza ex art. 114 comma 3 lettera e) c.p.a.
La misura richiesta ai sensi di tale disposizione non è stata applicata, poiché il ritardo dell'Amministrazione, secondo quanto rilevato in controversie analoghe, era riconducibile a carenze di organico.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando dagli atti non risulta l'integrale adempimento delle obbligazioni derivanti da un giudicato, il giudice amministrativo deve ordinare all'Amministrazione di eseguirlo pienamente entro un termine determinato, anche mediante il pagamento delle somme riconosciute dal titolo giudiziale.
- La nomina del commissario ad acta può essere riservata all'eventualità che l'Amministrazione persista nell'inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato per l'esecuzione del giudicato.
- La mancata applicazione della misura prevista dall'art. 114, comma 3, lettera e), c.p.a. può essere giustificata quando il ritardo esecutivo sia riconducibile a mere carenze di organico dell'Amministrazione, secondo la valutazione compiuta dal giudice nel caso concreto.
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